Parte una nuova operazione di recupero delle vecchie domande per il contributo sisma 2016 giacenti presso gli Uffici Speciali della Ricostruzione regionali, con la possibilità di regolarizzare le domande di danno lieve destinate ad essere rigettate o archiviate.
Lo prevede l’Ordinanza 121 del Commissario Straordinario Giovanni Legnini approvata dalla Cabina di Coordinamento sisma, che chiarisce anche i criteri per l’applicazione dei nuovi prezzi maggiorati per la determinazione del contributo di ricostruzione per gli edifici danneggiati.
La regolarizzazione delle vecchie domande
Le semplificazioni introdotte con l’Ordinanza 100, che affida ai professionisti il compito di certificare gli interventi, hanno accorciato drasticamente i tempi per la concessione dei contributi, mentre le domande presentate negli anni scorsi secondo le vecchie regole sono ancora soggette a procedure lunghe e complesse (*). Alcune sono risalenti al 2017, quasi sempre perché mancano le integrazioni richieste ai tecnici, o perché sono ancora in corso le procedure di sanatoria o quelle autorizzatorie. Molte di queste pratiche per giunta riguardano danni lievi, per i quali sono scaduti i termini e le domande non possono più essere presentate. Per favorire lo smaltimento dell’arretrato e consentire di superare i problemi che hanno bloccato l’avanzamento delle pratiche, la nuova Ordinanza del Commissario Sisma stabilisce che le domande di contributo in via di archiviazione o di rigetto, possano essere regolarizzate entro il 31 dicembre di quest’anno.
Entro il prossimo 15 novembre gli Uffici Speciali della Ricostruzione delle quattro regioni del cratere sisma 2016 provvederanno a comunicare ai tecnici l’esito conclusivo dell’istruttoria relativa alle domande giacenti che non hanno aderito al regime semplificato, che già permette la conversione delle vecchie domande alle procedure previste dall’Ordinanza 100. A fronte di un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, queste domande potranno essere regolarizzate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, presentando un’istanza con la documentazione richiesta seguendo obbligatoriamente le procedure dell’Ordinanza 100. L’ulteriore rigetto dell’istanza determina la definitiva inammissibilità al contributo nonché la decadenza dei benefici di autonoma sistemazione.
Disciplina della revisione prezzi per le domande presentate e non ancora giunte a contributo
La nuova Ordinanza chiarisce poi gli ambiti di applicazione della revisione provvisoria del prezzario sisma e dei costi convenzionali, entrambi rivalutati dall’Ordinanza 118 del 7 settembre scorso a seguito dell’aumento del costo di molti materiali da costruzione. Si specifica, in particolare, che sia i nuovi prezzi (+6% per il residenziale, +11% per il produttivo), che il nuovo costo parametrico (+6% per il residenziale), oltre che alle domande non ancora presentate, si applicano a quelle già presentate ma non ancora giunte al decreto di concessione del contributo e a quelle giunte a contributo dopo il 7 settembre 2021 (data di pubblicazione dell’Ordinanza 118). In questi casi i professionisti possono chiedere l’adeguamento del contributo con un’istanza e con il consenso del proprietario, solo se l’adeguamento determina un aumento della spesa per l’intervento che resta a loro carico.
Come già previsto, la revisione dei prezzi si applica anche ai cantieri aperti, per le lavorazioni in corso al primo gennaio 2021, nella misura in cui sarà stabilita dal Decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture atteso a metà ottobre. In questi casi l’Ordinanza prevede la possibilità di presentare un SAL (Stato di avanzamento lavori) straordinario, anche successivamente al SAL finale, per contabilizzare la revisione dei prezzi riconosciuta.
(*) Alla fine di giugno scorso si trovavano in fase istruttoria 9.052 Richieste: poco più di duemila attendevano varie autorizzazioni dai Comuni e 2.634 erano in capo agli Uffici Speciali della Ricostruzione. Il resto delle pratiche, circa 4.300, comprese circa 2.500 relative ai danni lievi, erano in fase di integrazione da parte dei professionisti che hanno presentato il progetto.