La Regione Abruzzo si appresta a fare ricorso contro la decisione della Commissione europea di far restituire, alle aziende del Cratere, le tasse sospese in occasione del terremoto del 2009.
A dare l’annuncio era stato, qualche giorno fa, il vice presidente regionale, Giovanni Lolli.
L’Unione europea ha aperto nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione perché ha considerato la sospensione delle tasse alle imprese abruzzesi aiuti di Stato.
Eppure, si è osservato, per altre regioni in cui si erano verificati eventi analoghi - come ad esempio Marche e Umbria (terremoto del 1997) o Piemonte (alluvione del 1994) – ciò non era accaduto.
Lolli ha preannunciato che sarà un prestigioso e importante studio legale a curare il ricorso. Finora, però, tutte le azioni intraprese a livello sia politico che giuridico-legale per ribaltare la decisione dell’Unione europea sono fallite: Bruxelles si è dimostrata inflessibile. E nulla, al momento, lascia sperare che l’esito, questa volta, sarà diverso.
Per capirne di più abbiamo interpellato Pietro Pulsoni, avvocato aquilano esperto di diritto pubblico degli enti locali e diritto dell’Unione europea.
Avvocato Pulsoni, esaminato lo “storico” di questo contenzioso secondo lei il ricorso annunciato dalla Regione appare fondato e, soprattutto, ha qualche speranza di essere accolto?
Purtroppo non ci sono più margini per avviare una contestazione “di diritto” rispetto alla decisione della Commissione europea. La Regione, in relazione alla vicenda, è in realtà in parte incolpevole, in parte impotente. La principale responsabilità è del Governo che non ha notificato le misure tramite la propria rappresentanza permanente presso l’Unione Europea.
La decisione della Commissione è, in punto di diritto, corretta. Ogni misura di aiuto come ad esempio gli sgravi fiscali concessi alla popolazione e alle imprese del “cratere” è soggetta a un meccanismo di autorizzazione preventiva. Non può cioè essere erogata prima che la Commissione abbia condotto sulla stessa una verifica di compatibilità con le regole dell’Unione Europea. La verifica dura 60 giorni dopodiché, nel caso in cui lo Stato non abbia ricevuto notifica dell’apertura di un’indagine formale, scatta un meccanismo simile al “silenzio-assenso” del nostro diritto amministrativo.
Nel caso degli sgravi fiscali post sisma lo Stato ha dimenticato di notificare la misura prima della sua concreta attuazione. Paradossalmente si è poi “autodenunciato” nel 2011, quando alcuni Tribunali piemontesi (che sono tenuti, come tutti i giudici nazionali, ad applicare le regole UE nei processi che presiedono) hanno sottoposto la questione alla Commissione, che poi ha avviato l’indagine.
Nel merito, purtroppo, manca anche un effettivo nesso tra sgravi e danni. Lo Stato non si è infatti preoccupato di introdurre, nel meccanismo di sgravio, una correlazione tra la misura del beneficio fiscale e l’ammontare dei danni patiti per effetto del sisma. In parole povere la compatibilità dello sgravio fiscale ricevuto dalle imprese con il diritto UE, deve essere verificata sulla base di tre profili: 1. la dimostrazione che il danno sia dipeso dal terremoto del 2009; 2. la dimostrazione dell’entità del danno; 3. la corrispondenza tra benefici fiscali e danno, i benefici economici non devono dunque eccedere la compensazione aritmetica del danno. Nella fase di recupero questi profili potranno comunque essere dimostrati dall’impresa che potrà dunque evitare il recupero laddove le condizioni siano soddisfatte.
Si è detto che è la prima volta che si chiede a un territorio colpito da una calamità naturale di restituire senza sconti i tributi non pagati in seguito alla catastrofe e si accusano, per questo, i grigi burocrati di Bruxelles, un po' come si fa quando si critica l'austerity. Le cose stanno davvero così? E' tutta "colpa" dell'Europa se le imprese aquilane dovranno restituire le tasse non pagate? Come sono andate veramente le cose?
In realtà la decisione che ha disposto il recupero ha esaminato congiuntamente varie leggi e provvedimenti non solo quelle adottate in relazione al sisma abruzzese del 2009. Ad esempio ha riguardato anche le misure di aiuto per l’alluvione del Piemonte del 1994 oppure quelle previste in occasione del sisma di Marche e Umbria del 1997 e altre. La disparità di trattamento è dovuta al fatto che l’art. 2220 del codice civile obbliga le imprese a conservare le scritture contabili per 10 anni. Sarebbe dunque impossibile determinare l’entità della somma da recuperare in relazione a quelle riconosciute da più di 10 anni (tutti i casi esaminati ad eccezione del cratere).
Sociologicamente ritengo che troppo spesso le regole, in parte irragionevoli, del diritto dell’Unione Europea vengano utilizzate come alibi dai governi nazionali. Non dimentichiamo poi che i governi nazionali sono stati diretti protagonisti nello scrivere e nel rendere vigenti e cogenti tali regole. I burocrati, sicuramente grigi, sono degli esecutori, non dei filosofi.