Giovedì, 01 Aprile 2021 09:53

Nuovo decreto Covid: fino al 30 aprile Italia in zona arancione o rossa

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Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge Covid. Si tratta delle norme per il periodo dopo Pasqua, al termine della fase in cui tutta Italia sarà zona rossa.

Fino al 30 aprile tutta Italia sarà in zona arancione o rossa.

Il Comitato tecnico scientifico ha più volte sottolineato che le misure previste per le zone gialle hanno dimostrato "una capacità di contenere l'aumento dell'incidenza ma non la capacità di ridurla”.

Il decreto prevede però una verifica a metà aprile: se la situazione epidemiologica lo consentirà, si valuterà la possibilità che le zone dove la diffusione del virus è più contenuta possano tornare in giallo e, dunque, procedere ad alcune riaperture, in particolare di bar e ristoranti, cinema e teatri.

Ecco intanto le regole previste dal nuovo decreto Covid per bar, ristoranti, palestre, cinema e teatri.

BAR E RISTORANTI - Restano chiusi. Possibile solo l'asporto, fino alle 18, e la consegna a domicilio, fino alle 22 e solo per i ristoranti. n caso di ripristino delle zone gialle, bar e ristoranti potranno riaprire a pranzo. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: - dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni - dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI - Aperti in zona arancione, restano invece chiusi in zona rossa.

PALESTRE E PISCINE - Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

Allo stesso modo, sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. Vietato lo svolgimento degli sport di contatto. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

CINEMA E TEATRI - Ancora niente aperture fino al 30 aprile.

Se la verifica di metà mese darà esito positivo e dunque torneranno le zone gialle, si potrebbe valutare la riapertura di cinema e i teatri con le regole che erano già previste nel precedente decreto: prenotazione obbligatoria, massimo 200 spettatori al chiuso e 400 all’aperto.

MUSEI - Ancora chiusi fino al 30 aprile, ma anche per i musei, se la verifica di metà mese darà esito positivo, ci potrebbe essere una riapertura.

VISITE A PARENTI E AMICI - Visite a parenti e amici fino al 30 aprile banditi in zona rossa. Superata la Pasqua, quando saranno concesse in deroga a due persone con minori under 14 al seguito, si torna a vietarle. Le visite, sempre una sola volta al giorno e sempre in non più di due persone, saranno invece consentite in zona arancione, all'interno del Comune di residenza.

SCUOLA - Scuola in presenza fino alla prima media anche in zona rossa. Senza possibilità per le Regioni di derogare, optando per la didattica a distanza. "Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome", si legge infatti nel testo.

In zona arancione, visto che la zona gialla viene messa al bando in tutta Italia fino al 30 aprile, si andrà in scuola in presenza fino alla terza media, al liceo e alle superiori deve essere garantita una percentuale di lezioni in Aula che varia dal 50 al 75%. "Nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione - si legge - le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza".

OBBLIGO VACCINALE E SCUDO PENALE- Obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, farmacisti compresi, e scudo penale per chi somministra il vaccino. Devono sottoporsi al vaccino "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali", è scritto nella bozza del decreto. La vaccinazione sarà "requisito essenziale" per l'esercizio della professione.

E' prevista la possibilità, in caso di rifiuto, di essere sospesi o demansionati, fino ad arrivare alla sospensione dello stipendio se necessario. "Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati", viene messo in chiaro nel testo.

La vaccinazione è obbligatoria ma "può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale". Quando un dipendente non risulta vaccinato, nonostante l'obbligo di sottoporsi a somministrazione, "l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2".

Il datore di lavoro "adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori", ma "con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato". La sospensione "mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021".

CONCORSI PUBBLICI E MAGISTRATI- Via libera a "modalità semplificate di svolgimento delle prove" per i concorsi pubblici. Nel dettaglio, si legge nel testo, tra l'altro si prevede "nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale". Poi "l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, in particolare, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale" e "una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali".

E' inoltre "consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l’emergenza pandemica da Covid-19. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico (...) sono stabilite le modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso, nonché le condizioni per l’accesso ai locali destinati per l’esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19".

Ultima modifica il Giovedì, 01 Aprile 2021 13:03

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