Secondo appuntamento con l'analisi della riforma costituzionale varata dal Governo Renzi e approvata dal Parlamento il 12 aprile 2016, che sarà oggetto del referendum confermativo del 4 dicembre prossimo.
Un referendum che - come detto - sottende significati politici, persino sociali ed economici, che trascendono oramai il testo della riforma e rendono difficile una discussione, nel merito, del testo. Dunque, la decisione di proporvi un'analisi della riforma, articolo per articolo: cosa prevede oggi, la nostra Costituzione, e come verrebbe modificata, dovesse vincere il Si. Così che voi lettori possiate farvi un'idea compiuta e informata.
Continuiamo con il capo 1, con le modifiche proposte al titolo primo della parte IIa della Costituzione repubblicana: ecco come cambierebbero gli articoli 71, 72, 73 (e 134), 74, 75, 77, 78, 79, 80, e 82.
Iniziativa legislativa
L'articolo 71: L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Come cambierebbe, vincesse il Si: L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.
Con le modifiche all'articolo 71, cambierebbero le disposizioni in merito all'iniziativa legislativa. Permane che l'iniziativa legislativa è in mano al Governo, ai parlamentari e agli altri enti abilitati da legge costituzionale ma a queste iniziative legislative verrebbe aggiunta la possibilità che il Senato proponga una legge alla Camera dei deputati. Il Senato infatti, a maggioranza assoluta dei componenti, potrebbe deliberare che un disegno di legge sia preso in esame dalla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, a quel punto, dovrebbe esprimersi entro sei mesi dalla deliberazione del Senato. Verrebbe poi modificato anche il quorum per le leggi d'iniziativa popolare che non sarebbe più di cinquantamila cittadini ma di centocinquantamila e, inoltre, verrebbe posto un obbligo costituzionale affinché i regolamenti parlamentari prevedano un procedimento certo nei tempi per il vaglio nella Camera. In ultimo, verrebbe aggiunta la possibilità di indire referendum popolari propositivi e d'indirizzo e altre forme di consultazione popolari oggi impossibili non essendo previsti costituzionalmente. Non è chiaro come, però: la legge ne indicherebbe i metodi concreti d'attuazione soltanto in seguito.
Modifica dell'articolo 72 della Costituzione
L'articolo 72: Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [cfr. art. 138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [cfr. artt. 76, 79 ], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80], di approvazione di bilanci e consuntivi [cfr. art. 81].
Come cambierebbe, vincesse il Si? Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70. Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.
Vincesse il Si, verrebbe differenziata la procedura d'esame e approvazione delle leggi del Senato da quella della Camera dei deputati. Restano infatti ferme le disposizioni precedenti per la sola Camera dei deputati. Il Senato ha facoltà tramite il suo regolamento di disciplinare le modalità d'esame dei disegni di legge. Verrebbe data la facoltà al Governo, inoltre, di chiedere una deliberazione d'urgenza (entro cinque giorni) alla Camera, affinché deliberi che venga posto con priorità all'ordine del giorno un testo ritenuto essenziale per il programma di governo e lo stesso sia esaminato in via definitiva dalla Camera entro settanta giorni dalla deliberazione. Questa procedura non sarebbe attivabile nel caso si tratti di legge elettorale, riforme costituzionali, leggi di ratifica e così via. Anche i tempi per l'eventuale vaglio del Senato sarebbero dimezzati e prorogabili i tempi della Commissione di solo quindici giorni se il testo è di particolare complessità. Il regolamento della Camera dei deputati stabilirebbe poi le modalità e i limiti del ricorso a questo procedimento in riferimento anche all'omogeneità del disegno di legge.
Modifiche agli articoli 73 e 134
L'articolo 73: Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione[cfr. artt. 74, 87 c. 5, 138 c. 2 ]. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza [cfr. art. 72 c. 2], la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Come cambierebbe, dovesse vincere il Si: Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza [cfr. art. 72 c. 2], la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
L'articolo 134: La Corte costituzionale giudica [cfr. VII c.2]: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge [cfr. artt. 76, 77 ], dello Stato e delle Regioni [cfr. art. 127 ]; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione [cfr. art. 90].
Come cambierebbe, vincesse il Si: La Corte costituzionale giudica [cfr. VII c.2]: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge [cfr. artt. 76, 77 ], dello Stato e delle Regioni [cfr. art. 127 ]; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione [cfr. art. 90]. La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.
Con la modifica agli articoli 73 e 134 verrebbe attribuita una nuova competenza alla Corte Costituzionale. Le due Camere potrebbero sottoporre una legge al vaglio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale attraverso un ricorso motivato e promosso da almeno un quarto dei deputati o almeno un terzo dei senatori, entro dieci giorni dall'approvazione della legge. La Corte Costituzionale dovrebbe pronunziarsi entro trenta giorni, entro i quali la legge non può essere promulgata. Se dichiarata la illegittimità costituzionale, la legge non potrebbeessere promulgata.
