E’ stato approvato ieri in Commissione bilancio il ‘disciplinare delle attività produttive per lo sviluppo economico del Comune dell’Aquila’ che, stamane, verrà discusso in Consiglio comunale; a tale strumento è demandata la definizione delle specifiche tecniche e progettuali per la realizzazione di nuove strutture di vendita e per la riqualificazione dei centri storici commerciali e delle altre polarità.
Sia chiaro, non si tratta di un vero e proprio ‘piano commerciale’: d’altra parte, con le variegate tipologie di nuovi insediamenti edilizi realizzati a seguito del sisma sarebbe più che necessario riformulare il Piano regolatore generale per riprogrammare la città che verrà e, in seno al Prg, immaginare anche lo sviluppo delle attività produttive. Purtroppo, a nove anni dal terremoto lo strumento di pianificazione urbanistica è ancora in alto mare. A ciò deve aggiungersi il bando ‘Fare Centro’ ancora in atto e la programmazione dell’utilizzo di parte dei fondi europei per l’incremento e lo sviluppo delle attività produttive. Tuttavia, l’ultimo ‘piano commerciale’ del Comune risale al 2002 – se si escludono alcuni interventi consiliari su parametri e standard urbanistici – e, quindi, non era aggiornato alla normativa di settore che si è succeduta negli anni, a cominciare dalla direttiva ‘Bolkstain’ e fino al ‘Decreto Madia’ che prevede la semplificazione delle pratiche a favore degli operatori del settore.
Ecco il senso del provvedimento: sbloccare alcune iniziative commerciali rimaste ferme per anni e, soprattutto dopo il sisma, per mancanza di puntuale regolamentazione; si pensi, in particolare, ai ‘dehors’ ed ai chioschi.
A sfogliare le 59 pagine del disciplinare, si evince come il Comune dell’Aquila intenda promuovere la diversificazione delle varie attività produttive con la previsione di standard di qualità per i pubblici esercizi di somministrazione d’alimenti e bevande, limitatamente ai centri storici del capoluogo e delle frazioni, così da contemperare la “giusta qualità di vita dei residenti con l’esigenza di garantire punti di aggregazione e di svago, nonché salvaguardare il decoro degli immobili di pregio”. Dunque, i pubblici esercizi dovranno – tra le altre cose - garantire la facilitazione d’accesso ai disabili, avere un numero di posti a sedere in ragione di un posto ogni 1.5 metri quadrati di superficie, insonorizzare i locali, utilizzare sistemi di risparmio idrico ed energetico, realizzare reti wi-fi a disposizione del pubblico e non installare videogiochi e apparecchi automatici (sul punto, torneremo).
In centro storico, non è consentito l’insediamento di punti vendita di materiali da costruzione, legnami, pneumatici, prodotti (macchinari ed attrezzature) per l’agricoltura, l’edilizia, la zootecnia, l’industria nonché veicoli a motore e autoricambi. Non solo: è vietato aprire sexy shop, esercizi che prevedano la preparazione di vernici, solventi, acidi e simili, l’esposizione di articoli mortuari nelle vetrine alla vista del pubblico.
Il disciplinare approvato in Commissione individua, tra l’altro, le aree dove è possibile svolgere mercati – Piazza d’Armi, frazione di Paganica (il venerdì) e Arischia (il sabato) – e i mercatini specializzati di antiquariato, fai da te, prodotti tipici, hobbistica e souvenir alla Villa Comunale, al Parco del Castello e al piazzale di Fonte Cerreto, che verranno disciplinati con apposita delibera di Giunta.
Per ciò che attiene il commercio ambulante, invece, è interdetto nelle aree del centro storico comprese entro le mura civiche, oltre che in viale Alcide de Gasperi, via Agambem Maria Federici, via del Beato Cesidio, piazza Salvo d’Acquisto, viale della Croce rossa, viale Corrado IV fino al Palazzo di Giustizia, strada stalale 17 fiuno all’ex Italtel, nell’area prossima al cimitero, in via Strinella, viale Gran Sasso, via Parrozzani, viale XXV aprile, viale Rocco Carabba, piazzale della stazione, piazza Italia, via S. Giustino de Jacobis, via Giancandido Pastorelli.
E arriviamo, così, alla principale novità, la possibilità di installare dehors e chioschi.
Per i dehors, l’occupazione di suolo dovrà realizzarsi in prossimità dell’attività autorizzata a somministrare al pubblico bevande e alimenti, garantendo la maggiore attiguità possibile; è ammessa pure l’occupazione dei marciapiedi, a condizione che sia assicurata una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, comunque non inferiore ad un metro. La superficie massima dovrà essere pari al 50% della superficie netta utile dell’attività, comunque non superiore a 100mq: per i locali aventi superficie inferiore o uguale a 40mq, sarà consentito realizzare dehors in misura pari al 100% della stessa superficie.
I chioschi dovranno essere di tipo facilmente amovibile, con esclusione, dunque, di qualsiasi struttura in muratura; è vietato l’uso di elementi in alluminio, è ammesso, invece, il vetro. Le eventuali zone ombreggianti e tettoie a servizio non dovranno eccedere la superficie di 18mq. I locali del chiosco dovranno avere un’altezza media interna pari a 3 metri e, comunque, una altezza minima non inferiore a 2.5 metri; la superficie utile netta, calpestabile, non dovrà essere inferiore a 10mq o superiore a 30mq. In centro storico, la superficie utile netta può essere ridotta fino ad un minimo di 6mq. Per ciò che attiene l’assegnazione delle aree per la collocazione dei chioschi, con cadenza annuale la Giunta comunale potrà individuare zone da affidare mediante concessione in convenzione: il concessionario dovrà provvedere alla sistemazione dell’area interessata, all’eventuale sfalcio dell’erba, alla pulizia, manutenzione del verde e così via. L’occupazione del suolo pubblico avrà una durata di 10 anni: al termine del periodo, l’area verrà rimessa a disposizione per un nuovo bando.
E torniamo, come accennato, ai videogiochi e, più in generale, agli apparecchi di divertimento e intrattenimento. I locali destinati alle attività di sale giochi dovranno essere a distanza da edifici e luoghi sensibili, secondo quanto prescritto dalle norme vigenti; oltre alle sale, gli apparecchi da gioco potranno essere istallati negli esercizi di somministrazione (bar, ristoranti e simili), negli alberghi, nelle edicole, e in ogni altro esercizio commerciale di altro tipo, nonché presso associazioni e circoli, a patto che siano delimitati con precisione e venga garantita la sorvegliabilità. Ovviamente, è vietata in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità la pubblicità di prodotti di gioco pubblico nell’ambito del territorio comunale, l’utilizzo di insegne recanti la denominazione ‘Casinò’, ‘Casa da gioco’ e così via, ed i giochi offerti, o istallati, debbono rispondere ai requisiti di legge. Ci sono, poi, una serie di altre prescrizioni piuttosto restrittive.