Lunedì, 24 Luglio 2017 10:43

La risarcibilità dei danni punitivi

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La risarcibilità dei danni punitivi. Il nuovo orientamento della Cassazione dopo la sentenza n. 1601 del 5 luglio 2017


I danni punitivi sono un istituto giuridico degli ordinamenti di common law, in particolar modo di quello statunitense, secondo il quale, in materia di responsabilità extra contrattuale, consistono nel riconoscere in capo al danneggiato una somma di denaro ulteriore rispetto a quella necessaria a compensare il danno subito nell'ipotesi in cui il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave. 

Tale posta di danno era stata riconosciuta negli Stati Uniti per "punire" le grandi multinazionali che commettevano fatti che provocavano danni ai singoli cittadini: in passato, infatti, sono stati risarciti i "punitive damages" in capo alle multinazioni delle sigarette che non avevano adeguatamente informato i cittadini del rischio del pericolo del fumo.

La Corte di Cassazione aveva sempre negato l'istituto dei danni punitivi all'interno del nostro ordinamento, sostenendo che "nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento danni conseguente alla lesione del diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso".

Le Sezioni Unite, affrontando ora il caso del riconoscimento di sentenze pronunciate negli Stati Uniti in una causa di risarcimento danni da incidente motociclistico, hanno evidenziato come nel nostro ordinamento, oramai, deve trovare cittadinanza l'istituto dei danni punitivi, infatti, alla responsabilità civile non è assegnato soltanto il compito di ripristinare la situazione patrimoniale che ha subito un danno, "poiché sono interne al sistema sia la funzione di deterrenza che quella sanzionatoria". Sulla base di ciò, la Cassazione ritiene di poter riconoscere una sentenza straniera che preveda un'ulteriore posta di danno (quello punitivo per l'appunto), purché la stessa pronuncia sia ancorata ad un dato normativo che permetta la tipicità delle ipotesi di condanna, la loro prevedibilità ed i limiti di natura quantitativa del risarcimento.

Questa apertura delle Sezioni Unite non significa, però, che da domani anche per le cause nazionali i giudici italiani siano autorizzati ad incrementare il quantum del risarcimento, poiché per un'applicazione su larga scala, servirebbe un intervento normativo visto che ogni imposizione patrimoniale esige un'intermediazione legislativa per l’effetto del principio di cui all’art. 23 Cost., ma intanto un primo passo è stato mosso.

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