Modifica dell'articolo 74 della Costituzione
L'articolo 74: Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere [cfr. art. 87 c.2] chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Come cambierebbe, vincesse il Si? Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione. Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni. Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.
Passasse la riforma, verrebbe introdotta - per la prima volta - una previsione particolare al veto presidenziale alla promulga. Fermo restando la facoltà per ogni tipologia di fonte il rinvio alle camere e l'obbligo alla seconda deliberazione di promulgare per forza, la riforma prevede che se il testo posto in rinvio è una legge di conversione del decreto, per evitare che ci sia la decadenza dopo i sessanta giorni, si prolunghi di ulteriori trenta giorni il termine e si sventi così l'inevitabile decadenza che crea oggi molti problemi di responsabilità per i decreti decaduti senza conversione.
Modifica dell'articolo 75 della Costituzione
L'articolo 75: E' indetto referendum popolare [cfr. art. 87 c. 6] per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [cfr. artt. 76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [cfr. art. 81], di amnistia e di indulto [cfr. art. 79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80]. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Come cambierebbe, vincesse il Si? È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Cambierebbe anche il sistema dei referendum. Resterebbero gli stessi, i soggetti abilitati al proporlo: ugualmente, resterebbero le stesse le leggi non sottoponibili a referendum. Verrebbe modificata, però, la nozione di coloro che sono chiamati alle urne che diventa da "tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati" a "tutti gli elettori". Verrebbe introdotta, altresì, la possibilità che il referendum venga approvato con la semplice maggioranza dei votanti all'ultima elezione della Camera dei deputati, se coloro che avanzano la proposta referendaria sono più di ottocentomila. Si ridurrebbe così il quorum della maggioranza degli aventi diritto e si darebbe la possibilità di una più facile approvazione del referendum, seppure, per le leggi di iniziativa popolare, servirebbero 500 mila firme, difficilissime da ottenere. Resterebbe, logicamente, la necessità che ci sia la maggioranza dei voti validamente espressi favorevoli e la delega alla legge per le modalità di attuazione in concreto del referendum.
Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza
L'articolo 77: Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2]. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Come cambierebbe, vincesse il Si: Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.
Oltre ad adeguare l'articolo alle novità della riforma, verrebbe introdotta anche una novità sui decreti legge. Infatti, verrebbe impedito al Governo di emanare decreti che disciplinano le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma (materia costituzionale ed elettorale, delegazione legislativa, conversione in legge di decreti, autorizzazione a ratificare trattati internazionali e approvazione di bilanci e consuntivi), con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. I decreti dovrebbero recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo, verrebbe tra l'altro proibito l'inserimento di norme estranee all'oggetto o alla finalità del decreto. Il Senato dovrebbe vagliare il decreto entro trenta giorni dalla presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modifica dovrebbero pervenire entro dieci giorni dalla trasmissione al Senato che non dovrebbe avvenire oltre i quaranta giorni dalla presentazione del testo alla Camera dei deputati.
Deliberazione dello stato di guerra
L'articolo 78: Le Camere deliberano lo stato di guerra [cfr. art. 87 c. 9] e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Come cambierebbe, vincesse il Si: La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
Passasse la riforma, la deliberazione dello stato di guerra dovrebbe essere deliberata dalla sola Camera dei deputati e non più da entrambe le Camere come avviene oggi.
Leggi d'amnistia e indulto
L'articolo 79: L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale [cfr. art. 75 c. 2]. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Come cambierebbe, vincesse il Si: L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale [cfr. art. 75 c. 2]. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Le leggi d'amnistia e indulto verrebbero emanate dalla sola Camera dei deputati (sempre a maggioranza dei due terzi dei componenti) e non più da entrambe le Camere come avviene oggi.
Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali
L'articolo 80: Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali [cfr. art. 87 c. 8] che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi [cfr. artt. 72 c. 4, 75 c. 2, V].
Come cambierebbe, vincesse il Si: La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali [cfr. art. 87 c. 8] che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi [cfr. artt. 72 c. 4, 75 c. 2, V]. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.
L'autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, fatta eccezione per quelli relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, passasse la riforma dovrebbero essere concessa dalla sola Camera dei deputati e non più da entrambe le Camere come oggi.
Inchieste parlamentari
L'articolo 82: Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Come cambierebbe, vincesse il Si: La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali. A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Con la modifica, verrebbe prevista una differenza di campo per le Inchieste parlamentari. In capo alla Camera resterebbe la facoltà d'inchiesta su ogni pubblico interesse; al Senato, solo per quelli concernenti le autonomie territoriali. La riforma prevede per la sola Camera dei deputati, inoltre, l'obbligo della costituzione della Commissione in proporzione alla composizione in assemblea dei vari gruppi mentre non sarebbe prevista alcuna disposizione per la Commissione del Senato che sarebbe, evidentemente, regolata dal regolamento interno.