L’ultima vicenda del calcio scommesse ci fa riflettere sulla responsabilità delle società sportive dinanzi ai fatti commessi dai suoi tesserati.
L’ordinamento sportivo conosce la responsabilità diretta e quella oggettiva: nella prima, la condotta criminosa è commessa dai legali rappresentanti della società (con potere di firma), in quanto vi è una vera e propria immedesimazione organica tra la società ed il socio e le sanzioni previste dal Codice di giustizia sportiva sono particolarmente severe, poiché vanno da una penalizzazione assai elevata sino alla radiazione della società sportiva; mentre la responsabilità oggettiva si configura negli atti in violazione del diritto sportivo posti in essere da dirigenti, tesserati e calciatori, e per i quali, il Codice di giustizia sportiva prevede pene meno severe, tipo penalizzazioni da scontare o nel campionato in corso o in quello successivo sino ad arrivare, però, anche alla retrocessione della squadra.
Accanto alle due figure, però, c’è anche la c.d. responsabilità presunta, caratterizzata dal comportamento di persone estranee ai quadri dirigenziali della società che comportano un vantaggio alla società.
Nell’agosto del 2012, la Corte federale della FIGC ha disposto la retrocessione del Lecce calcio, in quanto fu provato, a livello di giustizia sportiva, che l’allora Presidente del Lecce, Pierandrea Semeraro, era il “mandante della combine Bari-Lecce”, in quanto avrebbe avuto un interesse personale societario al risultato di quella partita. Secondo i giudici federali, alla società Lecce calcio, stante il ruolo del suo presidente, è stata contestata una responsabilità diretta, e per tale ragione è stata condannata a ripartire dal campionato di Lega pro.
Non fu provato, nello stesso anno, invece il ruolo di concorrente nel reato del Presidente del Grosseto, Piero Camilli, e per tale motivo, soltanto in appello la responsabilità del Grosseto fu graduata da diretta in oggettiva, tanto che la squadra di calcio fu soltanto penalizzata.
La discriminante quindi per evitare la retrocessione è il mancato coinvolgimento nelle inchieste dei legali rappresentanti della società.
Ma quali sono i reati che possono commettere i tesserati? Sicuramente l’illecito più importante e anche più odioso è quello di frode sportiva (art. 1 l.401/89) secondo cui è punito chiunque offre o promette denaro per raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione; di tale reato, ovviamente, risponderà anche colui che ha ricevuto il denaro e le persone che hanno beneficiato di tale azione.
Lo scopo di tale norma è tesa ad impedire qualsiasi irruzione nel mondo dello sport dell’attività di gioco e delle scommesse clandestine.
A norma del Codice di giustizia sportiva, invece, si configura l’illecito sportivo ogni qualvolta un soggetto ponga in essere atti tali da alterare lo svolgimento o il risultato di un gara, nonché di assicurare un vantaggio in classifica. L’illecito sportivo, però, può essere anche commesso in associazione,ex art. 9 CGS, cioè quando due o tre soggetti si riuniscono al solo fine di commettere tali reati e per questo motivo, la sanzione prevista è aggravata. Esso è formulato sulla stessa falsariga del delitto di associazione per delinquere ed ai fini della sussistenza della societas scelerum, è sufficiente che si coagulino le volontà degli associati, accompagnate da un minimo di struttura organizzativa.
Infine, per concludere la trattazione, un breve accenno sull’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nei procedimenti disciplinari sportivi. Esse sono disposte all’interno del processo penale e disposte dal P.M. procedente e secondo l’art. 270 c.p.p. , le intercettazioni telefoniche possono essere eccezionalmente utilizzate in procedimenti diversi da quello penale. Per ciò che riguarda il giudizio dinanzi al giudice sportivo, tali intercettazioni non possono essere utilizzate, ma esse possono essere fonte di prova nel giudizio sportivo per illecito sportivo, purchè, ai fini della trascrizione, siano provenienti dall’Autorità giudiziaria.
Pertanto, secondo la giurisprudenza maggioritaria, le captazioni telefoniche sono pienamente utilizzabili nei giudizi sportivi per illecito sportivo, ferma restando la necessità di un’attenta lettura e di una meditata valutazione nel contesto sportivo cui ineriscono.
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