La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della legge della Regione Abruzzo che, nel gennaio dello scorso anno, aveva introdotto alcune modifiche alla disciplina posta dalla legge urbanistica.
Ricorderete che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, nel dicembre scorso aveva deciso di impugnare la legge n. 29 del 13/10/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983 n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia”, in quanto le disposizioni contenute negli articoli 5, 7, 10, 18, 19, 23 e 25, stando all'esecutivo, violavano previsioni statali che costituiscono norme interposte risultando così invasive della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, abbassando altresì il livello della tutela dei predetti interessi determinando la violazione dell’articolo 9 della Costituzione, oltre a contrastare con norme di principio in materia di governo del territorio, in violazione dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione.
Di fatto, la legge è stata riscritta a seguito delle innumerevoli richieste di modifica del governo e, ieri, la Corte Costituzionale ha sciolto gli ultimi nodi.
Un pronunciamento 'letto' in modi opposti dalla maggioranza di centrodestra e dalle opposizioni di centrosinistra.
Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha inteso sottolineare come sia stato riconosciuto "il diritto di estensione della possibilità di accesso 'ai benefici per il recupero dei sottotetti per fabbricati esistenti al 30 giugno 2019', altrimenti fermo al 2011, mentre abbiamo puntualizzato meglio il rispetto rigoroso del Piano Paesaggistico, così come il rispetto delle normative comunali vigenti in termini di urbanistica, e la decisione della Corte, che ha approvato la legge, ha confermato la bontà dell'obiettivo cardine dell'intero dispositivo normativo: ridurre i tempi della burocrazia e snellire le procedure, tema su cui abbiamo lavorato con l'assessore delegato Nicola Campitelli che ringrazio per l'impegno profuso".
È stato invece dichiarato incostituzionale il comma 4 dell'articolo 42 della legge finanziaria - riconosce Sospiri - "con il quale avevamo disposto l'esclusione dall'erogazione di aiuti e benefici economici dei soggetti che si macchiavano di reati persecutori o maltrattamenti in ambito familiare, misura nata a supporto e rinforzo delle norme contro i femminicidi e che, evidentemente, cercheremo di capire come riproporre sempre nel rispetto delle norme rispetto costituzionale e legalità".
Di fatto, non ha superato l'esame di costituzionalità la norma con cui si intendevano concedere benefici e agevolazioni in termini di accesso ad alloggi popolari per quegli uomini che, cessato un matrimonio, si ritrovano senza casa, destinata ai figli o alla moglie, ma con l'obbligo di provvedere comunque al mantenimento della prole e con l'onere di ritrovare un appartamento da prendere in locazione con relative spese, condizione che spesso ha determinato situazioni di forte criticità e contrasto sociale. In particolare, la Corte ha cassato il comma 4 che escludeva dall'accesso a tali sostegni le persone che si condannate per reati contro la persona, ovvero per 'casi' di maltrattamenti o atti persecutori nei confronti della famiglia stessa, ex moglie o figli. A suscitare le perplessità della Corte costituzionale è stata proprio la definizione di 'reati contro la persona', in qualche modo troppo ampia e generica.
Opposta la lettura data dal costituzionalista Enzo Di Salvatore, responsabile “Transizione ecologica e sostenibilità” del Partito Democratico abruzzese. "La dichiarazione del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che pone la sentenza della Corte costituzionale sulla cosiddetta legge urbanistica abruzzese in una luce di sostanziale approvazione, è del tutto fuorviante", le sue parole.
Di Salvatore ha inteso chiarire che "la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della legge della Regione Abruzzo, che nel gennaio dello scorso anno aveva introdotto alcune modifiche alla disciplina posta dalla legge urbanistica. La legge quindi è stata bocciata nonostante sia stata praticamente riscritta a seguito delle innumerevoli richieste di modifica del governo, e ferma restando la puntualizzazione che la Corte deve ancora in parte pronunciarsi. Quindi da una parte si canta vittoria di fronte a una certificazione di incapacità tecnica, a sproposito, dall’altro lo si fa prima del tempo".
Per quanto riguarda il contenuto specifico del provvedimento, ha aggiunto Di Salvatore, "è da ricordare che si tratta di interventi oltre che scarsamente condivisibili, limitati: l’Abruzzo sul governo del territorio avrebbe bisogno di un intervento di ben altro profilo, organico, per aggiornare una disciplina che risale al 1983 alle luce del nuovo modello, basato sulla rigenerazione piuttosto che sul consumo di suolo, che si è imposto oramai a livello globale, ed è il cardine del Piano nazionale di ripresa e resilienza". Inoltre, ha aggiunto il responsabile “Transizione ecologica e sostenibilità” del Pd Abruzzo, "dalla sentenza della Consulta emergono chiaramente i pasticci e le contraddizioni che scaturiscono da chi pretende di scrivere leggi adottando un approccio ideologico. La legge introduce misure di sostegno economico e rende possibile la ricerca di un alloggio ‘a canone agevolato in prossimità del luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di facilitare le relazioni tra genitori e figli minori’ ma escludendo coloro che siano stati condannati per reati contro la persona. Il Governo aveva chiesto modifiche evidenziando quanto la categoria fosse generica e rendesse irragionevole il provvedimento. Ma nonostante la Regione sia poi intervenuta cercando di correggere il tiro, la Corte costituzionale ha finito per dichiarare lo stesso illegittima la legge. Se, infatti, il reato è stato commesso nei confronti di altre persone, che nulla hanno a che fare con il proprio figlio, la misura diviene una misura gratuitamente punitiva. Come dire: chi ha una condanna sulle spalle (o alle spalle) non merita nulla, neppure di essere genitore".