Gli "oneri di compartecipazione", le così dette "spese condominiali", non sono dovuti per i Map.
Lo ha stabilito il Tar accogliendo il ricorso di alcuni cittadini, residenti in particolare nelle frazioni dell'Aquila.
Parliamo del balzello mensile di 0,60 euro a metro quadrato chiesto agli assegnatari dal Comune.
I ricorrenti, rappresentati dagli avvocati Fausto Corti e Sara Cecala, hanno chiesto l'annullamento della delibera di consiglio comunale n. 29 del 19 marzo 2015 con cui il Consiglio comunale aveva approvato gli oneri economici degli assegnatari di MAP - Progetto Case per l'utilizzo dell'alloggio, stabilendo di porre a loro carico, oltre il canone di locazione, "un canone di compartecipazione alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle parti comuni e di gestione amministrativa e contabile degli immobili", pari appunto a 0.60 euro/mq, "comprensivo della manutenzione ordinaria dei MAP e dei condomini del progetto CASE, fabbricati plurifamiliari parimenti destinati all’emergenza abitativa delle popolazioni residenti nel cratere sismico".
I ricorrenti hanno inteso mettere in evidenza di non essere tenuti a concorrere alla manutenzione per gli alloggi del progetto CASE, le cui spese sono ben più onerose di quelle occorrenti per la manutenzione dei complessi MAP, della quale peraltro loro stessi, non il Comune, si sarebbero finora fatti carico.
E il Tar ha dato loro ragione.
I giudici hanno evidenziato come le norme distinguano il canone concessorio o di locazione dalle spese di manutenzione ordinaria poste a carico degli assegnatari. "Se per spese di manutenzione si intendesse (in contrasto con il significato letterale) un onere stabilito a priori discrezionalmente dalla pubblica amministrazione, senza alcuna definizione normativa dei criteri di liquidazione e riferito anche ad altri immobili dei quali i ricorrenti non hanno il godimento, si tratterebbe di una prestazione imposta. Non è poi rinvenibile nelle norme alcun fondamento testuale, né logico, né dogmatico che giustifichi la decisione del Comune di porre a carico degli assegnatari le spese di manutenzione degli alloggi e delle parti comuni in misura diversa o non comprovatamente corrispondente ai costi a tal fine sostenuti".
Deve quindi concludersi che "l'onere per spese di manutenzione straordinaria (impermeabilizzazione tetti) non può essere posto a carico degli assegnatari degli alloggi Map, mentre le spese di manutenzione ordinaria - eliminazione delle infiltrazioni d'acqua (se non dovute a usura di lunga durata, a difetti di costruzione, o a fattori imprevedibili), disostruzione impianto fognario - possono essere ripetute nei loro confronti solo se comprovate e relative alle parti esclusive e comuni degli alloggi occupati, esclusi quelli dei quali essi non hanno il godimento".