Sabato, 05 Novembre 2016 23:53

Referendum costituzionale: Si o No? La riforma, articolo per articolo / 1a parte

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Il 4 dicembre, gli elettori sono chiamati alle urne per esprimersi sulla discussa riforma Costituzionale varata dal Governo Renzi con disegno di legge presentato l'8 aprile 2014 e approvata dal Parlamento il 12 aprile 2016. Un referendum confermativo che sottende significati politici, persino sociali ed economici, che trascendono oramai il testo della riforma e rendono difficile una discussione, nel merito, del testo approntato dal Governo e passato dal voto Parlamentare.

Per questo, NewsTown vi propone un'analisi della riforma proposta, articolo per articolo: cosa prevede oggi, la nostra Costituzione, e come verrebbe modificata, dovesse vincere il Si. Così che voi lettori possiate farvi un'idea compiuta e informata.

Iniziamo dal capo 1, dalle modifiche proposte al titolo primo della parte IIa della Costituzione repubblicana: ecco come cambierebbero gli articoli 55, 57, 59. 60, 63, 64, 66, 67, 69 e 70 che stabiliscono le funzioni delle Camere, la loro composizione, elezione e durata, oltre che il procedimento legislativo.

 

Funzioni delle Camere

L'articolo 55: Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune [cfr. artt. 63 c. 2, 64 cc. 2, 3]dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione [cfr. artt. 83, 90 c. 2, 91, 104 c. 4, 135 cc. 1, 7].

Come cambierebbe, dovesse vincere il Si: Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

 

La modifica dell'articolo 55 è il pilastro del disegno di riforma Costituzionale approntato dal Governo Renzi. Almeno, nell'ottica del superamento del così detto 'bicameralismo perfetto'. Vincesse il Si, verrebbe introdotto in Costituzione l'obbligo delle leggi elettorali di prevedere un sistema di promozione della parità di rappresentanza nelle istituzioni tra uomo e donna. Ancor più importante, però, si solca la differenza tra i deputati - rappresentanti della nazione, esclusivi titolari del rapporto fiduciario con il governo, titolari del potere legislativo - e i senatori che, invece, sarebbero i rappresentanti delle istituzioni territoriali e che avrebbe un potere legislativo limitato alle materie stabilite in Costituzione - rapporti tra Stato ed enti territoriali, attuazione delle politiche europee, tutela delle minoranze linguistiche, leggi costituzionali ed elettorali, oltre a vagliare le nomine del governo. Si prevede ancora la forma di Parlamento in Seduta comune, per i casi previsti dalla Costituzione.

 

Composizione ed elezione del Senato della Repubblica

L'articolo 57: Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Come cambierebbe, dovesse vincere il Si: Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.

 

Dovesse passare la riforma, il Senato non sarebbe più eletto direttamente, bensì formato da Consiglieri regionali e sindaci eletti con metodo proporzionale dai consigli regionali e delle province autonome tra i propri membri, e uno tra i sindaci dei comuni del proprio territorio, seppure non sia ancora chiara la modalità di elezione che verrebbe stabilita, vincesse il Si, con una apposita legge elettorale regionale. I senatori diverrebbero 95. Nessuna regione potrebbe avere meno di due senatori e le province autonome, equiparate alle regioni, ne avrebbero due a testa. La ripartizione dei seggi sarà fatta in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento e sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (permane quindi la regola già prevista attualmente). La durata dei senatori non sarà più di cinque anni, come oggi, ma sarà collegata alla durata dell'organo territoriale che ha provveduto all'elezione del senatore secondo le indicazioni espresse dagli elettori per i candidati consiglieri. Alla legge ordinaria è delegata tutta la normativa di attuazione del sistema dell'elezione come ad esempio la normativa in materia di sostituzione dei senatori in caso di cessazione della carica elettiva regionale o locale o il numero tra senatori consiglieri e sindaci.

 

Modifica all'articolo 59 della Costituzione

Articolo 59 della Costituzione: E` senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Come cambierebbe, dovesse vincere il Si: E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.

 

Passasse la riforma, scomparirebbero i senatori a vita non ex Presidenti. Il Presidente della Repubblica potrà, infatti, continuare a nominare cinque senatori per meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario ma la loro carica sarà vincolata da una durata non superiore ai sette anni e non rinnovabile. Resta invece immutata la carica a senatore a vita (cioè senza una durata prestabilita) per gli ex Presidenti della Repubblica.

