Lunedì, 22 Dicembre 2014 16:03

Risponde del reato il direttore responsabile di un giornale?

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L’art. 57 c.p. stabilisce che "il direttore o il vice direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che con il mezzo di pubblicazione siano commessi reati, è punito a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo" . Fermo restando la punibilità dell'autore della pubblicazione, in astratto anche il direttore responsabile risponderà del medesimo reato del dipendente giornalista per aver omesso il controllo doveroso.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è costituito dalla colpa, cioè la commissione del reato con il mezzo stampa non deve essere voluto, ma determinato dalla violazione di norme che devono regolare la condotta e che impongono la vigilanza ed il sindacato sul materiale da stampare, oppure il direttore non abbia impedito la commissione del reato a causa di negligenza, imprudenza, imperizia. Il direttore dovrà rispondere del reato almeno a titolo di colpa, perché altrimenti opinando si potrebbe integrare un’ipotesi di responsabilità oggettiva, cioè una responsabilità senza dolo e colpa per il quale "l’evento viene imputato al soggetto sulla base del semplice nesso di causalità".

Per la giurisprudenza maggioritaria, quindi, la responsabilità omissiva del responsabile della testata integra un'autonoma forma di responsabilità e non, al contrario, un'ipotesi di concorso colposo nel reato doloso: tutto ciò è dimostrato dal fatto che l’art. 57 c.p. reca la dizione testuale "fuori dai casi di concorso" e l’art. 58 bis c.p. stabilisce che la querela presentata contro il direttore ha effetto anche nei confronti dell’autore dello scritto.

Invece, qualora l’autore dell'articolo abbia offeso l'altrui reputazione ed il direttore responsabile volutamente ed intenzionalmente non impedisce l'evento o comunque agevoli la commissione di tale reato, esso risponderà del reato di diffamazione a titolo di concorso e senza la possibilità di usufruire della diminuzione della pena ex art. 57 c.p. Nel caso in cui neanche un rimprovero di colpa può addebitarsi al direttore responsabile, allora andrà esente da pena.

 

Nella sentenza n. 10252/14, la Cassazione ritiene che "la responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguiti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza, che si estrinseca nell’obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione. Tali attività non si esauriscono nell’esercizio di un adeguato controllo preventivo, consistente nella scelta oculata di un giornalista idoneo alla redazione di una determinata inchiesta, ma richiede altresì la vigilanza 'ex post' sui contenuti e sulle modalità di esposizione, mediante la verifica della verità dei fatti o dell’attendibilità delle fonti, al fine di evitare di esporre un terzo ad un ingiustificato discredito, anche con l’assunzione di iniziative volte ad elidere eventuali profili penalmente rilevanti". In sostanza, la responsabilità del direttore di giornale deriva da una vera e propria responsabilità da posizione, in quanto esso è titolare di una posizione di garanzia preordinata alla tutela dell’interesse della collettività, e per questi motivi, deve prevenire la lesione dell’altrui reputazione, garantendo l'aderenza alla verità storica.

Il problema, però, si pone con riferimento al direttore responsabile di un giornale on line, in quanto nel nostro ordinamento non è possibile estendere, analogicamente, i reati commessi a mezzo stampa alla diffamazione a mezzo internet. La sentenza della Corte Costituzionale n.35511/2010 ha chiarito tale vicenda ed ha sancito che il direttore di un giornale on line non è responsabile dei contenuti diffamatori pubblicati sul sito, perché la sua figura non è equiparabile a quella di un direttore responsabile di un periodico cartaceo.

Per tale motivo, l’omesso controllo previsto dall’art. 57 c.p. non vale per i direttori dei giornali on line, perché la rete è considerata un strumento unico nelle sue caratteristiche e come tale non assimilabile in alcun modo al supporto cartaceo.

Anche la Cassazione nel 2011 ha aderito alla tesi della Corte Costituzionale ed ha ritenuto che il direttore responsabile di un giornale on line sia assimilabile ad un provider o ad un coordinatore di un blog, in quanto nel caso del giornale on line mancherebbero due condizioni imprescindibili per essere assimilato al concetto di stampa in senso stretto e cioè la riproduzione tipografica ed il prodotto di tale attività che deve essere destinato alla pubblicazione e distribuito tra il pubblico.

Il vuoto normativo pone delle problematiche ben precise, cioè resta difficile intuire se un articolo pubblicato su un giornale on line sia equiparabile ad una notizia di un giornale cartaceo ovvero sia assimilabile ad un post e quindi seguire la disciplina del blog.


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