Martedì, 10 Luglio 2018 19:32

Cotugno, Tar accoglie il ricorso presentato dai genitori degli alunni: "Sicurezza dell'edificio non garantita"

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Il Tar dell’Aquila ha accolto il ricorso presentato dai genitori degli alunni del Cotugno per impugnare il provvedimento con cui l’8 marzo 2017 il presidente della provincia decretò la riapertura dell’istituto, rimasto chiuso alcune settimane in seguito alle scosse di terremoto del gennaio 2017.

La sentenza del tribunale amministrativo - che ha accolto anche l’istanza di annullamento del certificato di idoneità statica ed agibilità sismica del 30 settembre 2009 e del certificato di agibilità del 2 ottobre 2009 – risale allo scorso 2 luglio.

Il collegio che ha emesso la sentenza era composto dai giudici Antonio Amicuzzi, presidente; Paola Anna Gemma Di Cesare, consigliere; Mario Gabriele Perpetuini, primo referendario, estensore.

La vicenda

L'istituto Cotugno, in seguito al terremoto del 2009, era stato classificato B, avendo riportato solo danni sulle tamponature e sulle tramezzature nonché limitati danni alle parti strutturali.

Fatti i lavori, la scuola venne dichiarata di nuovo agibile e venne riaperta agli studenti già nell'autunno del 2009.

Nel maggio 2013 la provincia dell’Aquila commissionò all’ingegner Irene Catana uno studio di vulnerabilità sismica dell’immobile, i cui risultati arrivarono nel dicembre dello stesso anno. La verifica “metteva in luce” ricostruiscono i giudici “l'inadeguatezza dell’intera struttura, ed in particolare del corpo F, a reggere i carichi permanenti e le azioni di servizio (i c.d. carichi statici verticali), anche a causa dei bassi valori di resistenza a compressione del calcestruzzo. Anche l'indice di sicurezza sismica della struttura risultava eccessivamente basso (da 0% a 26,3% in relazione ai singoli blocchi esaminati)”.

Sulla scorta dei risultati dello studio di vulnerabilità, la Provincia, nel marzo 2015, ordinò a un tecnico di redigere un progetto preliminare per l’esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale ai carichi gravitazionali. Lavori che però non sono mai stati fatti.

Il terremoto del gennaio 2017

Dopo le scosse di terremoto del gennaio 2017, il Cotugno venne chiuso, al pari di tutte le altre scuole, per effettuare le verifiche di agibilità. Il 7 febbraio la chiusura fu prorogata di altri 30 giorni per consentire ai tecnici di compiere ulteriori approfondimenti.

L’8 marzo la Provincia ordinò la riapertura della scuola, prescrivendo solo chiusura dei corpi F e G (l’edificio è composto da 8 corpi, classificati con le lettere dell’alfabeto da A a H) a eccezione delle rampe di accesso. Una parte degli studenti venne mandata a frequentare le lezioni in altri istituti.

Il ricorso

Il ricorso presentato dai genitori degli alunni, rappresentati dagli avvocati Luciano Dell’Orso e Rosario Panebianco, chiedeva l’annullamento del provvedimento di riapertura della scuola proprio basandosi sulla verifica di vulnerabilità del 2013.

Prima di pronunciare questa sentenza, il Tar, con un’ordinanza, aveva già accolto, lo scorso anno, una richiesta di sospensiva del provvedimento con il quale il Cotugno era stato riaperto e aveva ordinato alla Provincia di compiere ulteriori verifiche.

A seguito di quel provvedimento, arrivato proprio alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico 2017/18, la Provincia, insieme al comune dell’Aquila, decise di spacchettare l’istituto, distribuendo gli alunni in tre scuole diverse.

Oggi il tribunale sentenzia che la Provincia, nel marzo dello scorso anno, non avrebbe potuto riaprire la scuola, come effettivamente fece, facendo affidamento sui certificati di agibilità del settembre/ottobre 2009.

La Provincia, dicono i giudici, avrebbe dovuto tener conto, invece, dello studio di vulnerabilità sismica redatto dall’ingegner Catena. Documento di cui, peraltro, fino alle scosse del gennaio 2017 si era ignorata l’esistenza.

Scrive infatti il Tar: […] solo in seguito all’emanazione del provvedimento dell’8.3.2017 prot. 6147, adottato dal Presidente della Provincia dell’Aquila, e alla richiesta di accesso agli atti, i genitori sono venuti a conoscenza dei dati delle prove di vulnerabilità sismica eseguite nel 2013 e dunque delle carenze strutturali del corpo F e dei bassissimi indici di sicurezza dell’intero manufatto. La lesività, quindi, deve essere ricondotta al provvedimento dell’8 marzo 2017 e con esso, correttamente, i ricorrenti hanno potuto impugnare anche i provvedimenti presupposti conosciuti solo a seguito dell’esercizio del diritto d’accesso. Nel merito il ricorso è fondato.

