Lunedì, 30 Gennaio 2017 22:09

Vulnerabilità sismica e "sicurezza probabilistica" ai tempi di Bertolaso

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Da giorni ci stiamo occupando dell'ordinanza 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, datata 23 marzo 2003; in sostanza, l'OPCM prevedeva che le opere strategiche per finalità di Protezione civile e quelle suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso fossero sottoposte a verifica dei rispettivi Enti proprietari. Il termine stabilito per la conclusione delle verifiche era di 5 anni, quindi al 2008, ma è stato prorogato una prima volta al 31 dicembre 2010, con la legge 31 del 2008 e, poi, una seconda volta, l'ultima, al 31 marzo 2013, con legge 288 del 2012.

Ce ne stiamo occupando perché si è scoperto - in questi giorni di sciame sismico - che il Comune dell'Aquila, incredibilmente, non ha adempiuto alle prescrizioni, non ha verificato, cioé, la vulnerabilità degli edifici pubblici strategici di sua proprietà; si è scoperto, inoltre, che gli edifici scolastici afferenti alla Provincia, quelli che ospitano le scuole superiori per intendersi, sono stati invece sottoposti a verifiche che, tuttavia, hanno rilevato indici di vulnerabilità molto bassi, seppure i dati vengano considerati controversi e - dunque - a breve verranno ripetute.

E' così che si spiega la polemica 'montata' in città, a partire dal Liceo Cotugno, e che, a seguito delle scosse di lieve entità che hanno interessato la faglia del Monte Pettino, ha spinto il sindaco Massimo Cialente a sospendere le attività didattiche per tre giorni.

Oltre le responsabilità degli amministratori locali, però, la vicenda ha assunto una valenza regionale e persino nazionale.

In breve, proviamo a spiegarvi - di nuovo - il motivo; come ha ribadito a NewsTown l'ingegnere civile Fabio Balliana, che si occupa da anni di vulnerabilità e rischio sismico, per indice di vulnerabilità si intende il rapporto tra la capacità resistente di un fabbricato e la domanda, in termini di resistenza e spostamente, prevista dalla normativa tecnica. Un edificio pubblico strategico, una scuola per esempio, soddisfa i requisiti vigenti se l'indicatore della verifica di vulnerabilità è maggiore o uguale a 1. Ebbene, nei giorni scorsi il sindaco dell'Aquila ha dichiarato che gran parte delle strutture di proprietà comunale, o di altri Enti e Istituzioni, hanno un indice di vulnerabilità sensibilmente inferiore, in alcuni casi anche al di sotto dello 0.30. Si tratta di edifici che sono, comunque, considerati agibili: per agibilità, ha sottolineato Balliana, si intende (evidentemente) la capacità delle strutture di far fronte ad ulteriori terremoti come quelli a cui sono già stati soggetti. 

Si badi bene, però: l'indicatore di rischio sismico non è direttamente legato all'intensità sismica; in altre parole, non è detto che un edificio con un indice di vulnerabilità dello 0.30 possa 'reggere' in caso di scossa di magnitudo 7 della scala Richter, ma non è detto neppure che crollerebbe, poiché - come noto - le forze sismiche cui è soggetto un fabbricato dipendono sì dalla magnitudo, ma in misura determinante anche da profondità e distanza dall'epicentro e, inoltre, ogni sito è caratterizzato da una risposta sismica differente in funzione della natura dei terreni su cui viene realizzato. E infatti, "in riferimento alle problematiche delle strutture pubbliche con basso 'indice di vulnerabilità', non esistono soglie cui riferire con automatismo le azioni di Protezione civile da porre in atto", ha ribadito Fabrizio Curcio, rispondendo ad una lettera, allarmata, del sindaco Cialente.

E' per questo che i sindaci abruzzesi hanno chiesto con forza che "le strutture di prevenzione e sicurezza dello stato definiscano e comunichino ai sindaci italiani quale è il livello minimo di vulnerabilità sismica di un edificio scolastico che garantisca la sicurezza degli studenti". E il braccio di ferro iniziato dai primi cittadini sta facendo breccia anche in altre Regioni.

Non è finita qui, però. NewsTown ha scovato una circolare del 4 novembre 2010, firmata dall'allora Capo Dipartimento della Protezione civile, Guido Bertolaso, che fornisce chiarimenti sulla gestione degli esiti di queste verifiche [puoi leggerla qui]. Ebbene, nero su bianco si legge che "la verifica è obbligatoria", come detto, mentre "non lo è l'eventuale intervento" di messa in sicurezza; si fa riferimento soltanto ad un obbligo di programmazione nel tempo degli interventi stessi.

Dunque, seppure il Comune dell'Aquila - e chissà quanti altri - siano inadempienti da 4 anni, ed è incomprensibile in una città ferita soltanto 8 anni da un terremoto disastroso, pure avesse approntato le verifiche non sarebbe stato obbligato poi ad intervenire, in caso di indici bassi. Vale lo stesso per la Provincia, evidentemente. Proviamo a spiegarci meglio.

