Una sentenza che farà giurisprudenza.
Il Tribunale dell’Aquila, in composizione monocratica in persona del Giudice onorario Anna Maria Mancini, ha riconosciuto le ragioni dell’ex Consigliere straniero aggiunto del Comune dell’Aquila, Gamal Bouchaib, che aveva chiesto gli venissero corrisposti i gettoni di presenza per il periodo di mandato.
In sostanza, il giudice ha riconosciuto i diritti e le prerogative del Consigliere straniero aggiunto, equiparandolo agli altri consiglieri comunali. E' la prima sentenza di questo tipo in Italia.
Come noto, il Consigliere straniero non ha diritto di voto, ma è chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio comunale con poteri propositivi in rappresentanza delle comunità di stranieri. In questo senso, la questione del gettone di presenza non è di secondaria importanza: i consiglieri stranieri dell'assise civica aquilana che non ne hanno beneficiato in questi anni - Bouchaib prima e, a seguire, Nezir Dakaj fino alle dimissioni e Edlira Banushaj, ad oggi in carica - hanno sostenuto i costi della politica a spese proprie, a differenza dei colleghi consiglieri che percepiscono, invece, un rimborso per un'attività che viene svolta nell’interesse della collettività.
La vicenda affonda le sue radici nel maggio 2014, allorquando la dirigente comunale Angela Spera, con determina dirigenziale n. 56, acquisito il parere della Prefettura dell’Aquila stabilì che nessun gettone di presenza fosse dovuto al Consigliere straniero.
Il provvedimento è stato impugnato da Gamal Bouchaib che, cinque anni dopo, ha avuto ragione.
Nella sentenza, il giudice ha rilevato come la figura del Consigliere aggiunto trovi riconoscimento nella convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, sottoscritta a Strasburgo nel 1992 e ratificata con la legge 8 marzo 1994, n. 203; in particolare, la norma impegnava gli Stati firmatari ad adottare disposizioni appropriate a livello istituzionale che garantissero la rappresentanza, nelle collettività locali, dei residenti stranieri. E l’articolo 8 del Tuel, al comma 5, dispone che 'lo statuto (degli Enti Locali) ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286’, promuova ‘forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti'.
Ebbene, in ottemperanza al citato art. 8 D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto vigente del Comune dell’Aquila, all’art. 21, comma 3, attribuisce al Consigliere straniero lo status e le prerogative del consigliere comunale per la partecipazione alle sedute del consiglio, fatta eccezione del diritto di voto. Essendo stata inserita una disposizione di equiparazione - ha rilevato il giudice Anna Maria Mancini - non può che trovare applicazione la disposizione di cui all'art.82, secondo comma, del Tuel che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il diritto di percepire, nei limiti fissati dalla norma, un gettone di presenza che costituisce una somma a titolo di indennità per l’attività onoraria effettivamente prestata per la partecipazione a consigli e commissioni.
In altri termini, è lo Statuto del Comune dell’Aquila che costituisce la fonte normativa del diritto del Consigliere straniero aggiunto al gettone di presenza.
Per questo, il giudice ha stabilito che l’Ente riconosca a Gamal Bouchaib il gettore di presenza per 33 sedute consiliari, dal 1 aprile 2014 al 25 febbraio 2016, per un totale di 2.643,30 euro (80,10 euro a seduta per 33 sedute); non solo, il Comune dovrà pagare le spese di lite all’avvocato di Bouchaib, quantificate in 1.745 euro oltre il rimborso di spese generali del 15%, Cpaa del 4% ed Iva del 22%, e gli interessi legali.
“Si tratta di una sentenza senza precedenti che restituisce diritti e dignità alla figura del Consigliere aggiunto”, sottolinea Gamal Bouchaib, attualmente responsabile immigrazione e sociale di Sinistra Italiana; “in un momento buio della storia repubblicana, la condanna dell’Ente è una vittoria del diritto contro l’arroganza di qualche dirigente comunale. E la sentenza farà da apripista in altri Comuni italiani che non corrispondono il gettone di presenza ai consiglieri stranieri”.
Una vicenda kafkiana, così la definisce Bouchaib, lunga 5 anni, “per affermare un principio elementare, e cioè che nella corresponsione dei gettoni di presenza non si possono differenziare i consiglieri comunali per etnia ma solo per l'effettiva partecipazione, o meno, alle sedute del Consiglio, così come stabilito dal Tuel e dall’art. 21 dello Statuto comunale”.
Bouchaib ha dunque voluto ringraziare l’avvocato Raffaella Russo che ne ha difeso le ragioni e l’avvocato Carlo Benedetti, già presidente del Consiglio comunale, “per l’impegno straordinario profuso in questa battaglia”.