Come segnalato in un comunicato dal sindacato UGL, il giudice del lavoro del Tribunale dell’Aquila ha condannato l’azienda Dussmann Service srl per la sospensione illegittima della lavoratrice Monica Benta.
L’azienda in questione si occupa del sistema di pulimento dell’Ospedale San Salvatore. Il casus belli nasce nel momento in cui l’azienda facendo seguito ad una circolare emessa dalla Asl 1 ha esteso l’obbligo vaccinale ai propri dipendenti attraverso l’estensione dell’esibizione del green pass.
Nonostante il sindacato UGL abbia più volte fatto presente che una circolare non supera ed annulla i dettami normativi nulla è cambiato, in aggiunta il sindacato ha sostenuto nel corso di questa vicenda che tale disposizione poteva essere valida, eventualmente ma da approfondire, solo per il personale in forza al settore sanitario rientrando nelle proprie dipendenze ed infatti si legge nella sentenza emessa dal tribunale:"Per completezza si osserva che un eventuale atto amministrativo che imponesse una siffatta discriminazione, che per quanto detto non è prevista dalla norma primaria, sarebbe contro legge e andrebbe disapplicato".
Di fatto la Dussmann Service srl chiedeva, o meglio obbligava il proprio personale ad effettuare le vaccinazioni richiedendole attraverso la tessera verde anche dopo la data del 1° maggio 2022, data in cui la certificazione è stata dichiarata non più necessaria.
Questa operazione ha determinato la sospensione della lavoratrice, Monica Benta, dirigente provinciale UGL L’Aquila, che ha immediatamente contestato tale comportamento. Benta ha evidenziato più volte l’illegittimità di quanto stava accadendo anche attraverso riunioni con la stessa società ma non c’è stato nulla da fare.
Così la Dussmann Service srl ha sospeso senza retribuzione la lavoratrice, ma quest’ultima vede riconosciuto il diritto al rientro in azienda senza necessità di effettuare vaccinazioni di sorta e presentazione del c.d. green pass.
Con Sentenza n. 234/2022 il Giudice del Lavoro di L’Aquila, dott. Giulio Cruciani, ha condannato quindi la Dussmann Service srl riconoscendo alla lavoratrice la corresponsione dei mesi arretrati che ingiustamente non ha percepito a seguito della scellerata decisione della società che è stata quindi condannata al pagamento della retribuzione globale di fatto dal momento della sospensione sino al ripristino della stessa oltre interessi e rivalutazione nonché delle spese di lite secondo la regola generale della soccombenza.
Sempre il Giudice ha ritenuto che il DL 44/21, che prescrive l’obbligo vaccinale, non possa applicarsi ai farmaci attualmente commercializzati come vaccini perché non impediscono il contagio, come da esperienza comune e dato scientifico, non integrando quindi essi lo scopo di prevenzione che gli articoli del decreto vogliono raggiungere.