Lunedì, 15 Settembre 2014 17:13

Atam a rischio liquidazione, Tar respinge ricorso contro il Mibac

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Il futuro dell'Atam è sempre più a rischio.

Il Tar Abruzzo infatti ha definitivamente respinto il ricorso presentato dall’Associazione teatrale abruzzese e molisana avverso il Ministero per i Beni e le attività culturali che ha deciso di operare un taglio consistente al contributo sullo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo per l'annualità 2013.

Il Mibac ha riconosciuto ad Atam 250mila euro, somma nettamente inferiore rispetto ai 581mila euro assicurati per il 2012. Quasi una sentenza di condanna a morte per l'Associazione teatrale, su cui grava un debito da 800mila euro.

Qualche mese fa, l'ex presidente Marco Fanfani, già assessore comunale e oggi al vertice della Fondazione Carispaq, aveva lanciato un appello "per salvare un’istituzione con 38 anni di attività alle spalle", sottolineando come "il debito accumulato fosse frutto, appunto, del taglio del Fondo unico per lo spettacolo, del ritardo da parte dei Comuni nei pagamenti degli spettacoli allestiti dall’Atam" oltre che del taglio del contributo regionale, ridotto dell'80% in quattro anni.

Una mancanza di liquidità che ha prodotto conseguenze negative anche per i 9 lavoratori dell’ente, da mesi senza stipendio. Dunque, il ricorso al Tar contro la decisione del Mibac di operare il taglio al Fus. Ricorso che è stato respinto, però. E ora, l'Atam rischia la liquidazione. L'ennesimo patrimonio culturale sacrificato all'altare della mala gestione.

Ma andiamo con ordine.

 

Fus: Chi decide la quota delle risorse da assegnare? E come?

L'11 settembre 2014, la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato dall'Atam avverso il Ministero per i Beni e le attività culturali.

L'Associazione teatrale chiedeva l'annullamento del decreto 1116 del luglio 2013 con il quale la Direzione generale dello spettacolo dal vivo del Ministero aveva proceduto - ai sensi del D.M. 12/11/2007 - ad assegnare all'associazione teatrale il contributo sullo stanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo per l'anno 2013.

Come detto, il Mibac ha riconosciuto all'Atam 250mila euro, somma nettamente inferiore rispetto ai 581mila euro assicurati per l'anno precedente.

A questo punto, è necessaria una premessa. A stabilire la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori teatrali, dei soggetti e dei progetti presentati, è il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione consultiva per il teatro.

Il contributo "è determinato sulla base delle voci di costo previste nel preventivo finanziario riconosciute ammissibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti - si fa riferimento, sostanzialmente, ai costi preventivati, inclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali, che complessivamente l'organismo teatrale prevede di versare presso qualsiasi ente pubblico competente, calcolati sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale artistico e tecnico e, per gli organismi di promozione e formazione del pubblico, quelli concernenti gli organismi teatrali ospitati, operanti nel settore della prosa, con riferimento ai compensi corrisposti, nonché quelli concernenti la promozione, la pubblicità e la gestione delle sale, con esclusione di quelli del personale dipendente - nonché sulla base della valutazione qualitativa del progetto artistico determinata, invece, sulla base della qualità artistica dei progetti, tenuto conto anche della stabilità pluriennale e della regolarità gestionale-amministrativa dell’organismo, della direzione artistica o organizzativa, della identità e continuità del nucleo artistico ed organizzativo, della spazio riservato al repertorio contemporaneo, del periodo di impiego degli scritturati in rapporto ai compensi da corrispondere, del carattere di stanzialità per le attività stabili e tipologia del decentramento territoriale per le attività di giro, dell’integrazione delle arti sceniche e processi innovativi nell’ambito della produzione della creazione di rapporti con scuole e università [...]".

La valutazione qualitativa può essere positiva o negativa. Una valutazione positiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l’ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. Al contrario, una valutazione qualitativa negativa azzera la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo.

