Martedì, 22 Ottobre 2013 11:40

Regione, bando da dirigente per la struttura stampa: il Direr diffida l'amministrazione

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"Si diffida l’amministrazione regionale a sospendere l’avviso di selezione pubblica per la copertura di un posto di 'Dirigente della Struttura Speciale di Supporto Stampa e Comunicazione' con riserva di ogni ulteriore iniziativa anche in sede legale a tutela della categoria".

Con una nota a firma del segretario regionale Silvana De Paolis, il Direr - sindacato dei dirigenti e dei quadri direttivi della Regione - ha invitato il presidente del Consiglio regionale, Nazario Pagano, alla immediata sospensione del procedimento di selezione di un dirigente per la struttura stampa. Il sindacato, infatti, "ritiene che l’avviso di selezione presenti alcuni vizi che potrebbero inficiare il buon andamento delle procedure concorsuali".

In particolare, il Direr segnala l’art. 2 del bando "che pare contrastare con l’art.19 della L.R. 77/99 laddove sono previste due distinte procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza alle quali possono partecipare rispettivamente da una parte i dipendenti di pubbliche amministrazioni, dall’altra i soggetti semplicemente laureati o dipendenti di strutture private che abbiamo svolto funzioni dirigenziali".

La selezione indetta dalla Regione Abruzzo, al contrario, "unifica indistintamente le due procedure in un unico concorso cui possono congiuntamente partecipare dipendenti pubblici e privati".

Inoltre, l’art. 2 del bando equipara le funzioni dirigenziali a quelle svolte dal Capo Servizio nell’ambito del CCNL dei Giornalisti ma, a giudizio del sindacato, "il dirigente di Struttura Speciale è una figura apicale e come tale non può essere riconducibile al semplice Capo Sevizio che sopra di sé, secondo il contratto dei Giornalisti, ha ben tre qualifiche: vice caporedattore, capo redattore, direttore responsabile".

Ultimo motivo di illegittimità del bando sarebbe la mancata conclusione del procedimento di mobilità di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001. "Detto articolo prevede espressamente che le Amministrazioni possono procedere all’avvio della procedura concorsuale solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale in mobilità", scrive il Direr. "Trattasi pertanto di una condizione di procedibilità necessaria che deve realizzarsi prima dell’avvio della procedura selettiva. Il Consiglio Regionale ha, invece, avviato la selezione in oggetto senza che sia stato completato l’iter di mobilità previsto dall’art. 34 bis; tanto che ne dà espressa menzione nell’art. 12 del bando dove riconduce l’espletamento della mobilità ad una semplice riserva collegata alla possibilità di non procedere alla copertura del posto. Va ricordato, in proposito, che il comma 5 dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 sanziona con la nullità le assunzioni fatte in violazione della procedura specificamente stabilita. Anche la Corte Costituzionale ha ribadito che i termini rigidi fissati dalla norma perché le strutture provvedano alla assegnazione di personale in mobilità, devono essere comunque soddisfatti prima che vengano banditi i concorsi ( vedi sentenza n. 388/2004 ) proprio perché essi costituiscono un rigoroso confine temporale “strettamente necessario alla soddisfazione dell’esigenza di privilegiare l’assunzione di personale in mobilità rispetto alla procedura concorsuale”. 

Ultima modifica il Martedì, 22 Ottobre 2013 11:59

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