Su richiesta del Procuratore regionale, il Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo Tommaso Miele ha dichiarato aperto l’anno giudiziario 2018.
Miele ha voluto innanzitutto esprimere “ammirazione, vicinanza e piena solidarietà alla valorosa gente d’Abruzzo, che ancora si dibatte e convive con grande dignità con le disastrose conseguenze dei tragici eventi sismici e meteorologici degli ultimi anni. Questa gente e questo territorio – ha aggiunto – meritano la massima attenzione e solidarietà, e auspico vivamente che le istituzioni e le forze politiche dispieghino ogni sforzo e assegnino le risorse necessarie per portare a compimento la ricostruzione di questa meravigliosa città”.
Dunque, il Presidente della Sezione ha sottolineato come l’anno giudiziario coinciderà con il settantesimo anniversario della Costituzione repubblicana che affida alla Corte dei Conti, “attraverso la duplicità delle funzioni giurisdizionali e di controllo, un ruolo centrale nel sistema generale di controllo della spesa pubblica, a tutela della sana e corretta gestione delle risorse pubbliche e a tutela degli equilibri dei conti”; un lavoro di fondamentale importanza, e per questo motivo “c’è da auspicarsi che la Corte venga messa in condizione, con personale e mezzi adeguati – l’appello di Miele – di svolgere effettivamente ed efficacemente le proprie funzioni”. Miele si è rivolto alle amministrazioni pubbliche: “non debbono guardare alla Corte dei Conti con timore o con diffidenza, perché la buona amministrazione, la buona politica, gli amministratori che non hanno nulla da nascondere e che non hanno scheletri nell’armadio, non hanno nulla da temere ma devono, piuttosto, vedere in essa la migliore e più sicura alleata per realizzare e garantire quei diritti alla legalità, al buon andamento, all’imparzialità dell’azione amministrativa, alla sana e corretta gestione delle risorse pubbliche”; quindi, ha chiarito che “lo sforzo di tutti i colleghi è stato sempre finalizzato ad assicurare, oltre che una doverosa professionalità, assoluta neutralità e trasparenza”.
Nel corso del 2017 la Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo ha tenuto 21 udienze collegiali, senza considerare le udienze monocratiche per le convalide dei sequestri conservativi, le udienze camerali per il reclami al collegio e le udienze monocratiche dei giudici unici delle pensioni; per i soli giudizi di responsabilità sono state emesse dalla Sezione 95 sentenze, di cui 55 di condanna, 11 di assoluzione e 29 miste e, cioè, parzialmente di condanna e parzialmente di assoluzione. Sempre nel corso dell’anno passato, assai spesso la Sezione è stata chiamata ad emettere ordinanze di conferma di sequestri conservativi, a fronte di altrettante istanze di sequestro avanzate dalla Procura generale. Su 83 giudizi pendenti al 1° gennaio 2017, ne sono pervenuti 70 nel corso dell’anno e ne sono stati definiti 77, con una rimanenza, al 31 dicembre 2016, di 76 giudizi. Fra giudizi di responsabilità amministrativa e giudizi di conto al 31 dicembre 2017 ne erano pendenti 150. Quanto alla durata dei giudizi di responsabilità “va ricordato che la Sezione – ha rivendicato Miele - pur operando con un numero assai limitato di magistrati (tre, compreso il Presidente), riesce a definire i giudizi iscritti a ruolo in tempi assolutamente ragionevoli e certamente inusuali rispetto al corso della giustizia ordinaria nel nostro Paese, vale a dire in una media di sei-otto mesi tra il deposito dell’atto di citazione da parte della Procura regionale e il deposito della sentenza”.
Nella sua relazione, il Presidente della Sezione giurisdizionale ha dedicato ampia attenzione ai controlli su Regione Abruzzo.
Come noto, la Corte dei Conti si è vista costretta a interrompere le attività istruttorie a seguito delle vicende che hanno caratterizzato la Decisione n. 39/2016/PARI del 26 febbraio 2016 e l’ordinanza n. 13/2016 del 23 marzo 2016 con le quali, rispettivamente, aveva parificato con rilevanti eccezioni il ‘Rendiconto generale dell’esercizio 2013’ di Regione Abruzzo e sollevato questione di costituzionalità su varie norme. “La Corte Costituzionale con sentenza del febbraio 2017 – ha ricordato Miele – ha confermato tutti i dubbi di legittimità costituzionale sollevati e, chiamando la Regione a rideterminare il bilancio dell’esercizio 2013 in modo da accertare il risultato d’amministrazione secondo canoni costituzionalmente corretti, ha dichiarato l’illegittimità di diversi articoli di altrettante leggi”.
Pendente il giudizio di costituzionalità, la Regione ha emanato una nuova versione del rendiconto 2013, calato nella legge regionale 16/2017, ed inviato alla Sezione giurisdizionale il 5 aprile 2017. “Con ordinanza presidenziale, la Sezione ha sospeso le attività propedeutiche per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l’esercizio 2014 e dei conti ad esso allegati”. Dunque, nel maggio 2017 il Consiglio dei Ministri ha rilevato profili di illegittimità costituzionale della stessa legge 16/2017, nella sua interezza, richiamando la Decisione n. 39/2016/PARI della Sezione. Allo stato, si è in attesa della pubblicazione della sentenza.
