Anche i lavori per la messa in sicurezza di una ferrovia che hanno comportato il taglio indiscriminato di alberi di un habitat prioritario dovevano essere sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale.
Questo è solo uno dei punti qualificanti, anche a scala nazionale, della sentenza 252/2019 pubblicata oggi con cui il TAR di L'Aquila ha dato ragione alla Stazione Ornitologica Abruzzese e al Parco del Sirente sul taglio massiccio della rarissima vegetazione ripariale effettuata lo scorso anno nelle Gole di San Venanzio, Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale.
La Stazione Ornitologica a gennaio 2018 aveva denunciato il taglio di alberi per centinaia di metri sulle due sponde del fiume Aterno, in uno dei tratti più spettacolari, tutelati a livello comunitario. Lavori svolti da un'azienda per conto del Genio Civile ai fini della sicurezza dei trasporti (la ferrovia Sulmona-L'Aquila), almeno sulla carta. Il Parco era intervenuto intimando il fermo del cantiere e la messa in pristino dei luoghi alla ditta. Quest'ultima aveva proposto ricorso al TAR ottenendo in una prima fase la sospensiva del provvedimento del Parco.
Nel merito, però, con la sentenza 252/2019 i giudici hanno dato pienamente ragione a SOA ed Ente Parco. Scrive il TAR: "Nel merito, in ordine alla riconducibilità dell'intervento in esame alla normativa sulla V.Inc.A (Valutazione di Incidenza Ambientale, ndr), si osserva che la direttiva europea 43/92/CE e tutte le linee guida in materia di V.Inc.A. chiariscono che qualsiasi intervento deve essere assoggettato a V.Inc.A. se può potenzialmente avere un'incidenza, di qualsiasi tipo, su habitat e specie presenti nei SIC o ZPS. Quindi anche l'intervento in esame, che ha comportato addirittura la totale asportazione della vegetazione facente parte dei c.d. habitat prioritari per l'Unione Europea, doveva essere assoggettato a V.Inc.A."
Dura la censura del TAR sul comportamento del Genio civile che era incorso in un clamoroso errore sostenendo che la procedura di valutazione ambientale non dovesse essere svolta: aveva addirittura scambiato due procedure di valutazione ambientale diverse, la Valutazione di impatto Ambientale e la Valutazione di Incidenza Ambientale! ("Ad avviso di questo Collegio la ricorrente, basandosi su alcune note della Regione - Servizio VIA (nota del 2/03/2018) e del Genio Civile Prot. 76373/18 del 16/03/2018, compie un evidente errore confondendo due differenti procedimenti di natura valutativa, la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) e la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Sono procedimenti valutativi assolutamente diversi, che si fondano su presupposti normativi e tecnici differenti.")
Anche sulle modalità di effettuazione dei lavori il TAR riconosce la fondatezza delle motivazioni della SOA, sottolineando la necessità di agire in maniera tecnicamente adeguata per contemperare le esigenze di sicurezza con quelle di tutela degli habitat. Scrivono infatti i giudici: "È la stessa modalità di esecuzione dei lavori che rende evidente che l'intervento effettuato non sia rispondente alle motivazioni addotte in quanto ha comportato la completa rimozione di alberi e arbusti, appartenenti ad una vegetazione considerata quale Habitat addirittura Prioritario per l'Unione, per centinaia di metri di fiume e, addirittura, anche di quelli ubicati sulla sponda opposta rispetto alla ferrovia. Tra l'altro, come affermato nella memoria della Stazione Ornitologica Abruzzese O.N.L.U.S., per classificare un albero quale pericolante o a rischio di crollo esistono specifiche procedure e protocolli tecnici che vengono normalmente seguiti per individuare gli alberi effettivamente pericolosi per la pubblica incolumità. Questa "valutazione di stabilità", che viene effettuata per ogni singolo albero che può rientrare o meno in una categoria di rischio, si fonda sia su una procedura standardizzata VTA (Visual Tree Assessment) sia su successive analisi strumentali sul singolo albero. Di tutto ciò non vi è alcuna traccia nella documentazione in atti. E' invece evidente dalle immagini allegate dell'intervento, che in moltissimi casi le piante in questione erano ad una distanza totalmente incompatibile con qualsiasi ipotetica problematicità di sicurezza ferroviaria".
Infine bene aveva fatto il Direttore dell'area protetta a imporre il blocco dei lavori chiedendo anche la messa in pristino della vegetazione.
Dichiara Augusto De Sanctis, che aveva firmato gli esposti come Presidente pro-tempore dell'associazione: "Questa sentenza è molto importante perché affronta un tema delicato come quello dei lavori di messa in sicurezza in tema di trasporti in siti di grande valore naturalistico e paesaggistico. Le Gole di San Venanzio sono uno dei luoghi più importanti d'Italia per la tutela di flora e fauna e anche i lavori per la sicurezza, seppur necessari, devono tener conto di questo e devono essere tecnicamente all'altezza senza trasformarsi in interventi arbitrari o indiscriminati. Purtroppo quando siamo intervenuti gran parte dei tagli era stata ormai realizzata ma abbiamo deciso di resistere davanti al TAR depositando anche una corposa memoria che ho predisposto assieme agli altri tecnici dell'associazione anche per sancire un precedente e fissare dei paletti per iniziative future. Spiace che anche alcuni amministratori locali all'epoca abbiano difeso questi lavori non mostrandosi, a nostro avviso, all'altezza della situazione visto che sono chiamati anche loro a contribuire alla tutela di un patrimonio ambientale di interesse internazionale. Ringrazio ovviamente l'avvocato Herbert Simone per averci difeso in giudizio. Ora ci aspettiamo che sia dato seguito alla sentenza e siano svolti lavori per ripristinare per quanto possibile la vegetazione".