Martedì, 08 Novembre 2016 05:56

Referendum costituzionale: Si o No? La riforma, articolo per articolo / 3a parte

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Terzo appuntamento - dei cinque previsti - con l'analisi della riforma costituzionale varata dal Governo Renzi e approvata dal Parlamento il 12 aprile 2016, che sarà oggetto del referendum confermativo del 4 dicembre prossimo.

Un referendum che - come detto - sottende significati politici, persino sociali ed economici, che trascendono oramai il testo della riforma e rendono difficile una discussione, nel merito, del testo. Dunque, la decisione di proporvi un'analisi della riforma, articolo per articolo: cosa prevede oggi, la nostra Costituzione, e come verrebbe modificata, dovesse vincere il Si. Così che voi lettori possiate farvi un'idea compiuta e informata.

Analizziamo il capo 2, con le modifiche proposte al titolo secondo della parte IIa della Costituzione repubblicana: ecco come cambierebbero gli articoli 83, 85, 86, 88 che trattano l'elezione del Presidente della Repubblica, e le sue funzioni; poi, il capo 3 con le modifiche al titolo terzo della parte IIa del testo costituzionale, con le variazioni proposte agli articoli 94, 96, 97 e 99.

 

Capo II - MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

 

Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica

L'articolo 83: Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [cfr. artt. 55 c.2, 85]. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione [cfr. art. 85 c.2] eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato [cfr. II]. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Come cambierebbe, dovesse vincere il Si: Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [cfr. artt. 55 c.2, 85]. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

 

Con la modifica costituzionale, se approvata dai cittadini il 4 dicembre prossimo, cambierebbe il sistema di elezione del Presidente della Repubblica. In primo luogo, come logico, scomparirebbero i delegati regionali previsti oggi nel numero di tre per ogni Regione (fatta eccezione la Valle d'Aosta che ne ha uno solo) perché si riterrebbe assunto il compito di rappresentanza delle regioni da parte del nuovo Senato. Verrebbe modificato anche il quorum, inoltre. I primi tre scrutini resterebbero a maggioranza dei due terzi dell'assemblea. Dal quarto scrutinio in avanti, non basterebbe più la maggioranza assoluta, come previsto oggi, ma servirebbero i tre quinti dell'assemblea. Inoltre, dal settimo scrutinio i tre quinti sarebbero riferiti non più a tutta l'assemblea degli aventi diritto al voto ma ai soli votanti.

 

Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica

L'articolo 85: Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati [cfr. art. 63 c.2] convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali [cfr. art. 83 c.2], per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove [cfr. art. 61 c.1]. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Come cambierebbe, vincesse il Si: Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati [cfr. art. 63 c.2] convoca in seduta comune il Parlamento per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune. Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova [cfr. art. 61 c.1]. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

 

Con la modifica all'articolo 85, verrebbe adeguata - prima di tutto - la scomparsa dei delegati regionali, come detto per il precedente articolo. Si prevede che nel caso in cui il Presidente della Camera eserciti le funzioni di Presidente pro tempore per sostituire il Presidente della Repubblica dimissionario, sia il Presidente del Senato a presiedere la Seduta comune. Verrebbe corretto, in ultimo, il terzo comma adeguandolo alla novità che solo la Camera dei deputati può essere sciolta.

 

Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica

L'articolo 86: Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati [cfr. art. 63 c.2] indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [cfr. art. 85 c.3].

Come cambierebbe, vincesse il Si: Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione [cfr. art. 85 c.3].

 

Con la modifica all'articolo 86, si adeguerebbe lo stesso alle novità introdotte dalla Riforma (Presidenza della Seduta Comune da parte del Presidente del Senato se facente funzione di Presidente della Repubblica pro tempore è il Presidente della Camera e Camera dei deputati come unica scioglibile).

 

Scioglimento della Camera dei deputati

L'articolo 88: Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Come cambierebbe, vincesse il Si: Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

 

Con l'eventuale modifica all'articolo 88, verrebbe sancita la scioglibilità da parte del Presidente della Repubblica della sola Camera dei deputati, sentito il parere del suo Presidente. Il Senato della Repubblica non sarebbe più scioglibile. Permarrebbe la disposizione dell'impossibilità da parte del Presidente di sciogliere la Camera dei deputati negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo non coincidano con gli ultimi sei mesi di legislatura.

 

 

Capo III - MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

 

Fiducia al Governo

L'articolo 94: Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Come cambierebbe, vincesse il Si: Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati. La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

 

Con la modifica all'articolo 94, verrebbe sancito di fatto che solo la Camera dei deputati può concedere o revocare la fiducia al Governo. Il rapporto fiduciario pertanto non correrebbe più tra Governo e le due Camere distintamente come avviene oggi ma solo tra Governo e Camera dei deputati.

 

Modifica all'articolo 96 della Costituzione

L'articolo 96: Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Come cambierebbe, vincesse il Si: Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

 

Con la modifica all'articolo 96, la sola Camera dei deputati avrebbe la facoltà di autorizzare la persecuzione da parte dell'autorità giurisdizionale ordinaria dei reati ministeriali (commessi cioè durante la carica ministeriale) da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri e non più entrambe le Camere come avviene oggi.

 

Modifica all'articolo 97 della Costituzione

L'articolo 97: Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [95 c.3], in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [28]. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [51 c.1].

Come cambierebbe, vincesse il Si: Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [28]. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [51 c.1].

 

Con la modifica al comma secondo dell'articolo 97, verrebbe introdotto costituzionalmente l'obbligo di trasparenza dell'amministrazione da parte dei pubblici uffici oltre che il già previsto buon andamento e imparzialità. Permarrebbe anche l'organizzazione decisa da legge, l'equilibrio di bilancio e sostenibilità del debito, l'autodeterminazione delle competenze, attribuzioni e responsabilità da parte degli uffici stessi e l'accesso agli impieghi pubblici tramite concorso salvo i casi previsti da legge.

 

Soppressione del CNEL

L'articolo 99: Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. E` organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa [cfr. art. 71 c.1] e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Come cambierebbe, vincesse il Si: L'articolo verrebbe abrogato.

 

Con l'abrogazione dell'articolo 99, verrebbe cancellato costituzionalmente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

 

Ultima modifica il Martedì, 08 Novembre 2016 10:47

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