Giovedì, 19 Maggio 2016 16:01

Omicidio stradale: proviamo a capirne di più

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Il 23 marzo 2016, con Legge n. 41, è stato introdotto nel nostro ordinamento il reato di omicidio stradale, fortemente sollecitato dalle associazioni vittime della strada, dagli organi di polizia stradale e dai comuni cittadini, con il preciso scopo di predisporre un complesso normativo per contrastare il fenomeno della morte su strada che presenta dati ancora allarmanti.

Le novità principali riguardano l'introduzione del reato di omicidio stradale e di lesioni gravi e gravissime stradale, la reintroduzione della procedibilità di ufficio per tali delitti, previsione di accertamenti più stringenti sullo stato di ebbrezza e dell'alterazione da sostanze psicotrope ed aumento della pena edittale per alcune circostanze aggravanti.

Inoltre, le modifiche al codice penale e di procedura penale prevedono: il raddoppio della prescrizione per il reato di omicidio stradale, l'arresto obbligatorio per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, arresto facoltativo in caso di lesioni grave o gravissime aggravate, proroga delle indagini una sola volta e chiusura delle indagini in termini brevi.

L'omicidio stradale ai sensi dell'art. 589 bis c.p. stabilisce che :

"Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto".

Tale pena è aumentata da un terzo a due terzi, nel caso in cui il soggetto si sia dato alla fuga. L'art. 590 bis c.p., invece, stabilisce il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime, dove il Legislatore ha attuato lo stesso regime delle pene (ovviamente non così severo come per l'art. 589 bis c.p.) previste per l'omicidio stradale, e cioè c'è una pena base di 3 mesi a 1 anno nel caso di lesioni con violazione delle norme sulla circolazione stradale e da 3 a 5 anni nel caso di lesioni commesse in stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti.

Fermo restando la pena stabilita al primo comma dell'art. 589 bis c.p., ciò che pone un dubbio sono le sanzioni stabilite dal legislatore quando l'omicidio avviene in stato di ebbrezza, in caso di alterazione psico fisica, quando si sia superato il limite di velocità o passato con il rosso ed ancora problematico è l'aumento della pena nell'ipotesi in cui il conducente guidi con patente revocata o sospesa. Infatti, le perplessità dei giuristi attengono al fatto che il legislatore vuole punire un reato colposo (si parla di omicidio colposo stradale e di lesioni colpose stradali) con la medesima pena prevista per il delitto preterintenzionale.

Il reato di omicidio colposo è sanzionato nel nostro ordinamento con la pena prevista da 6 mesi a 5 anni, mentre per l'omicidio stradale con alterazione psico fisica da 8 a 12 anni.

Nel determinare la pena, quindi, il legislatore non ha tenuto neanche debitamente conto del fatto che la giurisprudenza, in più di un'occasione, anche se ad intermittenza, ha ribadito la tesi che l'omicidio commesso sotto l'influenza di alcol o di sostanze stupefacenti potesse configurare un'ipotesi di delitto colposo e non doloso (vedi sentenza Cassazione 10 febbraio 2009 e sentenza Cassazione n. 20645 del 2013)

L'impianto sanzionatorio così composto potrebbe, così, portare ad un sindacato di legittimità da parte della Corte Costituzionale in merito alla proporzionalità della pena.

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