Il Consiglio di Stato si è pronunciato questa sera sul ricorso presentato da un privato cittadino avverso l’ordinanza del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio che ha sospeso le attività scolastiche in presenza di ogni ordine e grado in zona arancione.
Pur respingendo la richiesta di sospensiva, con il suo decreto il giudice amministrativo ha aderito, di fatto, al merito del ricorso.
La decisione è stata rinviata al Tar L’Aquila che il 24 marzo dovrà decidere sulla ragionevolezza dell’ordinanza del Presidente Marsilio, "tenendo però conto - spiega il costituzionalista Enzo Di Salvatore - delle indicazioni che arrivano dal Consiglio di Stato".
In particolare, "il Tar dovrà valutare la proporzionalità delle misure adottate dalla Regione, bilanciando il diritto all’istruzione e il diritto alla salute, entrambi costituzionalmente garantiti; inoltre, secondo il Consiglio di Stato 'appare di dubbia legittimità la mancata apposizione di un termine alla sospensione delle attività scolastiche (il provvedimento stabilisce il suo vigore 'sino a diverso provvedimento'), giacché in tal modo, l’autorità emanante evita la necessaria auto-limitazione temporale (…) legata alla doverosa, specifica e quotidiana raccolta e analisi dei dati medico scientifici nel periodo (che qui manca) di sospensione, in tal modo superando il criterio della proporzionalità che impone di legare ogni restrizione di diritti costituzionalmente garantiti a presupposti certi, dati trasparenti e ostensibili, nonché periodi strettamente necessari alla tutela del bene protetto'".
Il Consiglio di Stato, inoltre, ha ordinato al Presidente della Regione di depositare presso il TAR tutta la documentazione relativa agli esiti del monitoraggio effettuato, allegando i dati scientifici, in modo che il TAR possa effettuare il giudizio di ragionevolezza del provvedimento regionale.
D'altra parte, stando al Dpcm approvato ieri dal Governo e che resterà in vigore fino al 6 aprile, le scuole di ogni ordine e grado vengono chiuse nelle regioni in zona rossa; viene poi demandato alle "disposizioni" dei presidenti delle regioni e province autonome la chiusura degli stessi istituti in tre casi: all’interno delle "aree, anche di ambito comunale" in cui le regioni abbiano ravvisato una elevata circolazione di varianti; laddove l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi per 100mila abitanti; in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
Riassumendo, dunque, nel caso in cui la regione diventi rossa la chiusura è automatica ed è decisa dal ministero della salute il venerdì sulla base del monitoraggio dell’Iss che porta alla revisione dei colori; negli altri casi dipende dai presidenti delle regioni o province autonome e non è obbligatoria.
Le province di L'Aquila e Teramo, in particolare, ad oggi in zona arancione, non presentano dati che giustifichino la decisione di chiudere le scuole di ogni ordine e grado.