Mercoledì, 16 Ottobre 2013 14:07

Mediazione obbligatoria, Camera di Commercio dell'Aquila pronta a gestirla

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Il servizio di conciliazione della Camera di Commercio dell'Aquila ha chiesto e ottenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia l'iscrizione al registro degli organismi per la mediazione civile. D'ora in avanti, dunque, cittadini e imprese potranno rivolgersi all'istituto camerale aquilano per risolvere i loro contenziosi e le loro controversie civili.

Dallo scorso 21 settembre, infatti, per effetto dell'entrata in vigore del cosiddetto “decreto del fare”, è tornata la mediazione civile obbligatoria.

La misura era stata già introdotta nel biennio 2011-2012, prima di subire lo stop della Corte Costituzionale, che ne aveva bloccato l'obbligatorietà.

L'obiettivo della reintroduzione è lo stesso che aveva ispirato il provvedimento originario: accelerare i tempi di risoluzione dei contenziosi tra cittadini, tra imprese e tra cittadini e imprese.

La reintroduzione della mediazione civile, va detto, avverrà in via sperimentale: l'obbligatorietà, infatti, avrà una durata di 4 anni. Decorso tale periodo si stabilirà, in base ai risultati raggiunti e a un'analisi dei benefici riscontrati, se renderla definitivamente obbligatoria oppure no.

Le materie che possono essere oggetto di mediazione obbligatoria sono: condominio, diritti reali,divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

“Con questa iscrizione” ha detto in conferenza stampa il presidente della Camera di Commercio dell'Aquila Lorenzo Santilli “ci allineiamo alla prassi adottata dalla maggior parte delle Camere d'Italia. Basti pensare che al 30 aprile 2013 risultavano attivi 101 organismi riconosciuti delle Camere di Commercio”.

Abbiamo compiuto questo passo” ha proseguito Santilli “nella consapevolezza delle potenzialità dell'istituto della mediazione e nella certezza che tale meccanismo vada premiato e incentivato, posto che la celerità nella composizione delle controversie è fondamentale per tutti e in primis per le imprese. Ricordiamo” ha precisato Santilli “che la lungaggine dei processi, stimata in media in 6/7 anni, rappresenta un deterrente fortissimo per l'attrazione di investitoti stranieri nel nostro territorio”.

Non è con il “decreto del fare” che alle Camere di Commercio è stato riconosciuto il ruolo di mediatori nei contenziosi civili. Questa possibilità, infatti, era stata già introdotta con la legge 580 del 1993, che annoverava, tra le funzioni camerali, proprio quella di attivare procedure di conciliazione tra imprese e tra imprese e consumatori.

In virtù di tali precedenti, le Camere di Commercio sono già in possesso delle strutture e delle conoscenze necessarie a gestire i procedimenti di mediazione. Infatti, dal marzo 2011 a oggi, dunque quando non c'era ancora l'obbligatorietà, sono stati ben 37 mila i procedimenti di mediazione depositati presso gli istituti camerali italiani.

All'Aquila l'ufficio della Camera di Commercio dedicato alla gestione delle procedure di mediazione è formato, al momento, da 13 mediatori, numero che, ha fatto sapere il presidente Santilli, verrà implementato a breve, anche attraverso l'attivazione di corsi di formazione ad hoc che si svolgeranno all'interno dell'istituto.

All'albo dei mediatori possono iscriversi tutti gli avvocati e i commercialisti ma anche persone in possesso di diplomi di laurea diversi da quelli rientranti nell'ambito giuridico-economico purché abbiano frequentato corsi di formazione riconosciuti dal Ministero.



Vantaggi della mediazione civile

L'obiettivo della nuova normativa sulla mediazione civile, come detto, è quello di alleggerire il carico che grava sulla macchina della giustizia italiana risolvendo in sede di mediazione il maggior numero di controversie civili e commerciali. I vantaggi della mediazione civile sono diversi. E' un procedimento semplice, perché viene avviato semplicemente su domanda e non segue particolarità formalità; è veloce, perché tra il deposito della domanda e lo svolgimento del primo incontro davanti al mediatore passa pochissimo tempo, fermo restando che tutto il procedimento si deve concludere entro tre mesi, salvo diverso accordo delle parti; e, ultimo ma non ultimo, è economico, perché i costi sono predeterminati, andando da un minimo di 40 a un massimo di 4 mila e 600 euro, a seconda del valore della lite, e comunque più bassi di quelli che avrebbe una normale causa civile.

Grazie a una campagna promozionale attivata a livello nazionale nei mesi di ottobre e novembre i procedimenti di mediazione saranno completamente gratuiti.

Tra le novità introdotte dal decreto del fare c'è la previsione di un incontro preliminare alla presenza del mediatore che offre un'informativa sulla funzione e sugli obiettivi della mediazione, nonché sulle modalità di svolgimento della procedura, al fine di valutare insieme alle parti l'utilità di proseguire con il tentativo di mediazione. Il decreto, inoltre, ha stabilito anche l'obbligatorietà dell'assistenza dell'avvocato durante tutto il procedimento e delle novità anche in merito alla competenza territoriale: la domanda per la mediazione deve avvenire nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia ma è comunque una competenza derogabile, nel senso che, se vogliono, le parti possono rivolgersi anche a organismi che operano in un altro territorio.

Ultima modifica il Mercoledì, 16 Ottobre 2013 14:26

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