Il Tar dell'Aquila ha accolto il ricorso presentato dal Comitato per la tutela di S.Vittorino Amiterno che aveva impugnato i provvedimenti con cui la Regione Abruzzo, il Comune dell’Aquila e il Comune di Pizzoli hanno concesso ad un soggetto privato, l'associazione sportiva "Amiternum Academy", il Colle San Mauro, quasi 9 ettari di territorio di uso civico che quindi, per definizione, dovrebbe essere destinato ad attività agro-silvo-pastorali o ad altre attività di interesse collettivo, per realizzarvi un poligono di tiro a ridosso, tra l'altro, del Teatro e dell'Anfiteatro romano di San Vittorino.
Una battaglia avviata dall'indimenticato Giovanni Cialone che, sulla vicenda, scrisse diversi articoli per NewsTown.
Innanzitutto, il Tar ha giudicato priva di pregio giuridico l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle amministrazioni resistenti e dall'associazione sportiva che avevano dedotto la carenza di legittimazione in capo ai ricorrenti atteso che il terreno oggetto di concessione è, allo stato attuale, di proprietà del Comune di Pizzoli, per sentenza del Commissario Regionale degli Usi Civici del 24.2.1988, e dunque i cives di Comuni diversi da quello di Pizzoli (quali sono i ricorrenti) non sarebbero stati legittimati a promuovere azioni a tutela del diritto all’uso collettivo del demanio gravato da uso civico.
In realtà, il collegio giudicante - Umberto Realfonzo, Presidente; Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario; Giovanni Giardino, Referendario - ha sentenziato che i ricorrenti hanno agito "non solo come cives della frazione aquilana di San Vittorino per tutelare il diritto collettivo dei membri della collettività sull’area" (diritto di cui è attualmente in contestazione la titolarità tra i Comuni di Pizzoli e L’Aquila, essendo pendente il giudizio instaurato dal Commissario per gli usi civici nel 2019), ma sono stati mossi, altresì, "dall’interesse a tutelare il loro diritto alla salute e la loro sfera esistenziale e personale dai pericoli derivanti dal rumore (di cui lamentano l’intollerabilità, come accertato da perizia fonometrica prodotta agli atti), causato dalle attività di tiro in considerazione anche della vicinitas tra le abitazioni dei ricorrenti ed il campo da tiro, distanti circa 800 metri".
Spiega il Tar che ai fini della sussistenza della legittimazione ad agire è sufficiente, appunto, la vicinitas, "intesa come vicinanza dei soggetti che si ritengono lesi dall’attività contestata, non essendo necessario che la parte ricorrente fornisca la prova dell’effettività del danno subendo". Ebbene, "attesa la capacità dell’attività di sparo d'incidere sulla qualità della vita dei ricorrenti, che risiedono e vivono nelle immediate vicinanze, devono ritenersi sussistenti le condizioni processuali legittimanti la proposizione del ricorso".
Entrando nel merito, i giudici hanno accolto le ragioni dell'avvocato dei ricorrenti, Fausto Corti, che aveva sottolineato come il mutamento di destinazione d'uso di un terreno di uso civico, pure possibile, è una categoria eccezionale determinata, solo e soltanto, da un motivato interesse pubblico dei cives che non può ravvedersi, di certo, in un poligono di tiro gestito da una associazione privata.
Scrivono i giudici in sentenza: "l'autorità regionale, nel decidere sulle richieste di mutamento di destinazione dei terreni di uso civico e nel valutare se la nuova diversa destinazione rappresenti o meno un beneficio per la generalità, è libera di prendere in considerazione qualunque tipo di interesse collettivo ritenuto più congruo, purché trattasi di beneficio per la generalità degli abitanti. Peraltro, il mutamento di destinazione delle terre sottoposte ad uso civico, che necessariamente comporta una limitazione della pienezza dei diritti di uso civico dei quali è titolare la collettività, deve consistere in un beneficio reale per la generalità degli abitanti, e non in un vantaggio indiretto che può derivare dall'utilizzazione del terreno da parte di soggetti privati".
