"La Corte costituzionale due giorni fa ha dato il via libera al riutilizzo dei locali seminterrati, promossi dalla Legge regionale 40/2017, che porta la mia firma durante il mandato da assessore all’Urbanistica. La normativa, incentivando il recupero del patrimonio edilizio esistente, consente l’utilizzo dei locali seminterrati. I Comuni a questo punto potranno recepirla senza correre alcun rischio".
Così, in un post pubblicato su Facebook, l'ex assessore regionale con deleghe ai lavori pubblici e all'urbanistica Donato Di Matteo, commenta la recente sentenza con cui la Corte Costituzionale ha parzialmente bocciato (sono stati accolti due punti su tre) la così détta "legge garage", approvata lo scorso anno dal Consiglio regionale abruzzese.
"La parte più interessante della sentenza della Corte riguarda l’affermazione secondo la quale il recupero dei locali interrati non implica consumo di suolo con nuova edificazione, ma solo il recupero di superfici accessorie e di vani già presenti nel tessuto edilizio, con esclusione di opere che comportino modifiche delle altezze esterne del fabbricato esistente e della sagoma delle costruzioni -scrive Di Matteo su Facebook- La sentenza della Corte Costituzionale conferma la bontà della legge in tutti i suoi aspetti. Il provvedimento legislativo ha tutti i requisiti per dare la possibilità alle famiglie di adeguare la propria abitazione, trasformando i locali accessori in residenziali".
"Un’opportunità enorme per Comuni e privati cittadini -sottolinea Di Matteo- che possono utilizzare correttamente tali spazi abitativi. La normativa non determina sanatoria, ma permette di trasformare locali di servizio in abitabili ed evitare ulteriore consumo del suolo. Le strutture potranno essere recuperate come aree per attività artigianali, commerciali o destinate al settore turistico oltre all’uso abitativo. I proventi, dati dai recuperi abitativi, sono destinati ad opere di urbanizzazione dei comuni che hanno difficoltà ad avere al proprio interno spazi verdi, parcheggi e servizi per la collettività".
"La legge favorisce nuove utilità di abitazione per chi deve realizzare dimore per i propri figli impedendo così nuove edificabilità. Questa legge all'inizio criticata per le osservazioni fatte dal governo -conclude Di Donato- è l’unica legge di questo governo regionale che si è conclusa con esito positivo".
Sulla questione, è intervenuto anche il Forum H20 che, da subito, si oppose al provvedimento.
In una nota, gli ambientalisti sottolineano come la sentenza della Corte Costituzionale abbia "salvato la famigerata 'legge Garage' sulla questione della Valutazione Ambientale Strategica, bocciandola sonoramente, però, sul rischio idrogeologico. Inoltre -continuano gli ambientalisti- la Corte ha anche censurato la Regione su una norma 'spuria' sulla riserva della Pineta Dannunziana introdotta nella stessa legge, anch'essa da noi pesantemente criticata all'epoca".
"Avevamo da subito evidenziato che la legge avrebbe permesso di far vivere persone in locali al di sotto del piano di campagna anche in aree classificate a rischio idrogeologico, visto che la norma escludeva dall'applicazione solo le aree con rischio "elevato" -si legge ancora nella nota- Scrive infatti la Corte che il Governo aveva impugnato la legge anche perché "la norma escluderebbe dall'ambito di applicazione della legge regionale solo «le aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta», ovvero quelle «ad elevato rischio idrogeologico», mentre gli interventi previsti dovrebbero essere vietati in tutte le aree a rischio moderato (R1), medio (R2) e molto elevato (R4). Sul punto, quindi, la Corte ha bocciato l'articolo nella sua formulazione che escludeva alcune tipologie di aree di rischio, ampliando i vincoli (la Corte di fatto riformula l'articolo; su questo aspetto è importante che i comuni abbiano contezza di questo)".
Per gli ambientalisti la sentenza non risolve "completamente la questione dei rischi connessi - ricordiamo che ormai con gli eventi piovosi così intensi la maggior parte dei morti avviene proprio nei locali interrati - perché queste aree sono pianificate in relazione al rischio esondazione dei fiumi ma non ad altri tipi di allagamento improvviso. Ad esempio, l'area dello stadio di Pescara che va sott'acqua ad ogni pioggia intensa, non è vincolata in tal senso! Chi farebbe vivere le persone nei vani interrati in zone come queste, che sono comuni in molte zone d'Abruzzo? Il nuovo Consiglio regionale e i comuni -evidenzia il Forum H2O- dovranno riflettere attentamente su queste criticità".
Non solo. "Tutti i dati ufficiali -aggiungono gli ambientalisti- ci dicono che il patrimonio edilizio esistente è del tutto sovra-dimensionato e sono tantissimi i vani non abitati. Pertanto far vivere le persone sotto il piano di campagna comporta un rischio concreto".
Sulla Valutazione Ambientale Strategica, invece, la Corte ha ritenuto che il solo cambio di destinazione d'uso, non comportando un consumo di suolo, non incida negativamente sull'ambiente. "Ovviamente rispettiamo la sentenza -commentano ancora gli ambientalisti- ma possiamo dire che non ci convince questa interpretazione di "ambiente" in quanto al maggiore carico urbanistico (alla fine, un numero maggiore di persone che vive in una certa area) corrisponde una diversa mobilità, la necessità di servizi come la depurazione, l'uso di energia, l'uso di acqua potabile. Tutte questioni che rientrano ampiamente nel concetto di ambiente secondo la direttiva Comunitaria sulla VAS. In questa decisione, probabilmente, una difesa più incisiva dal punto di vista tecnico da parte del Governo avrebbe aiutato".
"Infine -conclude la nota- la Corte ha bocciato anche una norma spuria introdotta nella legge "garage" sulla Riserva della Pineta dannunziana, che faceva prevalere il piano spiaggia comunale sulle norme di tutela della Riserva. In questo caso la bocciatura è stata su tutta la linea e la Corte ha affermato che le norme di tutela di un'area protetta sono sovraordinate".
Riportiamo di seguito il dispositivo della Consulta.
La Corte Costituzionale:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla legge regionale n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), nella parte in cui, dopo la parola «idrogeologico», non prevede le parole «e, in ogni caso, ove in contrasto con le previsioni dei piani di bacino»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2017;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.