Bertolaso chiarisce nella direttiva che la verifica di sicurezza è obbligatoria soltanto nel caso in cui si accertino riduzioni della capacità portante o della resistenza, modifiche della rigidezza o  gravi errori di progetto e costruzione. E l'obbligo di intervenire con l'adeguamento sismico, piuttosto che col miglioramento, è limitato a precise volontà degli Enti proprietari, e soltanto se intendono sopraelevare, ampliare, variare i carichi in fondazione oppure trasformare in modo esteso la costruzione.

Insomma, l'obbligo della verifica di sicurezza interviene solo in caso di azioni dirette dell'uomo e non per rispondere a possibili variazioni improvvise; è il caso di danni dovuti ad un terremoto, tra gli altri. In altre parole: nel momento in cui si determina l'inadeguatezza di un'opera rispetto alle azioni ambientali, non controllabili dall'uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella determinazione, "non si può pensare d'imporre l'obbligatorietà dell'intervento o del cambiamento di destinazione d'uso o, addirittura, la messa fuori servizio dell'opera non appena se ne riscontri l'inadeguatezza".

E dunque, che dovrebbero farsene gli Enti proprietari di edifici strategici dell'indice di rischio rilevato dalle verifiche? Utilizzarlo per "stabilire il tempo entro il quale prendere provvedimenti di messa in sicurezza". E come si determina questo tempo, vi starete chiedendo: "equiparando la probabilità d'accadimento di un terremoto in grado di superare la capacità di resistenza della struttura, nel periodo di tempo in cui la costruzione continuava ad essere utilizzata, con la probabilità accettata per una costruzione a norma in un periodo di 50 (o più) anni."

Insomma, il tempo entro il quale attivare l'intervento di messa in sicurezza viene stabilito "in termini di vita nominale compatibile con la capacità dell'opera". Per vita nominale, si fa riferimento al periodo nel quale la struttura può essere considerata sicura, nel senso che è in grado di sopportare l'azione sismica che ha una fissata probabilità di occorrenza nel periodo di riferimento ad essa collegato (tenendo conto, attraverso il coefficiente d'uso, della funzione svolta dal manufatto).

Esatto, probabilità di occorrenza. La sicurezza è considerata in termini probabilistici.

A chiarire il concetto, il parere del comitato tecnico scientifico dell'Emilia Romagna che, nel luglio 2010, ha adottato un simile approccio sottolineando come nel caso di inadeguatezza sismica di un edificio, "per evitare atteggiamenti inopportuni", vada considerata "la gravità dell'inadeguatezza", commissurata alla presunta "vita nominale restante dello stesso", cioé al tempo entro il quale si prevede verrà attivato l'intervento che ponga rimedio alla specifica inadeguatezza.

Certo - viene riconosciuto nella OPCM firmata da Bertolaso - "a rigore" tale definizione avrebbe senso "solo in relazione alla tutela economica della costruzione, e non anche alla tutela delle persone", ma - c'è sempre un ma, in Italia - "è la sola che consenta una programmazione degli interventi nel tempo". Che significa dire: non ci sono i soldi, e le possibilità, per adeguare sismicamente tutti gli edifici pubblici strategici, scuole comprese, e dunque va stabilito un tempo d'intervento su calcoli probabilistici.

C'è persino una formula matematica, che non sappiamo spiegarvi però.

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Sta di fatto che si possono rinviare i lavori di messa in sicurezza sugli edifici per i quali il tempo d'intervento calcolato dalla formula risulti maggiore di trent'anni, accettando, con ciò, una "modesta inadeguatezza" per le costruzioni a tempo indeterminato. Ci domandiamo, tuttavia: se è vero che i terremoti non sono prevedibili, e dovendoci basare su calcoli probabilistici che, proprio per questo, non sono certi, che succederebbe dovesse arrivare un terremoto di forte intensità prima dell'avvio dei lavori di messa in sicurezza degli edifici che mostrano una "modesta inadeguatezza"?

D'altro lato, vanno affrontati con celerità i particolari elementi di rischio presentati da strutture che mostrino una vita nominale compatibile con la capacità dell'opera di 2 anni, o meno; cioé, l'obbligo di mettere in sicurezza lo stabile diventa obbligatorio se il periodo nel quale la struttura è in grado di sopportare l'azione sismica che ha una fissata probabilità di occorrenza nel periodo di riferimento è sotto i due anni.

Avete capito bene, sì.

D'altra parte - scrive Bertolaso - "vanno evitati, ove possibile, provvedimenti di chiusura di edifici che comportino gravi danni sociali". E vale anche per le scuole, ovviamente.

Ultima modifica il Martedì, 31 Gennaio 2017 22:57

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