Venerdì, 11 Settembre 2015 16:55

Accesso al pubblico impiego: è possibile stabilizzare il personale precario?

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L'art. 35 del D.Lgs. 165 del 2001 prevede che l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni possa avvenire attraverso procedure selettive, volte all'accertamento della professionalità richiesta.

Tale articolo, inoltre, specifica i principi cui devono conformarsi le procedure di reclutamento del personale e cioè: adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantisca imparzialità, economicità e celerità; adozione di specifici meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti; rispetto delle pari opportunità; decentramento delle procedure di reclutamento; composizioni delle commissioni con personalità di comprovata esperienza; assenza di pregiudizi penali specifici in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro P.A.

Il successivo art. 38 del medesimo decreto stabilisce, inoltre, che a tali concorsi possono accedere anche i cittadini dell'Unione Europea ed i loro familiari anche non aventi cittadinanza in un paese dell'U.E., purché siano titolari di diritto di soggiorno permanente.

Il passaggio dalla fase di selezione a quella di costituzione del rapporto di lavoro ha un'importanza rilevante, poiché il legislatore ha affidato la scelta del contraente al diritto pubblico ed a quella di diritto privato la costituzione del rapporto, così rendendo necessaria una netta linea di confine tra tali momenti ai fini della regolamentazione del rapporto.

Sono escluse dalla disciplina le procedure di selezione che non comportano la valutazione comparativa dei candidati, garantite soltanto dal concorso.

Di certo, la regola principale cui si fonda la procedura selettiva è la scelta oggettiva dei migliori fra i candidati, posti in una situazione di uguaglianza; in questa ottica si pone la regola dell'anonimato degli elaborati redatti dai candidati durante le prove scritte, tanto è che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ribadito che “il criterio dell'anonimato costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza, nonché del buon andamento e dell'imparzialità della P.A., la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamento esterni e garantendo la par condicio tra i candidati” e soprattutto non è consentito all'Amministrazione attuare forme di reclutamento basate su criteri meramente soggettivi.

Ad ogni modo, la Corte Costituzionale ha ribadito che, nell'ambito della P.A., il pubblico concorso costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento, attesa la necessità di soddisfare le esigenze di imparzialità e buona andamento della P.A.

Ciò ne consegue che “la facoltà del legislatore di introdurre regole al principio del concorso pubblico deve intendersi delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali al buon andamento della P.A. e ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, idonee a giustificarlo” (Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2013 n.3438) e quindi tali deroghe sono consentite soltanto nell'ipotesi in cui sussistano esigenze di pari rango costituzionale.

Lo stesso Consiglio di Stato, nella medesima sentenza, ha ribadito che “l'assunzione a tempo indeterminato da parte della Regione di tutto il personale precedentemente in servizio presso due società controllate, in mancanza di una procedura selettiva aperta al pubblico viola i canoni di ragionevolezza e del principio del pubblico concorso”.

Posto il principio stabilito dal Consiglio di Stato circa la possibilità di assumere il personale di società controllate della Regione, in assenza di concorso, ci chiediamo se è possibile, invece, per le P.A. stabilizzare il personale precario, assunto con contratto a tempo determinato.

In questo caso la Corte Costituzionale (sentenza n.277/2013) ha ribadito il principio del preventivo superamento di un concorso pubblico, affermando che “sono costituzionalmente illegittime le norme che dispongono stabilizzazioni di personale precario delle P.A. senza prevedere la necessità del superamento del concorso pubblico, d'altra parte deve ritenersi eccessivamente generico, al fine di autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, il requisito del preventivo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, perché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale stabilizzato è chiamato a svolgere”.

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