Venerdì, 10 Febbraio 2017 15:46

La responsabilità della Asl per condotte negligenti del medico

di 
Vota questo articolo
(0 Voti)

La Cassazione ha lungamento dibattuto circa la responsabilità dell’ASL per la condotta negligente del medico e tale tematica è stata trattata in termini innovativi con sentenza della Cassazione n.6243 del 2015.

La Suprema Corte, quindi, non è stata chiamata soltanto a dirimere il contrasto tra natura extra contrattuale e contrattuale della responsabilità del medico, con decisioni non sempre concordanti, ma ha affrontato anche il caso dell’eventuale responsabilità dell’ASL nel caso in cui il  medico, in una visita domiciliare, non ha rilevato le gravi condizioni del paziente e non ha posto lo stesso nella condizione di essere ricoverato, con conseguenti gravi ed irrimediabili danni fisici in capo al paziente. In primo grado, la Corte territoriale aveva negato la responsabilità dell’ASL ex art. 1228 (da contatto sociale), perché la responsabilità per la prestazione professionale grava soltanto sul medico, mentre al Servizio Sanitario Nazionale competono obblighi di tipo organizzativo. I giudici di merito, quindi, avevano sottolineato che non si potesse far riferimento alla teoria del contatto sociale, in quanto l’ASL non ha alcun rapporto diretto con il paziente, né alcun potere di controllo nei confronti del medico che opera in totale autonomia. L’ASL essendo estranea al rapporto medico/paziente, non può essere ritenuta responsabile per l’errore medico.

La teoria del contatto sociale è una forma di responsabilità contrattuale, che non nasce, però, dal contratto, ma da un “contatto sociale”, cioè da un rapporto che si instaura tra due soggetti in virtù di obbligo legale.

La Suprema Corte, però, in controtendenza a quanto affermato dal Tribunale di merito ha ritenuto che anche in casi come quelli su indicati l’ASL deve essere ritenuta responsabile e ciò sulla base di ben quattro passaggi motivazionali:

  • la legge istitutiva del SSN n.833/1978 attribuisce al Servizio Sanitario il compito di garantire i livelli minimi ed uniformi per le prestazioni sanitarie ai cittadini e quindi anche quella di “assistenza medico-generica”;
  • in base a tale legge, la scelta del medico deve avvenire nei confronti della ASL, che tiene gli appositi elenchi dei professionisti, anche in base ad accordi regionali, e quindi i medici sono legati all’ASL in un rapporto di convenzionamento;
  • alla luce di quanto esposto, sulla ASL grava una obbligazione ex lege di prestazione ed assistenza medica, tramite il rapporto di convenzionamento;
  • in mancanza di un contratto tra l’ASL e paziente, trova applicazione la responsabilità da contatto sociale, cui conseguono l’applicazione delle norme del codice civile ed in particolare dell’art. 1228 c.c..

Secondo la Cassazione recente, quindi, l’ASL è sempre ritenuta responsabile nei confronti dei pazienti ai sensi dell’art. 1228 c.c., sub specie di responsabilità da contatto sociale, in quanto l’obbligo di assistenza grava per legge sull’ASL che lo adempie con l’ausilio dei medici, che intervengono, così, nella fase esecutiva del rapporto di convenzionamento.

Letto 84332 volte
Chiudi