Venerdì, 13 Settembre 2013 00:10

Sollievo per imprese, il Tar accoglie ricorso: "Stop recupero tributi al 100%"

di 

Una prima vittoria, importante però. Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso che era stato presentato dalla Gran Sasso Acqua S.p.A., da Edilfrair Costruzioni Generali S.p.A., dall'Associazione Provinciale Costruttori Edili dell'Aquila, dall'Associazione fra Gli Industriali Della Provincia Dell'Aquila, dalla Federazione Provinciale Coldiretti L'Aquila, dalla Confederazione Italiana Agricoltori Provincia Di L'Aquila C.I.A., per contestare la richiesta avanzata da Inps e Inail di non concedere l’abbattimento al 40% dei tributi e dei contributi previsto nella legge di stabilità per il 2012.

Le imprese e le associazioni di imprese ricorrenti, operanti nel cratere sismico, avevano impugnato le circolari n.116 del 19/9/2012 e la n.46 del 21/9/2012 firmate dal Direttore Generale della Direzione Centrale Entrate dell’INPS, con cui, in riferimento alla riduzione del 40% dell'ammontare dei contributi sospesi a seguito del sisma, si disponeva che la stessa potesse trovare applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti che avevano usufruito dell’aiuto di stato nei limiti 'de minimis'. E, dunque, imponevano l'immediato recupero degli sgravi fiscali e contributivi riconosciuti alle imprese dalla legge 183 del 2011.

I giudici hanno dato loro ragione, riconoscendo che l’immediato recupero, peraltro integrale, in danno degli originari beneficiari, in presunta attuazione dell’ingiunzione di sospensione impartita dalla Commissione Ue, è illegittimo perché non è mai stata dichiarata in via definitiva l’illegalità dell’agevolazione concessa sotto forma di riduzione degli oneri fiscali e contributivi.

Inoltre, il rimborso al 100% delle tasse costituisce una violazione dei generali principi del legittimo affidamento e di proporzionalità, considerato che l’agevolazione è stata disposta con atto avente forza di legge e, dunque, se anche lo Stato è contravvenuto al divieto di concedere aiuti di Stato prima della notifica dell’aiuto all’Europa, doveri di lealtà procedimentale imponevano di considerare la situazione maturata in capo ai contribuenti che in buona fede avevano beneficiato delle agevolazioni.

Un pronunciamento accolto con soddisfazione. Ricorderete che il Governo italiano, con OPCM nn. 3753 e 3754 del 9/4/2009 e n.3780 del 6/6/2009, e con il decreto legge 28/4/2009, n.39, convertito con legge 24.6.2009, n.77, aveva concesso alle imprese la sospensione e il differimento del versamento dei tributi e dei contributi sino al 30/11/2009, termine successivamente prorogato al 30/6/2010 (OPCM n.3837 del 30/12/2009), al 15/12/2010 (art. 39 del d.l. 31/5/2010, n.78, conv. in legge 30/7/2010, n.122), al 31/10/2011 (art. 3 del D.L. 29/12/2010, n.225, conv. in legge 26/2/2011, n.10) e infine al 16/12/2011 (DPCM del 16/8/2011).

Nel novembre 2011, poi, era entrato in vigore l’art. 33, comma 28 della legge n.183/2011 (la cosidetta Legge di stabilità 2012), a stabilire che “per consentire il rientro dall’emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese, la ripresa della riscossione di cui all’articolo 39, sarebbe avvenuta senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012". L’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, veniva ridotto al 40%”.

L’agevolazione in questione, in particolare, comportava quindi la riduzione al 40% delle obbligazioni originarie (tributi e contributi dovuti per il periodo dal 6 aprile 2009 al 31 dicembre 2011), ripartite in 120 rate mensili di pari importo, senza applicazioni di sanzioni, oneri e altri accessori, per tutti i “soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici” oppure “aventi domicilio fiscale o sede operativa nel territorio del cratere”.

Dopo l’entrata in vigore della legge, però, l'allora Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fornero, sollevò la questione della compatibilità dell’agevolazione introdotta con il diritto comunitario della concorrenza, inducendo il Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro a chiedere un parere in merito al Capo del Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale ha evidenziato che, avendo il Governo italiano omesso di notificare alla Unione Europea l’agevolazione, la stessa andava considerata “illegale”. Per questo, in attesa della decisione della Commissione, la norma andava applicata nei limiti del “de minimis”, cioè della soglia di 200mila euro. In sostanza, si suggeriva di accordare l’abbattimento previsto (60% degli importi dovuti) solo ai soggetti il cui sgravio complessivo non superasse l’importo predetto, mentre tutti gli altri soggetti (ricadenti sopra soglia) avrebbero dovuto pagare l’intero importo sospeso dal 2009, salvo successiva restituzione in caso di decisione favorevole da parte della Commissione.

Così è stato. Il Tar, però, ha imposto di bloccare il recupero almeno fino al pronunciamento della Commissione. Tra l'altro, Bruxelles nel luglio scorso aveva chiarito che gli aiuti economici concessi per i danni derivanti da calamità naturali "non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza".

Per ora, insomma, le 7mila partite Iva, imprese e professionisti, possono tirare un bel sospiro di sollievo.

Ultima modifica il Sabato, 14 Settembre 2013 02:07

Articoli correlati (da tag)

Chiudi