Mercoledì, 23 Marzo 2022 09:37

Variante del Cermone, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Anas

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Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell'Anas che aveva impugnato il parere negativo della Soprintendenza: dunque, si potrà realizzare la così detta variante del Cermone.

Un passo indietro. 

All'indomani del terremoto, venne redatto un elenco di interventi urgenti che avrebbero dovuto ridisegnare la viabilità nella periferia ovest della città: si realizzò la strada che dal Cermone si ricollega al quartiere di Coppito passando a fianco della scuola della Guardia di Finanzia e si sarebbe dovuta realizzare, con l'avallo di Comune e Regione, una variante fra la rotonda nei pressi della scuola edile di San Vittorino e l'incrocio della superstrada per Amatrice, oltre il Cermone, bypassando, in quel tratto, la statale 80 a ridosso dell'area archeologica di Amiternum.

Il progetto, nel 2012, ricevette in conferenza dei servizi il parere favorevole sia del Provveditorato alle Opere pubbliche che della Soprintendenza, sebbene per un periodo limitato di 5 anni; tuttavia, venne approvato pur non essendo passato attraverso la procedura di Via (Valutazione di impatto ambientale, ndr), pur insistendo su una zona a conservazione integrale del piano paesistito dell'Aterno, pur ricadendo su terreni gravati da uso civico, appartenenti alle amministrazioni separate di San Vittorino, per i quali il Comune dell'Aquila non aveva mai chiesto il cambio di destinazione d'uso, sebbene le normative vigenti lo prevedessero.

Sull'iter per la realizzazione dell'opera indagarono i Carabinieri del Nucleo di tutela del patrimonio culturale, in particolare sull'applicazione del procedimento per la verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Sta di fatto che, nel 2019, ad indagini concluse, l'Anas chiese alla Soprintendenza il rinnovo dell'autorizzazione che, tuttavia, stante anche le vibranti proteste di alcune associazioni ambientaliste, e tra queste Italia Nostra che, per voce del compianto Giovanni Cialone, denunciò lo scempio che si sarebbe compiuto su un'area archeologica di straordinario pregio, disse no alla richiesta.

A quel punto, Anas ha impugnato il parere: in primo grado, il Tar ha rigettato le richieste dell'azienda che sono state accolte, invece, dal Consiglio di Stato.

Secondo i giudici, "nel corso del nuovo procedimento di valutazione, la Soprintendenza doveva tenere conto delle modificazioni fattuali e giuridiche medio tempore intervenute e poteva pervenire ad una diversa valutazione. Ma nel caso oggetto di questa causa risulta che si tratti della medesima area e del progetto identico; inoltre non sono intervenuti nuovi strumenti di tutela paesaggistica che avevano dato luogo al parere favorevole precedente, come la stessa Soprintendenza conferma nel provvedimento gravato. Se la cornice giuridica sulla quale la Soprintendenza si era dovuta pronunciare con il rilascio dell'originaria autorizzazione non era cambiata, restando immutato anche il progetto dell'opera e la relativa situazione di fatto, non sussisteva una ragione per esprimere un parere di segno opposto al precedente. Non trovando nel parere nessuna ulteriore motivazione perché la Soprintendenza sia giunta a esiti contrari alla precedente valutazione (soprattutto in merito alla normativa mutata o deroghe specifiche), una successiva statuizione è da considerare come integrazione postuma dell'impianto motivazionale dei rispettivi provvedimenti, ipotesi non ammessa dall'ordinamento".

Ed ora, dunque, l'opera potrà essere realizzata

 

Ultima modifica il Mercoledì, 23 Marzo 2022 18:17

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