C’è un lungo passaggio in cui i giudici dicono chiaramente che oggi l’edificio non può considerarsi sicuro:

Osserva il collegio che lo studio sulla vulnerabilità sismica effettuato dall’ing. Catana ha evidenziato l'inadeguatezza della struttura a reggere i carichi permanenti e le azioni di servizio, con una situazione particolarmente grave nel corpo F dell'edificio, in relazione al quale non si riesce a garantire la verifica ai carichi verticali nemmeno con la riduzione del 50% dei carichi accidentali e in ragione del fatto che in detto blocco la resistenza media a compressione del calcestruzzo, ottenuta a seguito di indagini sui materiali, è risultata essere molto scarsa. In particolare, solo 2 (B e H) degli 8 corpi di cui è costituito l’edificio scolastico soddisfano la verifica ai carichi verticali previsti dalle Norme Tecniche delle Costruzioni del 2008. Nei rimanenti 5 (A, C, D, E, G) tale verifica è soddisfatta solo se si dimezzano i carichi accidentali, ma in tal caso, se non si procede ai necessari interventi di adeguamento, le NTC del 2008 adottate con DM 14.1.2008 (paragrafo 8.3) e la Circolare esplicativa n.617 del 2.2.2009 (paragrafo C.8.3) impongono la modifica della destinazione d’uso corrente dell’edificio. A ciò si aggiunga che la valutazione della risposta della struttura in caso di sisma conduce a un indice di sicurezza nullo per tutti i blocchi, eccetto i corpi “B” e “H”. La medesima verifica, effettuata considerando i sovraccarichi verticali dimezzati (verifica che, tuttavia, avrebbe senso solo in vista di una modifica della destinazione d’uso dell’edificio), porta alla determinazione di indici di sicurezza sismica bassissimi, che vanno dallo 0% (zero sicurezza) per il corpo F, al 26.3% (sicurezza pari al 26% di quanto richiesto dalle norme sismiche affinché la struttura possa essere considerata adeguata), per i corpi C, D, E. Solo i corpi B (Aula Magna) ed H (Palestra) risulterebbero adeguati. Gli stessi risultati della verificazione disposta da questo Tribunale hanno dimostrato che se si prendono come base le risultanze della relazionecommissionata dalla Provincia nel 2013 all'Ing. Catana, con riferimento alla sicurezza statica i corpi A, C, D, E, F e G del complesso scolastico non soddisfano i criteri minimi stabiliti dalle Norme Tecniche; il corpo F non li soddisfa neppure se i carichi accidentali (alunni, professori e personale) vengono ridotti del 50%. In particolare, il tecnico ritiene che sarebbe necessario un 20% in più di capacità di resistenza per far sì che la struttura risulti adeguata.

I provvedimenti presi dalla Provincia per ridurre il rischio – come la chiusura del corpi F e G e l’alleggerimento di quelli A, C, D e E – dicono sempre i giudici, sono insufficienti:

Ancora, le misure adottate dalla Provincia (sospensione dell'utilizzo all'uso scolastico dei corpi F e G ad eccezione delle rampe d'accesso e riduzione dei sovraccarichi accidentali per i corpi A, C, D ed E) hanno portato a una riduzione del rischio, ma, se si pongono in relazione con gli esiti della verifica del 2013, non sono ancora tali da garantire il rispetto delle Norme Tecniche.

Non solo. La Provincia viene bacchettata anche per non aver dato seguito a quanto prescritto dal Tar nelll’ordinanza dello scorso anno, per non aver effettuato, cioè, i dovuti controlli:

A seguito del predetto provvedimento l’Amministrazione non ha effettuato alcuna verifica ma ha adottato solo una diversa distribuzione degli studenti nei locali dell’edificio.

Ne consegue – conclude il tribunale - che la sicurezza degli occupanti dell’edificio oggi non è affatto garantita, nonostante una parte consistente della costruzione sia stata interdetta all’uso, anche considerando che l’eventuale collasso dei corpi “F” e “G” potrebbe coinvolgere le altre porzioni del fabbricato. Va ricordato, infatti, che l’indice di vulnerabilità sismica del fabbricato in questione è pari a 0,26, mentre la legge richiede per gli edifici “strategici” e per quelli “rilevanti” (le scuole, per l’appunto) un indice di vulnerabilità sismica pari ad 1 (100%).

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