Lunedì, 09 Marzo 2020 21:41

Sanità: ordinanza di Marsilio per stop a prestazioni sanitarie non urgenti

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“Sappiamo che si creeranno inevitabilmente dei disagi all’utenza, ma è nostro dovere mettere in campo ogni azione utile a contenere il contagio da Covid 19. Mi auguro che tutti comprendano la situazione di emergenza che stiamo vivendo e la conseguente necessità di adottare misure straordinarie”.

Così l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, commentando le linee di indirizzo assunte oggi dal Crea (il comitato regionale emergenza-urgenza), che sono state recepite in serata in un’ordinanza del Presidente Marco Marsilio.

Il Crea ha stabilito che dovranno essere sospese (sia nelle strutture pubbliche, che in quelle private convenzionate) tutte le attività di medicina ambulatoriale non urgenti (vale a dire che saranno garantite solo quelle che hanno sulla prescrizione, la classe di priorità U), fatte salve le prestazioni onco-ematologiche, radioterapiche e chemioterapiche; le prestazioni individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento, incluse quelle in ADI; prestazioni dialitiche; i controlli chirurgici e ortopedici post intervento; la terapia del dolore; le prestazioni connesse alla PMA (Procreazione Medicalmente Assistita); le attività di pre-ospedalizzazione per interventi in classe A; le prestazioni dei servizi pubblici nell’area salute mentale dell’età evolutiva e dell’età adulta e i servizi sulle dipendenze (SERD); i prelievi ambulatoriali, a carattere di urgenza e le prestazioni TAO; le vaccinazioni obbligatorie secondo calendario nazionale vigente.

Sono ovviamente consentite le attività connesse alla donazione del sangue, mentre si dispone di limitare quanto più possibile i prelievi non indispensabili.

Le strutture territoriali pubbliche e private (autorizzate e accreditate) che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie in regime semiresidenziale e domiciliare potranno proseguire la propria attività esclusivamente per le sole attività ritenute urgenti e indifferibili, nel rispetto, comunque, delle misure precauzionali di contenimento del rischio, al fine di garantire ai pazienti la continuità dell’assistenza nelle condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor livello di rischio possibile.

Novità anche per le prescrizioni farmaceutiche: per limitare gli accessi nelle strutture ospedaliere e territoriali del sistema sanitario regionale e garantire, allo stesso tempo, la continuità terapeutica, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono autorizzati a prescrivere farmaci sottoposti a Piano Terapeutico, per 60 giorni dalla data di scadenza dello stesso.

Parallelamente, si stanno predisponendo anche una serie di misure riguardanti l’assistenza ospedaliera. “Oggi il Crea – aggiunge la Verì - ha predisposto misure organizzative ancora più rafforzate per l’assistenza ospedaliera di pazienti affetti da Covid 19. E’ necessario, infatti, preparare in anticipo le strategie di risposta all’emergenza epidemiologica, tenendo conto anche dei tempi necessari e delle modalità di risposta a livello locale. Il tutto secondo quando previsto dalle disposizioni nazionali, che identificano specifici obiettivi, che puntano a ridurre l’impatto della emergenza infettiva sui servizi sanitari e sociali per assicurare la funzionalità e la continuità dei servizi sanitari stessi e degli altri servizi essenziali”.

Ciascuna Asl dovrà provvedere all’attivazione di nuovi posti letto di terapia intensiva dedicati all’emergenza Covid 19 e al potenziamento dei posti letto delle unità operative di malattie infettive e pneumologia, sia ricorrendo ad ampliamento, sia attraverso la riconversione di degenze ordinarie. Anche le strutture di ricovero e cura del privato accreditato sono chiamate a fare la loro parte, indicando i posti letto dotati di respirazione assistita e le aree dove i pazienti positivi al contagio (non in condizioni critiche) possono essere posti in isolamento. “Si tratta – sottolinea l’assessore – di un provvedimento flessibile e che può essere modulato in caso di un’evoluzione dell’emergenza. Voglio in ogni caso rassicurare i cittadini che si tratta di misure preventive e precauzionali, ma che vanno sempre e in ogni caso assunte in anticipo per non farsi trovare impreparati a situazioni che ci auguriamo non si verifichino mai”. 

Ecco cosa prevede l'ordinanza firmata da Marco Marsilio

Con ordiananza n. 3 del 9 marzo 2020, il presidente della Giunta regionale ha ordinato di:

1. di adottare per l’intera durata dell’emergenza Covid-19 le misure urgenti esplicitate nell’Allegato A, ispirate all’obiettivo prioritario di minimizzare il rischio dovuto all’emergenza epidemiologica, ridurne l’impatto sui servizi sanitari e sociali per assicurare la funzionalità di questi ultimi durante la fase emergenziale e monitorare costantemente l’efficacia degli interventi intrapresi secondo un criterio di modularità su livelli di emergenza;

2. di sospendere fino al 3 aprile 2020 le attività ambulatoriali svolte nella Regione Abruzzo nei limiti e alle condizioni stabilite nell’Allegato B;

3. di precisare il contenuto dell’Ordinanza Presidenziale n.2 dell’8 marzo 2020, stabilendo che, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020, sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; resta inoltre esclusa l’applicabilità della misura, in conformità all’Ordinanza di Protezione Civile n. 646 dell’8 marzo 2020, al transito e al trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e verso le zone indicate nel citato articolo;

4. di integrare il contenuto dell’Ordinanza Presidenziale n.2 dell’8 marzo 2020, prevedendo per il cittadino la possibilità di segnalare il proprio rientro dalle Regioni e Province interessate anche in modalità telematica all’indirizzo https://www.regione.abruzzo.it/censimento-monitoraggio-arrivizona-rossa, fermo restando l’obbligo di segnalare al medico la propria condizione in caso di insorgenza di sintomi;

