Martedì, 15 Novembre 2016 16:22

E' rilevante penalmente la truffa sentimentale?

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Con sentenza del 14 luglio 2015, il Tribunale di Milano affronta la questione relativa alla rilevanza penale della cosiddetta "truffa sentimentale" quando, cioè, una persona, ingannando il proprio partner circa i propri sentimenti, lo induca ad effettuare in suo favore una prestazione patrimoniale.

Nella specie, l'imputato era stato accusato, per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, indotto in errore la donna con cui intratteneva una relazione sentimentale, sfruttando il sentimento affettivo, illudendola sulla futura costruzione di una famiglia e rassicurandola circa la restituzione del denaro. In totale, l'imputato si sarebbe fatto corrispondere dalla donna 16.500 €, cifra che non ha più restituito alla donna, nonostante le continue richieste. Il Tribunale di Milano, però, ritiene che nel caso trattato, non si configura in alcun modo alcun reato, né tantomeno il reato di cui all'art. 640 c.p., in quanto, astrattamente la condotta dell'uomo potrebbe rientrare nella truffa mediante cooperazione della vittima, carpita con la frode, poiché lo stesso imputato ha posto in essere un comportamento fraudolento con artifizi e raggiri con cui ha indotto in errore il soggetto passivo, quest'ultimo ha poi compiuto un atto di disposizione patrimoniale, dal quale deriva un danno ingiusto ed un profitto ingiusto all’agente.

Secondo, però, il Tribunale lombardo, per far sì che la truffa sentimentale possa rientrare nell'alveo della rilevanza penale, il Giudice dovrà valutare alcuni aspetti: in primo luogo la concreta portata fraudolenta della condotta, cioè la truffa non sussisterà se l'inganno non sia stato tessuto in modo artificioso ed attraverso un'alterazione della realtà esterna o con menzogna; in secondo luogo il Giudice dovrà accertare l'elemento del dolo, che dovrà sussistere già all'inizio della condotta ed infine si dovrà valutare il rapporto causale tra errore ed atto di disposizione, cioè non vi sarà truffa se l'errore non è stato causa dell'atto di disposizione e che non si riesca a dimostrare che in assenza di inganno, quell'atto non sarebbe mai stato posto in essere.

Secondo, quindi, il Tribunale di Milano poiché non è possibile conoscere tutte le componenti della coppia (cioè tutte le ragioni secondo le quali una persona decida di stare con un'altra) deve ritenersi impossibile provare altre cause sufficienti a giustificare l'atto dispositivo.
Per tali motivi, il Tribunale di Milano ha mandato assolto l'uomo dal reato ascritto perché il fatto non sussiste, per assenza di due elementi necessari e cioè la condotta fraudolenta ed il dolo iniziale. Al contrario, sarebbe stato punibile per il reato di truffa, la condotta di un soggetto che intraprende un'apparente relazione sentimentale con una donna, al solo scopo di ricevere dalla medesima un prestito in denaro.

Pertanto se è vero come descritto che la mancata restituzione del denaro non integra alcun reato, è altrettanto vero che tale condotta può configurare una violazione contrattuale: infatti le parti avendo pattuito la futura restituzione di somme di denaro date in prestito, l'operazione sia qualificabile sotto il contratto di mutuo. Al momento della consegna del denaro, l'imputato/mutuatario ne acquista la proprietà ex art. 1814 c.c., rimanendo vincolato all'obbligo di restituire la somma stabilita.

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