Per gli organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, come Atam, la percezione del contributo è inquadrata da presupposti soggettivi e oggettivi, qui riassunti:

  • "programmazione di almeno centocinquanta giornate recitative effettuate da organismi per almeno il novanta per cento di nazionalità italiana rispondenti a chiari requisiti di professionalità e di qualità artistica, operanti nei settori di cui al presente decreto. Le giornate recitative devono essere articolate su almeno dieci piazze, distribuite in modo da garantire la presenza in ogni provincia, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;
  • stabile ed autonoma struttura organizzativa;
  • autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione; (…)
  • progetto di distribuzione comprensivo di varie forme di produzione teatrale, sulla base di un repertorio qualificato e riferito anche alla produzione contemporanea italiana ed europea non caduta in pubblico dominio;
  • avvenuto pagamento dei compensi agli organismi ospitati nell’anno precedente, che sottoscrivono una apposita dichiarazione liberatoria ovvero idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei compensi".

Dunque, il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione consultiva per il teatro e in base a valutazione qualitativa e quantitativa, ha stabilito la quota da assegnare ad Atam: 250mila euro, per il 2013. Di qui il ricorso dell'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana. Su quali presupposti?

 

Atam, i motivi del ricorso

Con il D.M. dell'agosto 2009, il Mibac ha stabilito criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo operanti nella Città dell’Aquila e provincia a seguito del sisma dell'aprile 2009, intendendo, nella sostanza, garantire per il triennio 2009-2011, i medesimi contributi assegnati per l’anno 2008, benefici prorogati poi anche per l’anno 2012 dal D.M. 26.10.2011 e per l’anno 2013 dal D.M.11.12.2012.

Pertanto - così ha sostenuto Atam - la decurtazione sarebbe stata illegittima perché la 'deroga' riconosciuta dal Mibac per gli enti operanti nel cratere consentirebbe loro di fruire dei medesimi contributi assegnati per l’anno 2008, prescindendo dai risultati conseguiti. Tra l'altro, veniva sottolineato nel ricorso - la decurtazione era anche priva di motivazione, perché nonostante il sisma e il crollo del Teatro S.Agostino, sede operativa dell’Associazione, oltre che dello stabile nel quale la stessa era in procinto di stabilire la propria sede amministrativa, l’organismo ha comunque operato organizzando anche eventi a ingresso gratuito.

All'Atam, inoltre, erano imputati anche il mancato pagamento delle Compagnie teatrali e la mancata effettuazione di spettacoli nelle province di Pescara e Campobasso, oltre alla scarsa qualità artistica del programma per l’anno 2013: il mancato pagamento delle compagnie - la replica dell'Associazione, nel ricorso - è dipeso dalla mancata percezione del contributo 2011 della regione Abruzzo (per il quale pende ulteriore ricorso al TAR) e della regione Molise (per motivi di bilancio) e non è addebitabile dunque all’Atam, che in ogni caso aveva proceduto a ulteriori pagamenti che comprova inoltre l’effettuazione di spettacoli anche nella province di Pescara e Campobasso, in sedi autorizzate.
Come detto, però, il Tar ha respinto il ricorso dell'Atam, giudicandolo infondato. Perchè?

 

La sentenza del Tar: ricorso infondato

Innanzitutto, non è affatto vero che il D.M. dell'agosto 2009 imporrebbe la conferma del contributo precedentemente assegnato (per l’anno 2008) senza possibilità di riduzione. Al contrario, il D.M. consente importanti deroghe quanto alla necessaria integrazione dei requisiti oggettivi e soggettivi per accedere ai contributi e pone significative agevolazioni quanto alla determinazione della "base quantitativa" del contributo medesimo (possibilità di “ridurre” i costi), ma non incide affatto sul potere della Commissione di valutare il progetto presentato dal punto di vista "qualitativo", il che è, del resto, del tutto ragionevole, trattandosi di erogare contributi finalizzati agli obiettivi partitamente individuati dalla norma.

