Il congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere è un congedo retribuito che può essere utilizzato esclusivamente dalle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, per un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa) fruibili nell’arco temporale di tre anni.
Questo congedo spetta alle lavoratrici:
•dipendenti a tempo determinato e indeterminato del settore pubblico e privato;
•autonome;
•autonome dello spettacolo;
•agricole;
•stagionali;
•domestiche.
Con la circolare Inps 25 gennaio 2019, n. 3, l’Istituto specifica quali sono i riferimenti normativi che definiscono la prestazione e le modalità operative per presentare la domanda di congedo.
Fino al 31 marzo 2019 la domanda potrà essere presentata sia in formato cartaceo sia in modalità telematica. Dal 1° aprile 2019, invece, la richiesta di congedo dovrà essere presentata dall’interessata esclusivamente per via telematica.