Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso di un cittadino abruzzese che chiedeva l'annullamento dell'ordinanza numero 15, del 12 marzo scorso, con la quale il Presidente della Regione Abruzzo prorogava la didattica a distanza.
Nel formulare la sentenza, il Tar ha riconosciuto le scelte della Regione supportate da dati scientifici dei monitoraggi continui e dalle relazioni del Gruppo tecnico scientifico regionale, evidenziando il nesso di causalità tra le misure di prevenzione adottate e il contenimento dei contagi. "È nostro obiettivo riportare quanto prima di studenti all'interno delle classi e speriamo di poterlo fare immediatamente dopo Pasqua se i dati quotidiani dei contagi continueranno ad avere una progressione positiva", il commento del governatore Marsilio. "Nello stesso tempo, non potevamo esimerci dal tutelare la salute dei cittadini abruzzesi, a cominciare dagli studenti. Vista la concomitanza delle vacanze pasquali è stato opportuno fare queste scelte che, come evidenziato anche dal Tar, stanno dando i frutti sperati".
Era stato il Consiglio di Stato a rinviare la decisione al Tar, pur respingendo la richiesta di sospensiva, chiedendo che valutasse, in particolare, "la proporzionalità delle misure adottate dalla Regione, bilanciando il diritto all’istruzione e il diritto alla salute, entrambi costituzionalmente garantiti"; inoltre, secondo il Consiglio di Stato appariva "di dubbia legittimità" la mancata apposizione di un termine alla sospensione delle attività scolastiche (il provvedimento stabilisce il suo vigore 'sino a diverso provvedimento'), giacché, in tal modo, l’autorità emanante evitava "la necessaria auto-limitazione temporale (…) legata alla doverosa, specifica e quotidiana raccolta e analisi dei dati medico scientifici nel periodo (che qui manca) di sospensione, in tal modo superando il criterio della proporzionalità che impone di legare ogni restrizione di diritti costituzionalmente garantiti a presupposti certi, dati trasparenti e ostensibili, nonché periodi strettamente necessari alla tutela del bene protetto".
Il Consiglio di Stato, inoltre, aveva ordinato al Presidente della Regione di depositare presso il Tar tutta la documentazione relativa agli esiti del monitoraggio effettuato, allegando i dati scientifici, in modo che il Tribunale potesse effettuare il giudizio di ragionevolezza del provvedimento regionale.
Ebbene, alla valutazione della documentazione i giudici hanno riconosciuto le ragioni della Presidenza della Giunta regionale, respingendo dunque il ricorso.