Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha accolto l'istanza cautelare presentata dal Comune di Pizzoli, con la costituzione del Comune dell'Aquila e dell'associazione sportiva Amiternum Academy e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado pronunciata dal Tar che, accogliendo il ricorso del Comitato per la tutela di San Vittorino Amiterno, aveva annullato tutti gli atti prodotti dai Comuni di Pizzoli e L'Aquile oltre che da Regione Abruzzo per la concessione all'associazione di quasi 9 ettari di territorio d'uso civico in località Colle Mauro, laddove è stato aperto un poligono di tiro.
La trattazione di merito è stata fissata per il 16 dicembre 2021.
La sentenza di primo grado
In primo grado, il Tar aveva giudicato priva di pregio giuridico l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle amministrazioni resistenti e dall'associazione sportiva che avevano dedotto la carenza di legittimazione in capo ai ricorrenti atteso che il terreno oggetto di concessione è, allo stato attuale, di proprietà del Comune di Pizzoli, per sentenza del Commissario Regionale degli Usi Civici del 24.2.1988, e dunque i cives di Comuni diversi da quello di Pizzoli (quali sono i ricorrenti) non sarebbero stati legittimati a promuovere azioni a tutela del diritto all’uso collettivo del demanio gravato da uso civico.
In realtà, il collegio giudicante aveva sentenziato come i ricorrenti avessero agito "non solo come cives della frazione aquilana di San Vittorino per tutelare il diritto collettivo dei membri della collettività sull’area" (diritto di cui è attualmente in contestazione la titolarità tra i Comuni di Pizzoli e L’Aquila, essendo pendente il giudizio instaurato dal Commissario per gli usi civici nel 2019), ma erano stati mossi, altresì, "dall’interesse a tutelare il loro diritto alla salute e la loro sfera esistenziale e personale dai pericoli derivanti dal rumore (di cui lamentano l’intollerabilità, come accertato da perizia fonometrica prodotta agli atti), causato dalle attività di tiro in considerazione anche della vicinitas tra le abitazioni dei ricorrenti ed il campo da tiro, distanti circa 800 metri".
Aveva spiegato il Tar che ai fini della sussistenza della legittimazione ad agire è sufficiente, appunto, la vicinitas, "intesa come vicinanza dei soggetti che si ritengono lesi dall’attività contestata, non essendo necessario che la parte ricorrente fornisca la prova dell’effettività del danno subendo". Ebbene, "attesa la capacità dell’attività di sparo d'incidere sulla qualità della vita dei ricorrenti, che risiedono e vivono nelle immediate vicinanze, devono ritenersi sussistenti le condizioni processuali legittimanti la proposizione del ricorso".
Entrando nel merito, i giudici avevano accolto le ragioni dell'avvocato dei ricorrenti, Fausto Corti, che aveva sottolineato come il mutamento di destinazione d'uso di un terreno di uso civico, pure possibile, è una categoria eccezionale determinata, solo e soltanto, da un motivato interesse pubblico dei cives che non può ravvedersi, di certo, in un poligono di tiro gestito da una associazione privata. Scrivono i giudici nella sentenza di primo grado: "l'autorità regionale, nel decidere sulle richieste di mutamento di destinazione dei terreni di uso civico e nel valutare se la nuova diversa destinazione rappresenti o meno un beneficio per la generalità, è libera di prendere in considerazione qualunque tipo di interesse collettivo ritenuto più congruo, purché trattasi di beneficio per la generalità degli abitanti. Peraltro, il mutamento di destinazione delle terre sottoposte ad uso civico, che necessariamente comporta una limitazione della pienezza dei diritti di uso civico dei quali è titolare la collettività, deve consistere in un beneficio reale per la generalità degli abitanti, e non in un vantaggio indiretto che può derivare dall'utilizzazione del terreno da parte di soggetti privati".
