Mercoledì, 01 Luglio 2015 15:44

Come si configura l'incidente stradale causato da alcool e droghe?

di 
Vota questo articolo
(0 Voti)

Prima che entri in vigore il testo di legge sull'omicidio stradale, il dibattito giurisprudenziale e dottrinale sulla guida in stato di ebbrezza è stato molto acceso, soprattutto in relazione al fatto se la condotta di chi è alla guida sotto l'effetto di alcool o di droghe sia dolosa (sub specie di dolo eventuale) o colposa con previsione.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria per dolo eventuale si intende la condotta di chi, prevedendo la probabilità in concreto di cagionare un evento, agisce anche a costo di provocarlo, mentre la colpa cosciente si configura nell'azione di colui che, pur rappresentandosi la possibilità di cagionare un evento, sottovaluti tale eventualità, oppure sopravvaluti la capacità di controllare l'azione.

Nel 2008 un ragazzo, sotto l'influenza di alcool, aveva investito due persone ( di cui poi una deceduta), che si trovavano sul marciapiede nel centro storico di Salerno, finendo la sua corsa dinanzi ad una vetrina di un negozio. La Cassazione nel 2009 ha ritenuto che la condotta dell'imputato fosse colposa, in quanto "la giovane età del conducente", la condotta "imprudente e negligente", la propria "sicurezza nella guida, il predominio e la padronanza della strada e dell'auto", insieme allo stato di ubriachezza, hanno "ingenerato nello stesso un senso di onnipotenza che ha consentito di agire convinto di non correre rischi, confidando nelle capacità di guida".

Secondo i giudici della Suprema Corte tutte queste circostanze descritte sono indici di una condotta colposa e non dolosa, cioè di un comportamento che non si è realmente reso conto dei pericoli che poteva procurare, unicamente facendo affidamento sulla sua capacità di guida.

Nel 2011, però, la Cassazione cambia orientamento e anche in base ad una rideterminazione dei limiti tra colpa cosciente e dolo eventuale, ha sostenuto che il dolo eventuale presuppone che l'agente abbia un dubbio sulla possibilità di causare un evento delittuoso, ma lo superi positivamente accettando che esso si verifichi. Nella colpa cosciente, invece, il superamento del dubbio avviene in negativo e cioè il soggetto confida che esso non si verifichi.

Nel caso in esame dalla Suprema Corte, nonostante l'imputato fosse sotto l'influenza di alcool, e si fosse prospettato la possibilità di cagionare un evento mortale, ha agito costi quel che costi.

Nel 2012, la Cassazione è tornata a discutere dei limiti tra dolo eventuale e colpa cosciente nei riguardi di un soggetto, che alla guida di un Suv, avendo percorso l'autostrada contromano, aveva procurato un incidente nel quale erano morti quattro ragazzi. Gli ermellini, nel caso specifico, hanno ritenuto che il dolo eventuale si configura anche quando l'agente si rappresenti la semplice possibilità di cagionare un evento, mentre, addirittura quando lo stesso si rappresenti l'evento morte come conseguenza probabile, allora egli lo ha voluto e quindi la condotta integrerà una forma di dolo più intenso che è quello diretto. Nonostante, però, questa disamina, nel caso concreto, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere il dolo eventuale e non quello diretto.

In controtendenza agli ultimi orientamenti, la Cassazione ha ritenuto, con sentenza n. 20645/13, che la condotta di un soggetto, che svegliato nella notte dal padre che gli chiedeva di prestare aiuto ad una terza persona, si metteva alla guida nonostante avesse assunto stupefacenti e complice anche l'asfalto bagnato cagionava un incidente mortale, integrasse un'ipotesi di colpa cosciente.

In questo caso, i giudici della Suprema Corte hanno sostenuto che l'imputato non si era messo alla guida, prefigurandosi l'investimento, né tanto meno aveva la convinzione di provocarlo.

In attesa del testo definitivo sull'omicidio stradale, il dibattito sulla guida in stato di ebbrezza non è ancora del tutto definito.

Per qualsiasi chiarimento contattare al seguente indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 11724 volte
Chiudi