Ed ora, il tempo è davvero scaduto.
A nove mesi dall'insediamento, a due mesi dal voto favorevole del Consiglio comunale al regolamento per il controllo analogo delle partecipate, ad oltre un mese dall'approvazione degli albi degli amministratori e dei revisori dei conti, costituiti in seguito all'avviso per la presentazione delle candidature dello scorso 27 febbraio, il sindaco Pierluigi Biondi non ha ancora provveduto alle nomine dei vertici delle società.
Uno stallo non più sopportabile, che si ripercuote sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini e, tra l'altro, prefigura irregolarità amministrative che non si possono più tacere.
Ma andiamo con ordine.
Nominato Fabrizio Ajraldi alla Gran Sasso Acqua, in Asm e Ama siedono ancora gli amministratori unici indicati dalla passata giunta di centrosinistra, pienamente in carica: Francesco Rosettini ha il contratto in scadenza nell’aprile 2019, in Ama il contratto dell’amministratore Agostino Del Re è stato rinnovato fino al 2020 - e non senza polemiche - da Massimo Cialente, a pochi mesi dalla fine del mandato da sindaco. Entrambi sono stati edotti, all'indomani delle elezioni, della volontà del primo cittadino di procedere alla loro sostituzione, entrambi operano da un anno sapendo di dover lasciare l'incarico, e senza che l'amministrazione attiva abbia indicato un mandato chiaro.
La situazione più grave, tuttavia, è al Sed e all’Azienda farmaceutica municipalizzata: gli amministratori, infatti, sono andati in scadenza con l’approvazione del bilancio d'esercizio 2017; Carlo Sandolo, in particolare, il 30 aprile dell'anno scorso. Pochi giorni dopo, il 4 maggio, l’allora sindaco Cialente ha firmato un decreto demandando allo stesso amministratore le attività di governo del Sed “nelle more delle decisioni definitive che saranno assunte in merito dal sindaco che verrà eletto nella prossima tornata elettorale”, leggiamo testualmente. Un decreto che andrebbe analizzato con attenzione, e che ha fatto storcere il naso alla segretaria generale Alessandra Macrì. In effetti, ad oggetto è richiamato il principio della “prorogatio”, come normato ex artt 2383 e seguenti del Codice civile, ma non è chiaro se l'istituto potesse applicarsi al caso di specie. Il testo unico sulle società partecipate sancisce che un amministratore in scadenza decada automaticamente 45 giorni dopo l’approvazione dell’ultimo bilancio d’esercizio: a quel punto, venuto a cessare l’amministratore unico, l’assemblea di nomina deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale che, nel frattempo, può compiere atti d’ordinaria amministrazione. A dire che Sandolo, scaduto il termine dei 45 giorni, sarebbe dovuto decadere e, per l’attività ordinaria, sarebbe dovuto intervenire il Collegio sindacale. Ma c’è la proroga firmata da Cialente, almeno.
Nel caso dell’Afm la situazione è anche peggiore, se possibile: l’amministratore Giorgio Masciocchi, infatti, è andato in scadenza l’8 di giugno, sono passati i 45 giorni per la decadenza ma è ancora formalmente in carica senza che vi siano state indicazioni dell’amministrazione comunale, nel frattempo, e senza che fosse convocata un’assemblea con, all’ordine del giorno, la nomina degli organi amministrativi. Insomma vi è il rischio, più che fondato, che gli atti d’ordinaria amministrazione assunti in questi mesi possano essere considerati nulli, vale per Asm e Sed, con l’Ente che verrebbe esposto a possibili danni erariali.
E' accettabile che un'amministrazione comunale gestisca così le sue società partecipate, lasciandole 'vivacchiare' senza indirizzo politico e, in alcuni casi, producendo situazioni di illegittimità?
Per non parlare della vicenda del Centro turistico del Gran Sasso che, stamane, verrà discussa in Commissione 'Garanzia'.
Come noto, il sindaco Pierluigi Biondi alla metà di ottobre scorso ha silurato Fulvio Giuliani nominando amministratore a tempo il dirigente Domenico de Nardis; una nomina che lo stesso primo cittadino ha definito una forzatura, pur ribadendo che l’unica alternativa possibile era la messa in liquidazione della partecipata. D’altra parte, il dirigente comunale non avrebbe potuto assumere l’incarico di amministratore unico, stando all’articolo 11 comma 8 del D.Lgs 175/2016 (il testo unico in materia di società di partecipazione pubblica). Già audito dalla Commissione presieduta da Americo Di Benedetto, l’avvocato de Nardis ha spiegato che, dal punto di vista civilistico, le attività poste in essere da chi non è "reale rappresentante giuridico" di una società potrebbero essere sconfessate soltanto dal falso rappresentato, il Comune dell'Aquila. Non solo. Ha aggiunto che la situazione di predicata incompatibilità - l'amministratore unico è dipendente dell'amministrazione politica controllante - comporta che la funzione possa essere assunta dal dirigente ma non conservata in caso di eventuale contestazione che, di fatto, imporrebbe la decadenza dall'uno o dall'altra carica.
Sta di fatto che a fine dicembre, a due mesi dalla nomina, il dirigente che, all'epoca, aveva la delega all'anticorruzione, Fabrizio Giannangeli, ha chiesto un parere formale all'Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione. Della risposta, vi abbiamo dato conto qualche giorno fa, e sarà argomento di discussione in Commissione: in sostanza, sebbene il decreto legislativo 175/2016 parli chiaro, l'Autorità non ha espressa competenza in ordine alle violazioni. Serve, sostiene l'Anac, un intervento diretto del Governo o del Parlamento affinché sia individuato l'organismo competente alla verifica delle incompatibilità previste dal 175 del 2016 e siano stabilite le sanzioni amministrative per eventuali violazioni, visto che nemmeno queste sono state disciplinate dal decreto.
Dunque, soltanto un ricorso al Tribunale amministrativo da parte di un interessato all'annullamento di un atto adottato dal dirigente/amministratore del Ctgs, accertata l'illegittimità della nomina, potrebbe determinare conseguenze amministrative. Ci chiediamo, di nuovo: è accettabile esporre la partecipata, e l'Ente di riflesso, a rischi del genere?
Non solo. Al momento di assumere l'incarico di amministratore del Ctgs, il dirigente de Nardis ha presentato la dichiarazione d'insussistenza di cause d'inconferibilità e d'incompatibilità, così come previsto dalle norme? E se sì, cosa ci ha scritto? La domanda non è affatto banale: in questi casi, la responsabilità è penale ed una eventuale falsa dichiarazione sarebbe motivo di revoca dell'incarico di dirigente. Inoltre, non si corre il rischio possa prefigurarsi un abuso d'ufficio in capo al sindaco in caso di nomina di un amministratore chiaramente incompatibile?
Dovremmo capirne di più stamane, in Commissione.