Ultimo degli appuntamenti dedicati da NewsTown all'analisi della riforma costituzionale varata dal Governo Renzi e approvata dal Parlamento il 12 aprile 2016, che sarà oggetto del referendum confermativo del 4 dicembre prossimo. Un referendum che - come detto - sottende significati politici, persino sociali ed economici, che trascendono oramai il testo della riforma e rendono difficile una discussione, nel merito, del testo. Dunque, la decisione di proporvi un'analisi della riforma, articolo per articolo: cosa prevede oggi, la nostra Costituzione, e come verrebbe modificata, dovesse vincere il Si. Così che voi lettori possiate farvi un'idea compiuta e informata.
In questo ultimo articolo, le disposizioni finali dovesse vincere il Si.
Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI
Disposizioni consequenziali e di coordinamento
All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati".
Vincesse il Si, il voto all'estero verrebbe adattato alla riforma, con l'assenza del Senato elettivo.
L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.
Verrebbe eliminato l'articolo che prevede l'elezione dei senatori.
L'articolo 61 è sostituito dal seguente: "L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente".
Verrebbe adattato l'articolo alla riforma all'assenza del Senato elettivo.
All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
Verrebbe adattato l'articolo alla riforma, quindi all'assenza del Senato elettivo.
All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole "Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano" sono sostituite dalle seguenti: "Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara".
Verrebbe adattata la promulga d'urgenza alla riforma quindi all'assenza del Senato con parità legislativa.
All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati" e la parola "rispettivi" è sostituita dalla seguente: "suoi"; b) al quarto comma, le parole "Le Camere ogni anno approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati ogni anno approva"; c) al sesto comma, le parole "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati".
Verrebbe adattata l'approvazione del bilancio alla riforma quindi alla perdita da parte del Senato dei poteri legislativi sul bilancio.
All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, le parole "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera dei deputati"; b) all'ottavo comma, le parole "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti "della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere"; c) al nono comma, le parole "dalle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati".
Verrebbero adattate le funzioni del Presidente della Repubblica alle varie novità della Riforma.
La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: "Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni".
Verrebbe adattata la rubrica del titolo V della parte II della Costituzione all'abolizione delle province.
All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole "delle Province" sono inserite le seguenti: "autonome di Trento e di Bolzano".
Verrebbe adattato l'articolo 120, sui limiti all'autonomia delle Regioni, all'abolizione delle province.
All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati".
Verrebbe adattata la facoltà concessa dall'articolo 121 ai Consigli regionali di proporre leggi al Parlamento all'assenza del Senato con parità legislativa. Potranno quindi presentare legge alla sola Camera dei deputati.
All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole "ad una delle Camere del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati".
Verrebbe adattato l'articolo 122 alla non elettività del Senato, pertanto l'incompatibilità di un consigliere o membro della giunta regionale sarebbe solo con la carica di deputato.
All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole "della Provincia o delle Province interessate e" sono soppresse e le parole "Province e Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni".
Verrebbe adeguato l'articolo 132 sulla modificazione dei confini degli enti locali alla riforma e quindi all'abolizione delle province.
All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.
Verrebbe abrogtoa l'articolo che prevede il mutamento di circoscrizioni provinciali non esistendo più le province.
Il comma 2 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati".
Si adeguerebbe la norma sul comitato che esamina la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica alla non presenza di un Presidente della Giunta per l'autorizzazione a procedere al Senato.
Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri della medesima Camera dei deputati"; b) le parole "Camera competente ai sensi dell'articolo 5" e "Camera competente", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei deputati".
All'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, al primo periodo, le parole "da questo in seduta comune delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna Camera"; e le parole "componenti l'Assemblea" sono sostituite dalle seguenti: "propri componenti"; al secondo periodo, le parole: "l'Assemblea" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascuna Camera".
Si adeguerebbe la legge alla riforma e quindi al nuovo Senato non elettivo e non con parità legislativa.
Disposizioni transitorie
In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.
Verrebbero regolate le modalità di elezione dei futuri senatori nei consigli regionali e nella provincia autonoma di Trento.
Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.
Verrebbero regolate le situazioni di diversità dei numeri di senatori da eleggere in base alle mutate situazioni del nuovo censimento.
Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.
Verrebbe disposta chiaramente la non convocazione dei comizi elettorali.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.
Verrebbe regolata la prima seduta del Senato a seguito della entrata in vigore della riforma.
I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.
Verrebbe disposto che sia il Presidente della giunta regionale o provinciale a disporre la proclamazione dei senatori eletti.
La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.
Verrebbero disposte le modalità di emanazione della legge che regola le future elezioni.
I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
Verrebbe perpetuato l'incarico dei senatori a vita in carica al momento dell'entrata in vigore della legge nonostante la modifica alla norma sugli stessi.
Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.
Verrebbe disposta la continuità di valenza dei regolamenti parlamentari, dove compatibili, fino all'emanazione dei nuovi regolamenti.
Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.
Verrebbe stabilito che il differimento del termine previsto per il procedimento legislativo previsto per i disegni di legge ritenuti urgenti non può essere inferiore a dieci giorni.
In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
Verrebbe stabilito che in prima applicazione del nuovo articolo 135 della Costituzione sulla nomina dei Giudici Costituzionali alla cessazione di quelli eletti a seduta comune saranno in alternanza eletti nell'ordine uno dalla Camera dei deputati l'altro dal Senato della Repubblica e così via.
In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.
Se almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica possono entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge costituzionale o della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale chiederne il vaglio alla Corte Costituzionale. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.
Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.
Con la vittoria del Si, verrebbe prevista l'ultrattività delle leggi emanate con il vecchio articolo 117 fino all'emanazione delle nuove seguendo l'articolo 117.
Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.
Tutte le novità introdotte dalle modifiche presenti nel capo IV della riforma (abolizione delle province e varie norme in materia di potestà legislativa regionale) non si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano fino alla concordanza di intese per la modifica dei loro statuti con le stesse regioni e province autonome. Due norme fanno però eccezione: l'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.
La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita già dal momento dell'entrata in vigore della Riforma le funzioni che prima erano della provincia.
Disposizioni finali
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.
Verrebbero regolate le operazioni di soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
Verrebbe vietata la possibilità di trasferimenti monetari dalle finanze pubbliche ai gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai princìpi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.
Verrebbe regolate le disposizioni sui dipendenti delle due Camere nonché la validità dei rapporti giuridici esistenti con le due Camere.
Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.
Verrebbero regolate le questioni relative agli enti di area vasta e il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Si riaffermerebbe il numero massimo di senatori nominabili dal Presidente della Repubblica presenti nel Senato che devono essere massimo cinque. La previsione del numero massimo di cinque si basa anche sui senatori a vita in carica al momento dell'attuazione della riforma.
I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.
Con la vittoria del Si, i senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sarebbero eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere voterebbe per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.