I provvedimenti impugnati - leggiamo ancora dalla sentenza - "non indicano il reale beneficio per la collettività derivante dalla realizzazione di un poligono di tiro sportivo, non essendo tale destinazione sportiva e ricreativa riconducibile nell'ambito delle finalità agroforestali o di diverse finalità pubbliche o di interesse pubblico, come prescritto dalla normativa. Né, tantomeno - sottolineano ancora i giudici - può ritenersi che il reale beneficio per i cives possa coincidere con il pagamento di un canone concessorio, la cui entità appare peraltro irrisoria, ovvero con la realizzazione dei lavori, a spese della concessionaria, necessari per completare la sistemazione dell’area, trattandosi di opere strumentali all’esercizio dell’attività sportiva i cui costi non possono ricadere sulla collettività, o, infine con l’impegno della controinteressata di effettuare corsi gratuiti di tiro orientato per i residenti del comune di Pizzoli e del personale dell’Ufficio di Polizia Municipale, che, evidentemente, arrecano vantaggio in favore dei soli soggetti potenzialmente interessati a detta pratica sportiva".
Più chiaro di così.
D'altra parte, i quasi 9 ettari di terreno sono stati concessi al privato per 9 anni al canone di soli 500 euro l'anno.
Non è un caso che il ricorso al Tar presentato dall'avvocato Corti sviluppi gli elementi centrali di un altro esposto, depositato alla Corte dei Conti. "Appare evidente il rilevante danno contabile prodotto con la concessione disposta in favore dell'associazione privata "Amiternum Academy" dal Consiglio Comunale di Pizzoli e dalla Giunta dell'Aquila, accettando alla cieca l'irrisorio canone offerto, e cioé 500€ annui, con la motivazione che questa avrebbe dovuto eseguire opere costose per installare il proprio poligono di tiro", aveva spiegato Corti illustrando il ricorso. "Tale esigenza avrebbe dovuto essere indifferente per i Comuni di Pizzoli e L'Aquila perché riguardava le infrastrutture necessarie al privato per svolgere la sua altrettanto privata attività, sicché non avrebbe potuto incidere sull'ammontare del canone di concessione".
In sostanza, l'affondo di Corti, "i comuni di Pizzoli e L'Aquila hanno accettato di finanziare con denaro della collettività, mediante lo sconto del canone concessorio, le opere necessarie alla realizzazione del poligono di tiro, attuando una condotta oggettivamente lesiva degli interessi patrimoniali degli enti che essi rappresentavano".
Una posizione condivisa dal Tar.
Non solo. I giudici hanno ritenuto opportuno rimarcare il principio, consolidato in giurisprudenza, inerente alle modalità di assegnazione di terreni civici secondo il quale "se i diritti appartengono alla collettività, e questi sono solo amministrati dal Comune sotto il controllo della Regione, è evidente che le relative dinamiche procedimentali di gestione non solo debbano corrispondere al predetto assetto istituzionale, ma soprattutto debbano comunque avvenire nel rispetto dei cardini della pubblicità, imparzialità, trasparenza e non discriminazione in quanto, analogamente alle concessioni di beni demaniali, anche qui il procedimento finisce per costituire un utilizzo privato di beni della collettività che, nel favorire le possibilità di lucro di un determinato imprenditore in danno degli altri, altera le naturali dinamiche del mercato".
Per questi motivi, il collegio giudicante, accogliendo il ricorso, ha annullato:
- la concessione/contratto stipulata dal Comune di Pizzoli con l’Associazione “Amiternum Academy” in data 8 giugno 2020;
- la Deliberazione del Consiglio comunale di Pizzoli n. 9 del 28 marzo 2019;
- la Deliberazione della Giunta comunale dell’Aquila n. 134 del 2 marzo 2020;
- la Deliberazione della Giunta comunale di Pizzoli n. 24 del 20 aprile 2020;
- l’intesa sottoscritta tra il Comune di Pizzoli e il Comune dell’Aquila finalizzata al mutamento di destinazione d’uso/concessione in favore della Associazione sportiva “Amiternum Academy”;
- la Determinazione regionale n. DPD/162 del 19 maggio 2020.
E' lecito attendersi, a questo punto, il ricorso in Consiglio di Stato dell'associazione "Amiternum Academy" e delle amministrazioni pubbliche coinvolte.
Ma come mai sono coinvolti i comuni di Pizzoli e L'Aquila?
La vicenda è piuttosto lunga, ed intricata.