I provvedimenti impugnati - leggiamo ancora dalla sentenza - "non indicano il reale beneficio per la collettività derivante dalla realizzazione di un poligono di tiro sportivo, non essendo tale destinazione sportiva e ricreativa riconducibile nell'ambito delle finalità agroforestali o di diverse finalità pubbliche o di interesse pubblico, come prescritto dalla normativa. Né, tantomeno - sottolinea ancora il Tar - può ritenersi che il reale beneficio per i cives possa coincidere con il pagamento di un canone concessorio, la cui entità appare peraltro irrisoria, ovvero con la realizzazione dei lavori, a spese della concessionaria, necessari per completare la sistemazione dell’area, trattandosi di opere strumentali all’esercizio dell’attività sportiva i cui costi non possono ricadere sulla collettività, o, infine con l’impegno della controinteressata di effettuare corsi gratuiti di tiro orientato per i residenti del comune di Pizzoli e del personale dell’Ufficio di Polizia Municipale, che, evidentemente, arrecano vantaggio in favore dei soli soggetti potenzialmente interessati a detta pratica sportiva".
D'altra parte, i quasi 9 ettari di terreno sono stati concessi al privato per 9 anni al canone di soli 500 euro l'anno.
Non è un caso che il ricorso al Tar presentato dall'avvocato Corti sviluppasse gli elementi centrali di un altro esposto, depositato alla Corte dei Conti. "Appare evidente il rilevante danno contabile prodotto con la concessione disposta in favore dell'associazione privata Amiternum Academy dal Consiglio Comunale di Pizzoli e dalla Giunta dell'Aquila, accettando alla cieca l'irrisorio canone offerto, e cioé 500€ annui, con la motivazione che questa avrebbe dovuto eseguire opere costose per installare il proprio poligono di tiro", aveva spiegato Corti illustrando il ricorso. "Tale esigenza avrebbe dovuto essere indifferente per i Comuni di Pizzoli e L'Aquila perché riguardava le infrastrutture necessarie al privato per svolgere la sua altrettanto privata attività, sicché non avrebbe potuto incidere sull'ammontare del canone di concessione". In sostanza, l'affondo di Corti, "i comuni di Pizzoli e L'Aquila hanno accettato di finanziare con denaro della collettività, mediante lo sconto del canone concessorio, le opere necessarie alla realizzazione del poligono di tiro, attuando una condotta oggettivamente lesiva degli interessi patrimoniali degli enti che essi rappresentavano".
Una posizione che era stata condivisa dal Tar.
Non solo. I giudici avevano ritenuto opportuno rimarcare il principio, consolidato in giurisprudenza, inerente alle modalità di assegnazione di terreni civici secondo il quale "se i diritti appartengono alla collettività, e questi sono solo amministrati dal Comune sotto il controllo della Regione, è evidente che le relative dinamiche procedimentali di gestione non solo debbano corrispondere al predetto assetto istituzionale, ma soprattutto debbano comunque avvenire nel rispetto dei cardini della pubblicità, imparzialità, trasparenza e non discriminazione in quanto, analogamente alle concessioni di beni demaniali, anche qui il procedimento finisce per costituire un utilizzo privato di beni della collettività che, nel favorire le possibilità di lucro di un determinato imprenditore in danno degli altri, altera le naturali dinamiche del mercato".
Per questi motivi, il collegio giudicante, accogliendo il ricorso del Comitato per la tutela di San Vittorino Amiterno, aveva annullato gli atti prodotti, e in particolare:
- la concessione/contratto stipulata dal Comune di Pizzoli con l’Associazione “Amiternum Academy” in data 8 giugno 2020;
- la Deliberazione del Consiglio comunale di Pizzoli n. 9 del 28 marzo 2019;
- la Deliberazione della Giunta comunale dell’Aquila n. 134 del 2 marzo 2020;
- la Deliberazione della Giunta comunale di Pizzoli n. 24 del 20 aprile 2020;
- l’intesa sottoscritta tra il Comune di Pizzoli e il Comune dell’Aquila finalizzata al mutamento di destinazione d’uso/concessione in favore della Associazione sportiva “Amiternum Academy”;
- la Determinazione regionale n. DPD/162 del 19 maggio 2020.
Ora, il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività di quella sentenza: il merito, come detto, verrà discusso a dicembre.