5. di precisare che, anche in caso di segnalazione già effettuata al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o all’operatore del servizio di sanità pubblica territorialmente competente, ai sensi della precitata Ordinanza Presidenziale n. 2 dell’8 marzo 2020, al fine di integrare i dati già forniti, il cittadino è invitato a comunicare il proprio rientro dalle Regioni e Province interessate in modalità telematica all’indirizzo https://www.regione.abruzzo.it/censimento-monitoraggio-arrivizona-rossa;

6. di potenziare l’offerta di posti letto e assistenza di terapia intensiva, malattie infettive, pneumologia e di ogni altro reparto utile a fronteggiare i bisogni dei possibili pazienti critici affetti da COVID-19, attivando in urgenza, da parte delle Asl, anche in deroga ai procedimenti ordinari, posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva, in ampliamento o per riconversione delle degenze ordinarie;

7. di evitare, a carico delle Asl, il congestionamento delle strutture di emergenza, favorendo la ricollocazione degli utenti presso le altre strutture del servizio sanitario regionale; Il Presidente della Regione;

8. di privilegiare, a carico delle Asl e del personale medico, ove possibile, per ragioni di sanità pubblica, la permanenza degli assistiti a domicilio, anche attraverso strumenti di consulto telefonico, televisita, teleassistenza e telemonitoraggio;

9. di acquisire con urgenza le dotazioni tecnologiche per l’attivazione di nuovi posti letto di Terapia Intensiva, secondo quanto disposto dall’art. 34 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 dando mandato alla Protezione Civile per le relative procedure di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016;

10. che il datore di lavoro delle strutture territoriali pubbliche e private provveda all’immediata rivalutazione dei rischi, compresi quelli interferenziali legati ai fornitori operanti a stretto contatto con il personale sanitario e non sanitario, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., assicurando al personale adeguati dispositivi di protezione individuale;

11. l’osservanza scrupolosa, a carico delle Asl, delle disposizioni dei DPCM 4 marzo e 8 marzo 2020 con particolare riferimento al Pronto Soccorso, ove, come richiesto dal DPCM del 01/03/2020, si autorizza l’accesso di un solo parente per paziente solo se autonomamente dotato di idoneo DPI;

12. l’osservanza rigorosa, a carico delle Asl, di percorsi di pre-triage in conformità alle previsioni della Circolare n. 2627 del 1° marzo 2020 del Ministero della Salute, tramite individuazione di aree dedicate alla sosta o degenza temporanea dei pazienti sospetti o di percorsi dedicati atti a garantire, nei presidi muniti di reparti di malattie infettive, il ricovero del paziente in condizioni di massima sicurezza per il personale sanitario, secondo le linee di indirizzo contenute nel verbale CREA del 29 febbraio 2020 o al trasporto in sicurezza degli stessi qualora i presidi ospedalieri siano sprovvisti di reparti di malattie infettive;

13. di garantire, a carico delle Asl, il trasporto dei pazienti in condizione di massima sicurezza secondo le indicazioni riportate nelle “Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da Covid-19” emanate dal Ministero della Salute in data 29 febbraio 2020;

14. di limitare quanto più possibile il trasporto in eliambulanza al fine salvaguardare la disponibilità di personale aeronautico e mezzi per garantire la continuità del servizio di elisoccorso;

15. di coinvolgere tutte le strutture pubbliche e allertare le strutture private accreditate facenti parte della Rete ospedaliera e territoriale regionale, imponendo loro la massima osservanza delle misure qui impartite e di quelle che saranno adottate dal Dipartimento Sanità in coordinamento con l’Unità di crisi regionale, in accordo con il RSR;

16. di raccomandare alle strutture di ricovero private accreditate, per tutto il periodo emergenziale del COVID-19, di ridimensionare l’attività in elezione in attesa di ulteriori indicazioni Il Presidente della Regione da parte di Dipartimento Sanità e secondo gli indirizzi dell’Unità di Crisi Regionale in accordo con il RSR;

17. di disporre che la popolazione assistita acceda ai servizi ambulatoriali nei casi strettamente necessari di cui all’Allegato B e osservando le buone pratiche di igiene respiratoria;

18. di raccomandare, ove disponibili, le modalità di formazione per i sanitari in FAD messi a disposizione da ISS sul proprio portale (EDUISS) privilegiando ove possibile le attività di formazione a distanza nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 4 marzo 2020;

19. di disporre che il personale sanitario venuto in contatto con paziente affetto da COVID 19, asintomatico, prosegua la propria attività professionale, previa osservanza di adeguate misure di contenimento del contagio e sia sottoposto a sorveglianza sanitaria;

20. di demandare alle singole Direzioni Generali aziendali, in ragione delle diversità organizzative, anche strutturali (con particolare riferimento ai percorsi di pre accettazione e pre triage) e per motivazioni di efficacia amministrativa, l’istituzione di coordinamenti aziendali per il tramite delle Unità di Crisi Aziendali formalmente istituite con atto dei Direttori Generali, che sono responsabili e interlocutori sia nei confronti dell’Unità di Crisi regionale che del Referente Sanitario Regionale per le Emergenze (RSR);

21. di dare mandato alle Direzioni Generali Aziendali di eseguire e monitorare l’esecuzione delle misure adottate con la presente ordinanza. Il Prefetto e il Commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicurano l’esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione.

Ultima modifica il Lunedì, 09 Marzo 2020 22:25

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