Una sentenza destinata a far discutere, forse anche a livello nazionale.
Il Tar dell'Aquila ha confermato l'esclusione di una bambina di 3 anni da una scuola dell'infanzia perché non vaccinata.
I genitori della bimba avevano presentato ricorso contro la decisione della preside dell'istituto sostenendo che l'esclusione avesse causato un danno economico alla madre, costretta a rimanere a casa e diminuire l'attività lavorativa per poter accudire la figlia, e che la colpa della mancata vaccinazione andasse imputata alla Asl, che non aveva risposto in tempo alla loro richiesta di fissare una data.
Il tribunale amministrativo ha rigettato il ricorso affermando che
il diritto all’educazione del minore e il pregiudizio economico prospettato dalla madre derivante dalla ridotta capacità di svolgere la propria attività lavorativa per accudire la bambina esclusa dalla scuola, è recessivo a fronte del preminente interesse pubblico alla tutela della salute della collettività.
Riguardo le responsabilità addebbitate dai genitori della bambina alla Asl, i giudici hanno osservato:
in ordine alla mancata risposta della Asl alla propria formale richiesta di vaccinazione risulta smentita dalla documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione, dalla quale risulta che la Asl convocava i genitori odierni ricorrenti a mezzo lettera raccomandata per fornire le informazioni necessarie ai vaccini, precisando, altresì, che le vaccinazioni avrebbero potuto comunque essere effettuate presso gli ambulatori.
I genitori sostengono di non aver vaccinato la figlia non perché contrari ai vaccini ma perché volevano temporeggiare dopo che il loro primogenito si era sentito male, finendo anche in ospedale, quando era stato vaccinato. La coppia ha già fatto sapere di voler ricorrere al Consiglio di Stato. Nel frattempo la bambina dovrà continuare a rimanere a casa.