Mercoledì, 08 Luglio 2020 20:35

Sottoservizi, Ingegneri: "Illegittima direzione lavori a architetto"

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L'assegnazione all'architetto Luca Carosi, da parte della Gran Sasso Acqua, dell'incarico di direttore dei lavori del secondo lotto dei sottoservizi nel quarto di S. Marciano è illegittima.

A sostenerlo, in una nota, è l'ordine degli ingegneri della provincia dell'Aquila, che chiede "la revoca immediata dell’incarico in quanto totalmente in contrasto con le norme e la riattivazione della procedura di assegnazione della Direzione dei lavori a soggetto abilitato".

La nota completa

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri dell’Aquila è venuto a conoscenza, durante la seduta del   25 giugno 2020, che è stato comunicato l’inizio dei lavori del secondo lotto dei sottoservizi nel Quarto di San Marciano in L’Aquila (per un importo di 8 milioni e 807 mila euro) e che la Direzione dei lavori è stata affidata all’arch. Luca Carosi quale rappresentante della Casarchitettura S.r.l.  

Da approfondimenti documentali successivi è risultato che:

• la Gran Sasso Acqua S.p.A. ha emanato in data 22.05.2018 un bando di gara per Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza dei n. 5 lotti in cui è stato suddiviso il secondo stralcio dei lavori per la realizzazione dei nuovi sottoservizi nel centro storico della Città di L’Aquila;
• è stata seguita una procedura aperta con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Tra i requisiti di idoneità richiesti nel bando di gara, vi erano quelli relativi a prestazioni per servizi resi nelle categorie specialistiche per legge di competenza dei soli Ingegneri quali “Idraulica“, “Infrastrutture per la mobilità", “Impianti” e “TIC” e per i quali gli articoli 51 e 52 del R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925 escludono le competenze dell’Architetto.

Completamente anomalo è che nel bando non viene fatta alcuna distinzione tra Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza, accettando così l’un per l’altro importo; infatti viene riportata la seguente frase: “Aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, servizi di Direzione Lavori e/o Coordinamento della sicurezza di lavori appartenenti ad ognuna delle categorie di lavori di seguito indicate, di grado di complessità almeno pari o superiore a quello di seguito riportato per ciascuna classe, di importo non inferiore a…”

L’assegnazione illegittima del Lotto n. 2 è stata effettuata all’architetto Luca Carosi – operatore economico Casarchitettura S.R.L. – con un gruppo di lavoro che presenta si altre figure che però non ricoprono il ruolo di Direttore dei lavori, ma che intervengono con mansioni di subordine quali Direttori operativi ed assistenti.

Dai dati sopra riportati emergono immediatamente 2 paradossi.

1) Al di là degli importi e del grado di complessità, tutte le categorie dei lavori oggetto del bando sono escluse dalle competenze professionali degli architetti.
2) Il soggetto assegnatario, avendo svolto esclusivamente attività di coordinamento della sicurezza è ammesso, “tout court” di svolgere attività di Direzione dei Lavori di esclusiva competenza degli ingegneri.

Come risulta dalle normative vigenti e da una consolidata giurisprudenza le opere idrauliche, infrastrutturali ed impiantistiche sono escluse dalla competenza degli architetti.

Per tutte si riporta un parere della Cassazione che così si esprime: “le opere idrauliche, ………, richiedono capacità professionali per l’analisi dei fenomeni idrologici ed idraulici e presuppongono l’applicazione di specifici metodi di calcolo (statistico, idrologico e idraulico). Pertanto, fatte salve eventuali competenze di altri professionisti (come ad esempio i geologi o i dottori agronomi e forestali), per quanto qui rileva, gli ingegneri sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d’acqua, o comunque di opere a questa progettazione assimilate o collegate, tanto da richiedere l’applicazione di calcoli idraulici; ... per contro, gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 e sia ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, non hanno competenze riconosciute in materia”

Illuminante è la sentenza del Tar Puglia n. 1270 del 2013, su ricorso degli Ordini degli Ingegneri di Brindisi e Lecce, che sancisce che “le opere idrauliche sono di esclusiva competenza degli ingegneri e la direzione dei lavori va affidata a un ingegnere…. Gli impianti della rete urbana di condotta e distribuzione dell'acqua «non sono riconducibili all'ambito dell’edilizia civile, ma piuttosto rientrano nell'ingegneria idraulica, dunque oggetto riservato alla professione di Ingegnere»”.

Preso atto di quanto sopra, risulta che fino all’11 giugno 2019 la società Casarchitettura S.r.l. (come si evince dalle visure storiche della Camera di Commercio dell’Aquila) non aveva nominato Direttori Tecnici; in data 17.12.2018 viene nominato un Direttore Tecnico nella persona del geologo Alfredo La Chioma e soltanto in data 11.06 2019 viene nominato un Direttore Tecnico nella persona dell’ing. Raffaele Feola “per lo svolgimento di attività proprie degli ingegneri”.

In pratica durante tutta la fase di espletamento della gara, a partire dalla data di pubblicazione del bando (22.05.2018) a praticamente la conclusione delle operazioni con la pubblicazione dell’esito (13.06.2019), Casarchitettura S.r.l. è stata rappresentata esclusivamente da un architetto.

Da quanto esposto risulta chiara l’illegittimità dell’assegnazione dell’incarico di Direzione lavori alla figura di architetto e l’illegittimità di ogni atto da questi predisposto.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, a tutela delle competenze esclusive della professione di ingegnere, chiede pertanto la revoca immediata dell’incarico in quanto totalmente in contrasto con le norme e, di conseguenza, la riattivazione della procedura di assegnazione della Direzione dei lavori a soggetto abilitato.

In mancanza l’Ordine sarà costretto a richiedere la revoca dell’incarico nelle sedi competenti.

L’Ordine ha richiesto, inoltre, alla Gran Sasso Acqua S.p.A., ai sensi della vigente normativa, copia di tutti gli atti di gara e di assegnazione dell’incarico alla soc. Casarchitettura S.r.l.

Ultima modifica il Mercoledì, 08 Luglio 2020 23:22

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