Lunedì, 08 Giugno 2020 16:10

L'Aquila: scontro sulla nomina prorogata di Amorosi a Capo dei Vigili

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Aria di burrasca intorno al dirigente del Comune dell'Aquila Tiziano Amorosi

Appena prorogato l'incarico per ulteriori sei mesi, emerge una denuncia penale dell'ex comandante dei Vigili urbani dell'Aquila, Ernesto Grippo, che ravvisa la violazione della legislazione regionale in relazione ad uno degli incarichi conferiti ad Amorosi, quello di responsabile della polizia municipale. 

"Ad oggi risulterebbe che il dott. Amorosi è titolare di quattro incarichi dirigenziali, ma solo due decreti del sindaco sono rinvenibili nel sito dell'amministrazione trasparente" scrive Grippo nella denuncia, svelata sulle pagine de Il Centro da Giampiero Giancarli; "il settore polizia municipale - aggiunge - viene indicato come settore attribuito ad interim, ma nel decreto sindacale non si fa riferimento all'interim".

Grippo ricorda, inoltre, come una delibera dell'Anac, riportando una sentenza del Consiglio di Stato, ha rilevato come "il Corpo di polizia municipale rappresenti un'unità organizzativa unitaria e autonoma rispetto ad altre strutture" ed inoltre che "a vertice del Corpo di polizia urbana c'è un comandante che risponde al sindaco. Tale posizione non è affidabile ad un dirigente amministrativo che non abbia lo status di appartenenza al Corpo di polizia locale". 

D'altra parte, la legge regionale del 2013 stabilisce che la funzione di comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi nell'Ente.

Non bastasse la denuncia di Grippo, in Comune è arrivata una nota di Anthony Pasqualone, sindacalista della Cgil, che spiega come la nomina di Amorosi "sia in aperto contrasto con la legge regionale", appunto, per la quale "il ruolo di comandante può essere attribuito solo a personale inquadrato nei ruoli della polizia locale. Tale situazione di incompetenza perdura nonostante gli ammonimenti giunti dalla Regione laddove ribadiva che la figura del comandante della polizia locale è unica e infungibile nell'ambito dell'Ente. Da ciò consegue l'illegittimità di ogni nomina, anche temporanea, di comandante effettuata a favore di soggetti non inquadrati nei ruoli della polizia locale".

Il 24 marzo scorso, Amorosi ha delegato l'intera struttura della polizia municipale al tenente colonnello Lucio Di Berardino, nominato responsabile del comando, il quale si trova, di fatto, nel ruolo di comandante "senza essere stato investito del relativo incarico" aggiunge Pasqualone. 

Questioni che non suonano affatto nuove.

L'interpellanza di Masciocco (Articolo 1)

Già a giugno 2018, il capogruppo di Articolo 1 in Consiglio comunale, Giustino Masciocco, si domandava "perché il sindaco Pierluigi Biondi, invece di nominare un comandante alla guida del Corpo di Polizia Municipale", avesse nominato un semplice dirigente, "come fosse uno dei tanti settori o servizi del Comune. Non riuscendo a trovare risposte adeguate ho deciso di interpellare il primo cittadino sulle procedure utilizzate per la nomina del dirigente, considerato che la stessa è regolamentata da norme nazionali e regionali, nonché dal regolamento approvato dal Consiglio comunale".

Masciocco si diceva convinto che il sindaco, già nella scelta di individuare un dirigente e non un comandante, avesse di fatto agito "in difformità al disposto delle norme regionali che regolano la materia"; la controprova - spiegava - "è riportata nella missiva del 12 marzo scorso, con la quale il dirigente dell'Ufficio delle Politiche per la Sicurezza della Polizia locale della Regione Abruzzo, dottor Giuseppe Di Fabrizio, ha invitato tutti i sindaci, compreso quello del Comune dell'Aquila, al rispetto della legge in caso di nomina del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, ricordando che '....oltre a possibili ipotesi di danno erariale potrebbero anche configurarsi quelle penali di abuso d'ufficio, laddove l'illecita attribuzione procuri un ingiusto vantaggio patrimoniale a soggetti non legittimati e arrechi ad altri, anche all'ente, un danno ingiusto...'".

Fin da allora scrivevamo che il comandante della Polizia Municipale è, di fatto, responsabile verso il sindaco, il quale a sua volta è l'organo titolare delle funzioni di polizia locale che competono al Comune; di conseguenza - ribadiva Masciocco - "la Polizia Municipale non può essere considerata una struttura intermedia, inserita in una struttura burocratica più ampia. Soltanto con la nomina di un comandante, quindi, e non di un dirigente, l'attività amministrativa e di controllo del Corpo di Polizia Municipale potrà essere effettuata con la dovuta autonomia e disciplina, applicando gli indirizzi dell'amministrazione e del sindaco. Non si può rischiare che il Corpo della Polizia Municipale venga 'tirato per la giacca'". Autonomia dalla politica che il Sulp, il sindacato unitario dei lavoratori della Polizia locale, aveva già richiamato nelle settimane precedenti: "la Polizia Municipale - la presa di posizione del Sulp - è un organo tecnico e non politico dell’apparato comunale che ha la propria specificità indipendentemente dall’orientamento politico e che opera indipendentemente dall’autorizzazione dell’Amministrazione di turno".

