Giovedì, 17 Luglio 2014 15:09

La responsabilità del dipendente pubblico

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Questa rubrica nasce grazie all'apporto del quotidiano digitale NewsTown e con l'intento di aprire una conversazione ed un filo diretto tra i lettori ed il sottoscritto su alcuni temi caldi del mondo del diritto. A piedi pagina dell'articolo troverete una mail, dove i lettori potranno scrivere per chiedere ulteriori delucidazioni in merito a tali tematiche.

Sempre più negli ultimi anni, si è sentito parlare della responsabilità amministrativa del dipendente, da tenere distinta da quella penale, derivante dalla commissione di reati ovvero da quella contabile, di cui risponde chi ha il maneggio di denaro pubblico.

L'art. 28 Cost. recita che i funzionari ed i dipendenti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi civili, penali ed amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti e che la responsabilità civile si estende allo Stato ed ad altri enti pubblici. La Carta Costituzionale ed altre leggi speciali disciplinano non solo la responsabilità amministrativa del pubblico dipendente derivante da violazione di obblighi di servizio, ma anche la responsabilità verso terzi per i danni ingiusti causati dal dipendente. Si configura, in questo caso, una responsabilità solidale del pubblico dipendente e dello Stato, così che il danneggiato potrà chiedere il risarcimento del danno indiscriminatamente o all'uno o all'altro.

Il dipendente incorre in responsabilità amministrativa ogni qual volta egli cagioni un danno alla Pubblica Amministrazione, a causa di inosservanza con dolo o colpa grave degli obblighi di servizio. Gli elementi costitutivi di tale ipotesi di responsabilità sono quattro: il rapporto di servizio che deve legare il pubblico dipendente e alla P.A., il danno cagionato alla P.A., il nesso di causalità tra condotta ed evento, l'elemento psicologico del dolo o colpa grave.

Con la riforma degli anni '90 (e specificatamente con legge n.19/94 e 639/96), l'azione di responsabilità è stata profondamente modificata. In primo luogo, si è sancito il carattere personale della responsabilità amministrativa, e tale azione deve essere compiuta necessariamente nel termine prescrizionale di 5 anni. In secondo luogo,  la giurisdizione è affidata alla Corte dei Conti, che dovrà verificare se il danno è stato cagionato anche ad altri enti e, inoltre, se il dipendente pubblico sia rimasto nell'ambito di scelte legittime ( è preclusa alla Corte dei Conti la valutazione del merito delle scelte del pubblico dipendente). In terzo luogo, è riconosciuto il principio secondo cui, nel giudizio di responsabilità si deve tener conto dei vantaggi ottenuti dalla P.A., mentre, in quarto luogo, si è sancito il principio del rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti privati, nel caso di assoluzione con formula piena nel processo penale.

Secondo gran parte della dottrina, tale ipotesi di responsabilità è un tertium genus oltre a quella penale e civile, con la precisa funzione di recuperare denaro all'erario e di sanzionare il pubblico dipendente nel caso di condotte in violazione del suo incarico. Come già ricordato, la giurisprudenza meno recente, in casi di responsabilità del pubblico dipendente, riteneva sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti: era prevalsa la tesi, secondo la quale, se c'è danno erariale c'è giurisdizione contabile, facendo riferimento non tanto alla natura o qualità del soggetto che ha causato il fatto, quanto dal danno che il privato ha cagionato allo Stato. Così che si è ritenuta sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti nell'ipotesi in cui un Assessore Regionale all'Agricoltura, in qualità del suo Ufficio, abbia imposto alla società della Centrale del Latte controllata dalla Regione indirizzi di gestione in violazione delle leggi e delle normative comunitarie, così provocando perdite eccessive.

Successivamente, la giurisprudenza ha cambiato indirizzo ed ha sostenuto che nel caso di danni subiti dalle società partecipate non si configura la giurisdizione della Corte dei Conti, perché il danno cagionato al patrimonio della società è come se il danno fosse causato ad un soggetto privato (cioè la società), e quindi il Giudice che dovrà conoscere queste cause è il Giudice ordinario.

Rientra, invece, nella giurisdizione della Corte dei Conti l'azione di responsabilità per il danno arrecato all'immagine della P.A., cioè nel caso in cui l'Amministrazione abbia subito una perdita di prestigio derivante dal comportamento di dipendenti pubblici.

Il legislatore, però, ha limitato al massimo la possibilità da parte della P.A. di agire nei confronti del privato per danno da immagine; infatti questa azione è esercitabile soltanto nei casi di reati commessi dal pubblico dipendente contro la Pubblica Amministrazione (es. peculato, abuso di ufficio, corruzione, rifiuto o omissione di atti di ufficio, etc.). Un ultimo arresto della Cassazione (n.26283/13), teso a recuperare la giurisdizione della Corte dei Conti, afferma che nel caso di danni cagionati alla società in house (cioè quelle società che svolgono la maggior parte della propria attività in favore dell'Amministrazione di cui quest'ultima esercita un controllo sulla gestione) da parte del dipendente, la giurisdizione spetta alla Corte dei Conti, perché si ha riguardo al legame stringente tra P.A. e società, così che quest'ultima agisce in una totale assenza di potere decisionale in conseguenza dell'assoggettamento della stessa ai poteri dell'ente pubblico. Si sostiene, cioè, che la società in house sia una struttura organica della Amministrazione e perciò il danno causato alla stessa diventa automaticamente un danno erariale cagionato alla stessa P.A.

Ipotesi non del tutto distinta dalla responsabilità del pubblico dipendente è la cosiddetta responsabilità dei Magistrati, della quale, però, ci occuperemo in futuro, dopo che il Parlamento deciderà se e in che modo rimodellerà tale istituto.

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