Nel Paese dei concorsoni o dei concorsi seguiti da scandali, si segnala una pronuncia del TAR Sardegna del 3 maggio 2017 n.281 in merito alle cause di incompatibilità dei commissari di esame.
Nel caso che trattiamo, alcuni concorrenti, partecipanti al concorso docenti, avevano presentato ricorso al Tar Sardegna, ritenendo rilevanti, ai fini dell’incompatibilità, le fotografie postate su facebook di alcuni concorrenti insieme con alcuni commissari di esami, nominati per quella selezione.
I canditati ritenevano violati i principi di trasparenza, par condicio, imparzialità della selezione pubblica.
Secondo il Tribunale Amministrativo, nei pubblici concorsi, i commissari hanno l’obbligo di astenersi soltanto nelle condizioni previste dall’art. 51 c.p.c. e quindi l’incompatibilità tra esaminatore e concorrente implica quindi o l’esistenza di una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con l’esaminatore ed idonea a far insorgere un sospetto consistente di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento, ovvero la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi per l’esistenza di una causa pendente tra le parti, o la sussistenza di grave inimicizia tra di esse.
Per tale ragione il Tar Sardegna, con pronuncia del 3 maggio 2017 n.281, ha respinto il ricorso di tali canditati, ritenendo che “ le c.d. amicizie su Facebook non rientrano nella casistica e sono del tutto irrilevanti in quanto lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con delle persone che nella vita quotidiano sono del tutto sconosciute” .
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