La chiusura di tutte le attività produttive non essenziali, un ulteriore sacrificio per frenare il contagio del coronavirus.
Le misure presentate ieri sera dal premier, Giuseppe Conte, stabiliscono nuove regole e divieti. "È la crisi più difficile dal secondo dopoguerra, non ci sono alternative", ha detto. Il testo ufficiale non è stato ancora diffuso - e su questo montano le critiche politiche - ma, stando all'ultima bozza diffusa in queste ore, è possibile fare un punto con l'elenco delle attività aperte e chiuse, fino al 3 aprile.
All'articolo 1, il decreto prevede la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (che vi proponiamo in fondo all'articolo, con i codici Ateco delle attività). Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020.
L’elenco dei codici in allegato potrà essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
Va chiarito che le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Inoltre, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse.
Restano consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni fissate dal decreto.
Sono consentite anche le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146; resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
L'allegato 1 con i codici Ateco