Martedì, 11 Aprile 2017 17:59

Distinzione di responsabilità tra medico e infermiere

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La Cassazione penale con sentenza n.8080/2017 ha cercato di dirimere il confine di responsabilità nella fase post operatoria tra infermiere e medico.

L'anestesista e l'infermiere erano stati accusati per non aver vigilato su di un paziente nella fase del risveglio al termine di un'operazione chirurgica e di non essersi accorti di un successivo arresto cardiocircolatorio con conseguenti lesioni gravissime. I giudici della Cassazione hanno ritenuto che il Tribunale di primo grado non ha adeguatamente scisso le posizioni dei professionisti, confermando le responsabilità. Il Tribunale, ad opinione dei Supremi Giudici, ha fatto ampio riferimento alle linee guida ed ai protocolli operativi seguiti dal medico, ma poi ha concluso affermando che se i due professionisti avessero tempestivamente accertato l’arresto cardiocircolatorio e avessero predisposto il giusto intervento – e non dopo dieci minuti dall’attacco respiratorio- avrebbero con elevato grado di probabilità evitato le lesioni gravissime.
Tale sentenza, impugnata dai professionisti e dal responsabile civile ASL, è stata confermata dalla Corte di Appello di Catania in data 12.11.2015.

I Giudici di seconde cure hanno sovrapposto le due differenti posizioni di garanzia, senza chiarire il "diligente comportamento alternativo corretto" e senza altresì valutare "la deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato dalle standardizzate regole d'azione" ed in che misura si è realizzata la divergenza tra condotta tenuta e quella che era da tenere.

In sostanza, la Cassazione ha rilevato un difetto di motivazione in merito alla distinzione tra fase di risveglio e di recupero, la prima affidata al medico, che deve intervenire con le adeguate tecniche, la seconda all’infermiere, al quale è richiesta l’assidua sorveglianza del paziente per controllare l’evoluzione della situazione e sollecitare l’intervento del medico.

La sentenza di secondo grado, quindi, ha ritenuto che le due condotte fossero del tutto identiche e sovrapponibili, come se fosse necessaria la presenza in entrambe le fasi di tutte e due i professionisti.

Nel caso in esame, l'anestesista si è allontanato dalla stanza quando il paziente era già nella fase di recupero, lasciando l'infermiere a sorvegliare il decorso post operatorio del paziente e quindi è necessario valutare se sia ravvisabile colpa grave nei comportamenti dell’anestesista. Pertanto la Cassazione annulla la sentenza di secondo grado e rinvia per un nuovo esame alla Corte di Appello di Catania, al fine preciso di stabilire i confini di responsabilità tra infermiere ed anestesista. 

Letto 42831 volte Ultima modifica il Martedì, 11 Aprile 2017 18:06
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