Con sentenza n. 44/2020, pubblicata l’8 settembre 2020, il Giudice del Lavoro del Tribunale di L’Aquila, Dott.ssa Anna Maria Tracanna, ha nuovamente condannato al Regione Abruzzo al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese legali connessi alla nomina di un dirigente regionale avvenuta nel 2018.
In questo caso di tratta della nomina del Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque, Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe, avvenuta con delibera n. 285 del 30 aprile 2018 della Giunta Regionale, su proposta dell’allora Presidente della Giunta Dott. Luciano D’Alfonso, e del Vice Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Ing. Giancarlo Misantoni, per conto del Direttore assente per congedo.
Il Giudice, accertata la mancanza dei requisiti richiesti in capo alla prescelta, ha dato ragione all’Avv. Sebastiana Parlavecchio, rappresentata e difesa dall’Avv. Tiziana Ruzza del Foro di L’Aquila, che aveva presentato ricorso nel gennaio 2019, evidenziando come vada considerato "che la ricorrente, dal 2010 e per un quinquennio ha ricoperto incarichi dirigenziali ed in particolare presso il Servizio Demanio Idrico sia presso il Servizio Qualità delle Acque e Servizio Gestione e Qualità delle Acque, con competenze strettamente collegate con quelle oggetto dell’incarico in esame, conseguendo tutti gli obiettivi assegnati, dando prova altresì di capacità manageriali e gestionali, dimostrando in ogni caso una indubbia complessiva esperienza rispetto agli altri candidati, non solo a chi ha ricevuto l’incarico”.
La sentenza è interessante nella parte in cui sottolinea “il ristrettissimo lasso di tempo intercorso tra l’invio dei 38 curricula, la predisposizione della proposta e la della Deliberazione della Giunta – il tutto avvenuto nell’arco della giornata del 30 aprile 2018 – tradisce, se non un palese omissione, una frettolosa e superficiale condotta nell’esame e nella comparazione dei curricula pervenuti. Non vi è traccia, infatti, in atti, dello svolgimento di alcuna procedura di valutazione dei candidati – e non solo della prescelta – in ragione dei criteri previsti dall’Avviso di selezione ….., venendo meno l’amministrazione, anche sotto tale profilo, all’obbligo di esternare le ragioni giustificatrici delle proprie valutazioni, a fronte dell’obbligo dell’amministrazione stretta di procedervi, anche in via comparativa e di adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali. Detto obbligo, nel caso di specie è rimasto completamente inadempiuto e la Regione Abruzzo non può che ritenersi responsabile dei danni arrecati per non aver eseguito la prestazione a suo carico”.
Già in passato la Regione Abruzzo è stata condannata a risarcire i danni per la nomina di dirigenti regionali in mancanza dei necessari titoli e requisiti; è il caso delle due sentenze di primo e di secondo grado favorevoli al dirigente regionale Avv. Carlo Massacesi, rappresentato e difeso dall’Avv. Fausto Corti, inerenti la nomina a Direttore del Dipartimento della Presidenza e dei Rapporti con l’Europa del Dott. Vincenzo Rivera.