Martedì, 21 Aprile 2020 12:59

Buoni alimentari, Presidenza del Consiglio invita a non discriminare gli stranieri

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Una diffida all'assessore regionale Piero Fioretti e al Direttore Claudio Di Giampietro per evidenziare "l'illegittima esclusione di cittadini stranieri provenienti da paesi fuori dall'Unione Europea" dalla possibilità di accesso ai fondi destinati dalla Regione Abruzzo ai nuclei familiari in condizione di particolare disagio derivante dall'emergenza covid-19. 

A firmarla l'ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione), Arci, Cgil, Legacoop e Cnca (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza) che sottolineano come delibera d'applicazione della Legge regionale 9 del 6 aprile 2020, recante 'Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19' preveda, tra i requisiti di accesso al contributo, la residenza nella regione Abruzzo in modo continuativo e “la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del dlgs 8.1.07 n. 3 (….), o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, dlgs 25.7.98 n. 286 e successive integrazioni e modificazioni…”.

Tali requisiti - scrivono le associazioni - "comportano l’esclusione di numerosi cittadini stranieri e la Delibera è dunque illegittima per violazione di numerose norme.

In particolare:

- E’ in contrasto con lo stesso art. 1, comma 2 L.R. 9/2020 che individua i destinatari delle misure di sostegno nelle “persone fisiche e nuclei familiari a rischio di esclusione sociale per effetto dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria di cui al comma 1”, senza prevedere alcun requisito di cittadinanza o titolo di soggiorno;

- Essendo volta a disciplinare una prestazione per “l’acquisto di beni di prima necessità” (come recita la legge regionale, evidenziando quindi la connessione con esigenze minime di sopravvivenza) la previsione è in contrasto con l’art. 2, comma 1, TU immigrazione a norma del quale “Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana”, tra i quali rientra sicuramente il diritto a un aiuto sociale minimo in situazione di emergenza;

- In ogni caso, la previsione è in contrasto con l’art.41 TU immigrazione che garantisce parità di trattamento a tutti gli stranieri con permesso di soggiorno di almeno un anno nell’accesso a tutte le prestazioni sociali “incluse quelle per gli indigenti”: e tra queste sicuramente rientrano anche quelle in esame;

- E’ altresì in contrasto con l’art. 27 d.lgs. 251/05 che garantisce parità di trattamento nell’assistenza sociale ai titolari di protezione internazionale e con l’art. 5 d.lgs. 142/15 che garantisce ai richiedenti asilo, nel luogo di domicilio, l’erogazione dei servizi “comunque erogati sul territorio”; 

- Infine, è introdotta reiterando una norma (il permesso biennale e lo svolgimento di attività lavorativa) contenuta nel TU immigrazione (art. 40, comma 6) per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che dunque non ha alcuna connessione con l’intervento di cui si tratta".

Tanto è vero che, proprio con riguardo ai titolari di permesso biennale, "emerge un ulteriore profilo di incongruità: la condizione di lavoratore subordinato costituisce da un lato un requisito di accesso e dall’altro una causa di esclusione dal contributo".

Peraltro, sottolineano le associazioni - anche a prescindere da questi insuperabili riferimenti normativi che la Regione è tenuta a rispettare, "la disciplina introdotta ci pare in contrasto con esigenze minime di equità, di ragionevolezza e di buona amministrazione: trattandosi infatti di un intervento emergenziale volto a rispondere alle difficoltà contingenti derivanti dalla pandemia, deve inevitabilmente essere rivolto a tutti coloro che abbiano subito gli effetti della stessa, indipendentemente dalla nazionalità e dal titolo di soggiorno. La scelta della Regione di inserire, in violazione di legge e in una situazione di emergenza che dovrebbe sollecitare una maggiore solidarietà, criteri volti a creare divisione tra gruppi sociali, appare davvero inaccettabile", l'affondo.

L'ASGI aveva già diffidato, su sollecitazione di Arci e Sinistra Italiana, il Comune dell'Aquila denunciando "l'illegittima discrimazione" dell'Ente che, di fatto, aveva garantito l'accesso ai fondi stanziati dal Governo per le famiglie bisognose, oltre che ai cittadini italiani residenti in città, ai soli cittadini stranieri che fossero in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata escludendo, così, la maggior parte degli stranieri sul territorio. Per questo, sette cittadini extracomunitari - assistiti dagli avvocati Fausto Corti, Gianluca Racano, Andrea Piermarocchi e Francesco Rosettini nonché da Alberto Guariso e Gianni Piscione, entrambi del Foro di Pescara e membri dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigrazione - hanno depositato al tribunale dell'Aquila un ricorso per chiedere di poter rientrare nella platea dei beneficiari del bonus.

Sulla questione, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diffuso le linee guida in materia di interventi di solidarietà alimentare in esecuzione proprio della ordinanza di Protezione civile che ha dato attuazione all'intervento da 400 milioni di euro del governo. Ebbene, pur ribadendo l'ampia discrezionalità conferita ai Comuni nell'individuazione dei criteri, il Dipartimento evidenzia il profilo potenzialmente discriminatorio "nell'adozione di criteri quali la cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza di uno Stato appartenente all'Ue, ovvero il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non Ue o la carta di soggiorno per familiare, comunitario o extra comunitario, di cittadino dell'Ue".

Questi criteri "potrebbero infatti generare una discrimazione verso chi non possieda tali requisiti e tuttavia verta nella condizione di 'stato di bisogno' per richiedere i buoni alimentari".

Dunque, la Presidenza del Consiglio dei ministri suggerisce il rispetto dei seguenti criteri negli avvisi comunali: 

- estensione dei buoni pasto a tutti i cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, senza alcuna distinzione basata sulla tipologia del permesso né della scadenza, tenuto conto che ai sensi del Dl 108/2020 sono stati prorogati al 15/06/2020;

- estensione dei buoni pasto anche agli stranieri privi di un titolo di soggiorno e a coloro non sono iscritti all'anagrafe purché domiciliati di fatto nel Comune, anche temporaneamente in quanto costretti sul territorio a causa del blocco della mobilità imposto dall'emergenza.

Di fatto, le richieste avanzate al Comune dell'Aquila - e a Regione Abruzzo - dalle associazioni che trovano, così, supporto nelle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

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