In ogni caso, nel formulare riserve su una parziale ed episodica trasmissione della Sezione regionale, “preme evidenziare che la sentenza della Corte Costituzionale recasse veri e propri ‘moniti al legislatore regionale nell’intento di indirizzarne l’attività’”, ha specificato Miele; attualmente, “le delibere di Giunta regionale approvative di ben tre versioni del Rendiconto 2013, che vorrebbero investire nuovamente la competenza di questa Sezione, in pendenza del nuovo giudizio di costituzionalità sulle legge regionale d’approvazione, appaiono tanquam non essent, con la conseguente impossibilità, per la Sezione stessa, di avviare qualsiasi iniziativa volta alla parifica di poste discendenti investite ancora da aleatorietà”. In questo quadro di aleatorietà s’inseriscono anche la legge di stabilità regionale 2018 e il bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
L’attenzione della Sezione regionale di controllo si è riversata nell’esame del bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, “nella quale si riflettono gli inadempimenti reiterati e i notevoli ritardi accumulati dalla Regione nel dare attuazione agli obblighi di resa dei conti, più volte messi in luce in passato. Al riguardo, deve osservarsi che è di palmare evidenza – ha sottolineato Miele nella sua relazione – che sussiste una limitata possibilità di verificare pienamente l’attendibilità, la coerenza e la congruità delle poste in bilancio, stante l’assenza di rendicontazione pregressa e recente alla quale fare riferimento”.
Non solo. Miele ha aggiunto che “la programmazione non dà soddisfazione al dettato normativo perché basata su situazioni presunte, posto che, alla data di presentazione del DEFR al Consiglio regionale e per tutto l’iter d’approvazione del bilancio preventivo 2016, l’Ente non aveva ancora provveduto all’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2015, e neanche di quello dell’esercizio 2014”.
Un vero e proprio schiaffo a Regione Abruzzo.
Tra l’altro, viene sottolineato come l’esame del bilancio di previsione 2016, nello specifico, “evidenzia una radicale disattenzione per la riforma dell’armonizzazione nel suo complesso; in particolare, fallisce l’obiettivo di essere il punto di partenza per il riallineamento del ciclo di bilancio e per l’adeguamento ai principi dell’armonizzazione”.
Ovviamente, l’assenza di certezza dei dati degli esercizi 2013-2015 ha generato difficoltà anche nella determinazione dei fondi e degli accantonamenti. “L’Ente dichiara che non tutti i fondi risultato coperti. La determinazione del Fondo dei crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata in via del tutto provvisoria, con una ulteriore dose di aleatorietà alla base del conteggio, in assenza del procedimento di conclusione del riaccertamento dei residui. Non è rispettata neanche la regola per una coerente costituzione del fondo residui perenti”. Anche il bilancio di previsione 2017-2019 della Regione sconta, pertanto, detta indeterminatezza, “essendo stato concepito e redatto mediante parziale utilizzo di valori meramente presuntivi, privi cioè del necessario connotato della certezza”.
Significa che la mancata quantificazione del disavanzo effettivo potrebbe esporre l’Ente, nell’ipotesi in cui dall’effettiva quantificazione dovesse derivare un valore superiore dello stesso rispetto alle stime, al rischio di legittimare l’utilizzo delle eventuali maggiori entrate per il finanziamento di spese anziché per la copertura del disavanzo. Potrebbe anche verificarsi l’ipotesi “dell’emersione di un disavanzo di entità tale da non consentire la previsione di un piano di ammortamento conforme alla normativa vigente”.
Chiarito ciò, la Sezione ha attestato la dimensione dell’indebitamento regionale al 31 dicembre 2015 a 1 miliardo e 335.551 euro, dando atto della “evidente diminuzione” ma rilevando come nella legge di bilancio 2016 sia prevista l’assunzione di mutui autorizzati dalle leggi di bilancio precedenti fino all’importo massimo di 100 milioni di euro, una posta su cui la Sezione regionale di controllo ha esternato le criticità riscontrate, sia sotto il profilo dell’impostazione contabile sia con riferimento agli aspetti di copertura degli oneri della stessa scaturenti. Il giudizio formulato, dunque, è stato assai critico.
La Sezione regionale di controllo ha sottolineato altresì, in via generale, che il rispetto del principio di copertura finanziaria, nella legislazione di spesa di Regine Abruzzo, risulta fortemente condizionata dall’assenza di una esaustiva quantificazione del disavanzo d’amministrazione e della conseguente definizione di un percorso di rientro. “La mancanza di chiarezza sulla situazione contabile – ha ribadito Miele – rende incerto l’ammontare di risorse finanziarie effettivamente a disposizione per dare copertura ad ulteriori interventi di spesa”. E tale criticità risulta “accentuata dalla frequente prassi di rinviare alla legge di bilancio la quantificazione dell’onere annuo delle spese a carattere continuativo, diverse da quelle obbligatorie”. Un modus operandi che desta “perplessità”, in quanto, da un lato, “il ricorso ripetuto alla copertura mediante legge di bilancio, anche se consentito, denota una scarsa capacità programmatoria, e dall’altro, rischia di minare l’effettività dei provvedimenti legislativi”.
L’analisi effettuata sulle singole leggi di spesa, infine, ha fatto emergere alcune criticità già censurate in passato; in particolare, sono state riscontrate fattispecie in cui il principio di copertura è risultato disatteso, in quanto sono stati trascurati i potenziali profili di onerosità delle disposizioni normative”; meno frequente rispetto al passato, sebbene ancora riscontrata, risulta la prassi di “ricorrere a forme di copertura fondate su incrementi delle previsioni in entrata. Al riguardo, è stato precisato che in una situazione finanziaria di disavanzo latente, eventuali accertamenti in eccesso rispetto alle previsioni iniziali andrebbero prudentemente destinati al ripiano della massa passiva, piuttosto che ad incrementare la capacità di spesa”.