Martedì, 21 Luglio 2020 09:23

Asm, divise non a norma per l'Adunata Alpini 2015: Corte dei Conti esclude sussistenza del danno erariale

di 

Il fatto non sussiste.

Con questa formula era stato assolto da ogni addebito, ad ottobre scorso, il responsabile dell'Ufficio acquisti di ASM Daniele Adriani, andato a processo per aver acquistato in occasione dell'Adunata nazionale degli Alpini del 2015, con affidamento diretto e non ricorrendo a gara, divise da lavoro considerate non a norma, poiché sprovviste di Dpi, i dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità.

A chiedere l'assoluzione piena di Adriani non solo il suo legale, Ferdinando Paone, ma lo stesso pubblico ministero Fabio Picuti.

L'inchiesta era stata avviata da un esposto alla Procura della Repubblica firmato dai sindacati Uil trasporti e Ugl Igiene Ambientale, querelati per questo dall’allora amministratore unico dell'azienda Rinaldo Tordera, ed era culminata a dicembre 2016 col sequestro degli abiti da lavoro che, nel frattempo, erano stati tuttavia dismessi e sostituiti con altri indumenti; vennero indagati lo stesso Tordera, il successore Francesco Rosettini e Fabio Ianni (responsabile unico del procedimento) che, tuttavia, a gennaio 2018 hanno estinto l'addebito contestato, di natura contravvenzionale di cui all’art. 55 del decreto legislativo 81/2008, con l'oblazione, pagando cioé la somma di circa 3mila euro a testa.

Adriani, invece, indagato con l'accusa di truffa e abuso d'ufficio, ha dovuto sostenere il processo, sebbene sia stato sempre difeso dall'azienda che, per scelta dell'amministratore Rosettini, non si è costituita parte civile. 

Ora, poco meno di un anno dopo, anche la Corte dei Conti - sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo - con sentenza n. 65/2020 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nei confronti di Tordera e Ianni (difesi rispettivamente dall’Avv. Roberto Colagrande e Francesco Rosettini).

Nello specifico la Corte, nel ritenere assorbente la circostanza per la quale l’impresa fornitrice si è determinata a sostituire la fornitura, ha sottolineato diverse significative circostanze. La prima: come da perizia in atti, i DPI originariamente acquistati erano comunque di qualità superiore a quelli precedentemente in uso e a quelli preventivati da altre ditte; la seconda: l’assoluzione di Adriani in sede penale sottolinea come i dispositivi di protezione individuale, anche in difetto di adeguata etichettatura, erano sin dall’origine conformi alla normativa, di categoria merceologica superiore.

Ciò ha escluso la sussistenza di un danno erariale. 

Articoli correlati (da tag)

Chiudi