L'abitato di San Vittorino è stato una frazione del comune di Pizzoli dall'Unità d'Italia e fino al 1927, quando venne aggregato al Comune dell'Aquila. Nel compiere tale operazione, una parte dell'agro civico storicamente appartenente agli abitanti di San Vittorino è rimasto, dal punto di vista amministrativo, all'interno del territorio comunale di Pizzoli, incluso il compendio dato in concessione alla "Amiternum Academy". Il trasferimento di una sola parte del territorio civico di San Vittorino nella sfera territoriale del Comune dell'Aquila ha creato la peculiare condizione per cui all'interno dei confini amministrativi di Pizzoli è presente una insula di uso civico di proprietà degli abitanti di una frazione di un altro comune, Pizzoli per l'appunto, il quale può esercitare su di essa poteri di gestione.
E sul punto, pende, ad istanza dei cives di San Vittorino, il diudizio dinanzi al Commissario per gli Usi civici che vede contrapposti il Comune di Pizzoli e il Comune dell'Aquila che, tuttavia, nel gennaio scorso ha deciso di non costituirsi per la difesa dei suoi cittadini.
Fatto gravissimo, non era mai successo. Ancora più grave perché nella stessa seduta, per una causa riguardante problemi legati agli usi civici di Camarda, il Comune dell’Aquila aveva presentato invece regolare costituzione.
Negli anni passati, i sindaci di qualsiasi appartenenza politica hanno sempre difeso i diritti dei naturali aquilani sui terreni collettivi. Due casi, tra gli altri: la montagna di Santogna, nel Comune di Leonessa, castello fondatore dell’Aquila che, dopo anni di causa, è stato riconosciuto come proprietà civica dei cittadini aquilani, un’isola amministrativa, una grande area naturalistica in un comune distante che dovrebbe gestire L’Aquila e che oggi purtroppo è in uno stato di completo abbandono; il Castello di Vio e Spitillo, confinante con il lago di Campotosto e caso simile a quello della montagna di San Mauro, rivendicato dal Comune di Pizzoli: una sentenza della Corte di Appello di Roma (Sezione Usi Civici) alcuni anni fa ne ha riconosciuto definitivamente l’uso civico ai cittadini del comune dell’Aquila.
Non solo.
Il Comune di Pizzoli aveva autorizzato la concessione nel novembre 2016 a titolo gratuito, dietro l'assunzione da parte della "Amiternum Academy" dell'obbligo di bonificare l'area. Al fine di proseguire la sua attività privata, l'Associazione - nel gennaio 2019 - ha chiesto il rinnovo della stessa per ulteriori 9 anni, offendosi, come detto, di pagare un canone mensile di 500 euro stante le spese ancora da sostenere per completare le opere necessarie all'attività. E l'Ente, con delibera del marzo 2019, ha espresso parere favorevole. A quel punto, si sono mossi gli abitanti di San Vittorino che, oltre ad ottenere l'apertura del giudizio pendente innanzi al Commissario per gli Usi civici, ha fatto sì che l'Ufficio Usi civici del Comune dell'Aquila chiedesse alla Regione di sospendere in autotutela il procedimento istruttorio avviato dal Comune di Pizzoli per il mutamento di destinazione d'uso dell'area, ritendendo necessario un approfondimento sulla titolarità di Colle Mauro.
Una presa di posizione clamorosamente smentita dalla Giunta comunale dell'Aquila che, con delibera 134 del marzo 2020, ha espresso parere favorevole alla concessione alla "Amiternum Academy" impegnandosi, per di più, a mantenere i termini dell'accordo qualora il giudizio demaniale dovesse riconoscere le ragioni del Comune capoluogo.
Una decisione incredibile e, aggiungiamo, illegittima se è vero che sugli Usi civici la competenza è del Consiglio comunale che comunque, a maggioranza, ha bocciato un ordine del giorno presentato dal consigliere d'opposizione Antonio Nardantonio che chiedeva la costituzione del Comune.
D'altra parte, sull'uso civico dei terreni di cui stiamo discutendo - le parole del Prof. Fabrizio Marinelli - non ci sono dubbi, stante la sentenza del Commissario per gli usi civici del 24 febbraio 1988 con la quale è stata disposta, tra l'altro, la definitiva chiusura delle cave che si trovano abusivamente su tali beni. "Si tratta soltanto di stabilire se il demanio in questione appartiene ai naturali di Pizzoli, dell’Aquila o, come appare maggiormente fondato, ai naturali di San Vittorino. Ma, a prescindere da tale aspetto, e a tacer d’altro, l’autorizzato mutamento di destinazione chiesto dai Comuni di Pizzoli e dell’Aquila, ed autorizzato dalla Regione Abruzzo, è sicuramente illegittimo, quanto meno perché difetta l’interesse pubblico che è presupposto, appunto, del mutamento di destinazione".