 

Durata della Camera dei deputati

L'articolo 60: La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni [cfr. art. 88]. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Come cambierebbe, dovesse vincere il Si: La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

 

Sostanzialmente, si prende atto della non elettività del Senato della Repubblica, già sancita con precedenti articoli, e viene eliminata, come ovvio, la durata cinquennale della sua composizione.

 

Modifica all'articolo 63 della Costituzione

L'articolo 63: Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune [cfr. art. 55 c. 2], il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Come cambierebbe, dovesse vincere il Si: Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.

 

L'integrazione prevista si rende necessaria per adattare le cariche che il futuro Senato avrà con le esigenze delle funzioni che il senatore dovrà svolgere anche nel governo regionale e locale dove è stato eletto.

 

Modifiche all'articolo 64 della Costituzione

L'articolo 64: Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite [cfr. art. 55 c. 2] possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale [cfr. artt. 64 c. 1, 73 c. 2, 79 c. 1, 83 c. 3, 90 c. 2, 138 cc. 1, 3 ]. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Come cambierebbe, dovesse vincere il Si: Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite [cfr. art. 55 c. 2] possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale [cfr. artt. 64 c. 1, 73 c. 2, 79 c. 1, 83 c. 3, 90 c. 2, 138 cc. 1, 3 ]. I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

 

Passasse la riforma, verrebbero introdotte alcune novità: la prima, l'obbligo di garantire le minoranze parlamentari. Non solo: il Regolamento della Camera dovrà prevedere un opportuno statuto delle opposizioni. Scompare poi la discussa nozione sul fatto che i membri del Governo possano presiedere alla sedute parlamentari anche se non fanno parte delle Camere: diventerebbe così un vero e proprio diritto/obbligo soggettivo dei ministri. Viene introdotto, inoltre, l'obbligo da parte dei parlamentari al partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

 

 

Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica

L'articolo 66: Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità [cfr. art. 65].

Come cambierebbe, dovesse vincere il Si: Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità [cfr. art. 65]. Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.

 

Di nuovo, si adegua l'articolo a quanto già stabilito: causa di decadenza per il senatore sarà la cessazione della carica elettiva regionale o locale. Permangono in capo poi al Senato (e alla Camera) la possibilità di vagliare i titoli di ammissione dei propri componenti e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità.

 

Vincolo di mandato

L'articolo 67: Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Come cambierebbe, dovesse vincere il Si: I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

 

Come detto, scompare la nozione di Rappresentanza della Nazione che non sarà più in capo ai Senatori ma soltanto ai deputati. Rimane la formula dell'esercizio delle funzioni parlamentari senza vincolo di mandato.

 

Indennità parlamentare

L'articolo 69: I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Come cambierebbe, dovesse vincere il Si: I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

 

Passasse la riforma, i senatori non percepirebbero più le indennità parlamentari che resterebbero in capo ai soli deputati.

 

Procedimento legislativo

L'articolo 70: La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Come cambierebbe, dovesse vincere il Si: La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.

 

Siamo al punto più dirimente l'intera riforma, la soppressione del bicameralismo paritario. Dovesse vincere il Si, la funzione legislativa piena resterebbe in capo alla Camera dei Deputati: il Senato potrebbe deliberare, in modo congiunto con la Camera, solo sulle leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore e altre tipologie di leggi previste sempre dalla Costituzione. Una legge per essere abrogata o modificata dovrà seguire il medesimo meccanismo che si segue per realizzarla. Il disegno di legge approvato dalla Camera passa al Senato che in dieci giorni, su richiesta di un/terzo dei componenti può decidere di esaminarlo. Entro trenta giorni il Senato potrà deliberare modifiche al testo e la Camera avrà l'onere di vagliare il testo di nuovo in maniera definitiva. Se decorre il termine di dieci giorni si ritiene che il Senato non voglia esaminare il testo e pertanto esso è approvato in maniera definitiva dalla sola Camera è può essere promulgato. Nei casi di legislazione prevista dall'articolo 117 le modifiche proposte dal Senato approvate a maggioranza assoluta possono essere non approvate dalla Camera solo se vi è una maggioranza assoluta al voto finale di approvazione definitiva. I Presidenti delle Camere d'intesa dirimeranno le eventuali questioni di competenza. Il Senato della Repubblica potrà anche eseguire azioni di attività conoscitiva e formulare osservazione sugli atti e i documenti in esame alla Camera dei Deputati.

 

Ultima modifica il Domenica, 06 Novembre 2016 00:11

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