In altre parole, il contributo è stato decurtato perché la produzione artistica dell'Atam non ha raggiunto i livelli qualitativi richiesti. E in questo senso, non ci si può richiamare neppure all'articolo 2 del D.M. 2009 ("per gli anni 2009, 2010 e 2011, il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, all’atto della liquidazione a saldo del contributo, in caso di contrazione dell’attività sovvenzionata, applica per la determinazione del contributo medesimo un margine di tolleranza anche maggiore di quello previsto del decreto ministeriali 8,9, 12 e 20 novembre 2007, in ragione delle difficoltà operative incontrate"), trattandosi di una disposizione riferita all’attività di liquidazione a saldo del contributo (già concesso) e non alla attività di determinazione del contributo ammissibile, che è quella contestata.

Non solo. Il Tar ha ritenuto infondato anche l'altro motivo di ricorso, la presunta mancanza di motivazione della decurtazione. Il parere della Commissione, infatti, è motivato sulla relazione introduttiva del Presidente - che ha svolto approfondita disamina sulla precedente attività dell’organismo e sulle carenze documentali (per gli anni 2011 e 2012) attestanti "mancanza di correntezza gestionale, essenzialmente riferita al mancato pagamento delle compagnie ospitate", e peraltro, sia pure in misura ridotta, non contestato dall'Atam, oltre che sulla "mancata copertura di tutte le province delle due regioni in sede di programmazione 2013", elementi che comporterebbero l’esclusione dal contributo ove non fosse stato applicabile il regime derogatorio di cui al D.M. 6 agosto 2009 - e sulla successiva relazione del componente Marinelli che ha svolto un analitico esame qualitativo della proposta, evidenziando, quanto alla relazione artistico-consuntiva dell’anno 2012, "perplessità sugli spazi utilizzati, in quanto sono indicati numerosi complessi scolastici e addirittura un ristorante in luogo delle sale indicate a preventivo" e "la scarsa qualità del programma artistico dell’anno 2013 nonché una flessione del numero delle recite, da n.410 nell’anno 2012 a n.340 nell’anno 2013, e la presenza in numero ridotto di compagnie teatrali di primaria importanza".

Inoltre il Ministero, a fronte della concessa anticipazione del contributo 2012, aveva pretesto il pagamento delle compagnie ospitate nel 2011: non è accaduto, anzi l'Atam deve corrispondere alle compagnie più di 100mila euro. Dunque, l’anticipazione concessa - 464mila euro - non è stata utilizzata per far fronte alle passività, nonostante gli impegni assunti per regolarizzare il disavanzo.

Quanto poi alla mancata copertura delle province di Pescara e Campobasso per gli anni 2011 e 2012, la contestazione - "l’ufficio ha rilevato anche un’ulteriore carenza nel fatto che nell’elenco delle sale teatrali da utilizzare nell’anno 2013, trasmesso dall’organismo, non sono presenti tutte le province delle due Regioni interessate – nello specifico risulta mancare la provincia di Pescara.." - riguarda circostanza diversa da quella confutata dall'Atam, ossia l’avvenuta effettuazione, per gli anni 2011 e 2012, di recite in talune località delle province di Pescara e Campobasso. La contestazione mossa dalla Commissione non è di utilizzare spazi alternativi, bensì di aver modificato gli spazi previsti nel programma preventivo, questione, anch’essa, "con evidenza incidente sulla complessiva valutazione del progetto, non essendo indifferente il luogo dove gli spettacoli sono effettuati".

Insomma, il Tar ha accolto le valutazioni della Commissione consultiva per il teatro e, così, il giudizio del Direttore generale per lo spettacolo che ha stabilito in 250mila euro la quota delle risorse da assegnare ad Atam per il 2013. Ora, non resta che capire a cosa siano dovute la mancanza di correttezza gestionale e la scarsa qualità del programma artistico 2013, ravvisate dal Mibac e dal Collegio giudicante. E interrogarsi sul futuro dell'ente culturale, a rischio liquidazione.

 

Ultima modifica il Mercoledì, 17 Settembre 2014 02:20

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