Il dirigente del comune dell’Aquila Domenico De Nardis potrà, almeno per il momento, continuare a esercitare il ruolo di commissario del Ctgs (Centro turistico Gran Sasso) malgrado i due incarichi – quello di dipendente comunale e di amministratore di una partecipata dello stesso ente - siano incompatibili, come afferma a chiare lettere il decreto legislativo 175 del 2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – che all’articolo 11 comma 8 recita: “Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubblichecontrollanti o vigilanti”.
L’Anac, alla quale il presidente e il vice presidente della commissione Garanzia e controllo (Americo Di Benedetto e Elisabetta Vicini) avevano rimesso il caso lo scorso novembre (la nomina di De Nardis venne effettuata il 12 ottobre), si è dichiarata infatti non abilitata a intervenire perché, in sostanza, il d.lgs 175 non lo prevede espressamente.
In una risposta di cinque pagine, che porta la data del 7 febbraio ma che è stata trasmessa alla commissione solo pochi giorni fa, l’Autorità nazionale anti corruzione diretta da Raffele Cantone afferma di essere deputata alla vigilanza sui casi di inconferibilità ed incompatibilità disciplinati dal d.lgs. 39/2013 per espressa previsione dell'art. 16a del medesimo decreto ma di non avere espressa competenza in ordine alle violazioni del d. lgs. 175/2016.
Serve, dice l’Autorità, un intervento diretto del Governo o del Parlamento affinché sia individuato l'organismo competente alla verifica delle incompatibilità previste dal 175 del 2016 e siano stabilite le sanzioni per eventuali violazioni, visto che nemmeno queste sono state disciplinate dal decreto.
Al momento, dunque, De Nardis potrà rimanere dov'è. Soltanto un ricorso al Tribunale amministrativo da parte di un interessato all'annullamento di un atto adottato dal dirigente/amministratore del Ctgs, accertata l'illegittimità della nomina, potrebbe determinare qualche conseguenza.
Un esito che, con il senno di poi, era prevedibile aspettarsi se si ripensa soprattutto a ciò che affermarono sia Biondi che De Nardis nella prima commissione di Garanzia che si tenne sull’argomento.
Entrambi, in quell’occasione, ammisero, tra le righe, di essere consapevoli che si trattava di una forzatura (la figura del commissario per le società partecipate, peraltro, non è contemplata dalla normativa sugli enti locali) ma che il rischio paventato da molti – quello cioè della nullità degli atti firmati da De Nardis in ragione della sua incompatibilità – non si sarebbe mai potuto verificare poiché la legge non prevedeva sanzioni per le violazioni.