Masciocco ha effettivamente presentato l'interpellanza, discussa in Consiglio comunale a settembre 2018, richiamando, oltre alla legge regionale 42 del 2013 e la nota del Dirigente regionale dell'ufficio politiche per la sicurezza della polizia locale, che ha paventato i rischi erariali e penali di una eventuale illegittima attribuzione d'incarico, il decreto legislativo 165/2001 che stabilisce come, nel conferimento degli incarichi dirigenziali, si debba tenere conto delle "attitudini" e delle "capacità professionali" del singolo dirigente, dei "risultati conseguiti in precedenza" oltre che delle "specifiche competenze organizzative", peculiarità che non possono rinvenirsi nella figura di Amorosi; il capogruppo di Articolo 1, nella interpellanza, ha fatto riferimento anche alla legge 65/1986.

In Aula, l'assessore Carla Mannetti aveva replicato, però, sottolineando come Amorosi - dirigente a tempo indeterminato in regime di comando, ex art. 30 d. Lgs 165 del 2001 - fosse stato designato dirigente della polizia municipale fino al 31 maggio 2018 con decreto sindacale del dicembre 2017 per la necessità di "provvedere immediatamente alla vacanza del posto dirigenziale che non era più ricoperto da Grippo". Successivamente era stata approvata la nuova macro struttura dell'Ente, in vigore dal 1° febbraio 2018, ed Amorosi, assegnato ad altro incarico, aveva avuto l'interim fino alla individuazione del nuovo dirigente. Nel frattempo, però, Grippo aveva presentato ricorso al Giudice del Lavoro e, "per buon senso", l'amministrazione aveva determinato di attendere il giudizio prima di pubblicare il nuovo bando per la nomina del Comandante della polizia municipale. 

Da allora sono passati quasi due anni. 

Nel merito della legge regionale, Mannetti aveva tenuto a ribadire che il provvedimento era stato "ampiamente superato" dalla Legge di stabilità 2016 che, al comma 221, aveva previsto, appunto, il superamento del vincolo di esclusività per il conferimento di incarichi a dirigenti dell'avvocatura civica e a quelli della polizia municipale. Non solo. "Con determina 543 del 1° marzo 2018, Amorosi ha conferito l'incarico di posizione organizzativa ad un dipendente di categoria D-3 con qualifica di tenente colonnello" aveva aggiunto Mannetti, "delegando sostanzialmente il coordinamento di tutte le funzioni di polizia locale al suddetto dipendente". 

La delibera Anac

Se non fosse che con una nota datata 14 maggio 2020, il Dipartimento regionale della Presidenza e dei Rapporti con l'Europa, Servizio 'Riforme Istituzionali, Enti locali, Governance locale - Competitività territoriale' ha informato tutti i comuni abruzzesi e, per conoscenza, i prefetti e i Comandi di Polizia locale, dei contenuti della delibera dell'ANAC n. 401 del 29 aprile scorso. 

Ebbene, l'autorità - pur negando secondo giustizia la propria competenza alla risoluzione dei conflitti istituzionali tra regione e Enti locali - ha in ogni caso deliberato di apprezzare l'introduzione da parte di Regione Abruzzo "di specifici meccanismi di prevenzione, emersione e gestione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi connessi alla peculiarità delle mansioni affidate alla competenza dei Corpi di Polizia locale". ANAC ha sottolineato, altresì, che le disposizioni "predeterminano situazioni tipiche di conflitto d'interessi - prevenendone la formazione - e limitano agli appartenenti del Corpo di Polizia locale lo svolgimento di alcune specifiche funzioni", avuto riguardo all'interferenza che tra di esse potrebbero ingenerarsi.

D'altra parte, l'autorità non solo richiama le norme nazionali già contenute nella Delibera di Giunta regionale 85/2019 tra cui, per esempio, l'articolo 6-bis della Legge 241/1990 ma ne cita altre di pari o anche di superiore importanza, ciò dimostrando - ribadiscono gli uffici regionali - "come le preoccupazioni e le osservazioni dell'amministrazione regionale fossero e siano tutt'altro che peregrine". 

Parole che pesano come macigni. 

 

Ultima modifica il Martedì, 18 Agosto 2020 09:23

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