Martedì, 21 Giugno 2022 15:52

Parco Gran Sasso: Navarra non è più presidente dal 1° aprile scorso

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L'avvocato Tommaso Navarra non è più il Presidente del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga dal 1° aprile scorso.

La notizia è trapelata soltanto in queste ore, a quasi tre mesi dalla decadenza dall'incarico; il Ministero dell'Ambiente avrebbe inviato una nota agli uffici dell'Ente il 17 giugno scorso.

In questi giorni la vice presidente Donatella Rosini, sindaca di Carpineto della Nora (Pescara), nominata nel gennaio 2021 dal Consiglio direttivo dell'Ente, si è presentata agli uffici per le consegne: sarà lei a guidare il Parco fino alla nomina del prossimo Presidente.

Si è chiusa così, nel silenzio generale, una vicenda che si trascina inspiegabilmente da mesi; il mandato di Navarra era scaduto il 30 giugno 2021: l'avvocato era rimasto al suo posto però, in regime di prorogatio, per una interpretazione - assai discussa, e di certo discutibile - della normativa anti-Covid, e solo per atti urgenti e indifferibili fino al 30 marzo 2022. Eppure, fino ad oggi Navarra ha partecipato a congegni e incontri in qualità di Presidente come se nulla fosse. E non è chiaro che cosa possa accadere con gli atti assunti dalla presidenza in questi mesi.

Della questione ci eravamo occupati riportando la denuncia di Silvia De Paulis, agronoma che ha lasciato il Parco alla fine dell'anno scorso.

"Il Dott. Tommaso Navarra è stato nominato Presidente del Parco con D.M. del 09/06/2016 per cinque anni, quindi la sua nomina è scaduta l’8 giugno 2021; alla scadenza del mandato, ha usufruito di una proroga di 45 giorni ai sensi dell’art. 3 del Decreto-legge 16 maggio 1994, n 293, convertito con la Legge 15 luglio 1994, n 444, per svolgere l’ordinaria amministrazione (ai sensi del comma 2 dell’art. 3 che cita “Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità”)", aveva ricostruito De Paulis.

Alla scadenza dei 45 giorni di proroga, vale a dire il 24 luglio 2021, Navarra ha continuato il suo mandato avvalendosi dell’art. 33 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e ss.mm (n.d.r. emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19), così come riportato nelle premesse delle Delibere di Consiglio Direttivo dal 25 giugno 2021 in poi, pubblicate all’Albo Pretorio sul sito istituzionale dell’Ente, con la semplice dicitura “RICHIAMATO l’art. 33 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e ss.mm. e ii”.

Tuttavia, aveva denunciato l'agronoma, "tale articolo prolungava i termini del sopracitato Decreto Legge 16 maggio 1994, n 293, convertito con la Legge 15 luglio 1994, n 444, fino al termine del periodo di emergenza sanitaria alle stesse condizioni, quindi solo per gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili, purché motivati".

In vista del termine di scadenza dell’Emergenza sanitaria (prevista per il 31 dicembre 2021 e successivamente prorogata al 31 marzo 2022), a partire dalle Delibere del 28 dicembre 2021, nelle premesse compare la seguente dicitura: “RICHIAMATO l’art. 33 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e ss.mm. e ii nonché l’artt. 64 ter della Legge n. 108/2021”.

L’art. 64-ter (Proroga degli organi degli Enti parco nazionali) cita: “Al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente”.

"La Legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021 - aveva chiarito De Paulis - è entrata in vigore il 31 luglio 2021, quando il mandato del dott. Tommaso Navarra era già scaduto da tempo, vale a dire l’8 giugno 2021. In questi mesi, Navarra ha regolarmente presieduto il Consiglio Direttivo, ha svolto le funzioni di legale rappresentante dell’Ente, ha adottato e sottoscritto provvedimenti che hanno impegnato e vincolato l’Ente Parco per gli anni a venire, tra cui la deliberazione n. 42 del 2 agosto 2021 relativa alla proroga del contratto del Direttore dell’Ente Parco per ulteriori 2 anni. Vale la pena precisare che il contratto originario del direttore Alfonso Calzolaio conteneva una clausola di estensione in evidente contrasto con la sentenza Cass. civ. Sez. lavoro n. 28457 del 28/11/2008".

Non solo.

"Il dott. Tommaso Navarra per tutto il periodo della sua proroga ha regolarmente percepito una Indennità di carica, corrispondente a Euro 1.651,62 nette mensili, per un totale lordo complessivo annuo di € 29.219,97 (tredici mensilità). Nel momento in cui il dott. Navarra, al termine dell’emergenza sanitaria del 31 marzo 2022 (così come manifestato menzionandola in tutte le Deliberazioni, dal 28 dicembre 2021 ad oggi), si avvalesse non della proroga ma di quanto indicato dall’artt. 64 ter della Legge n. 108/2021, questa si configurerebbe come una “estensione del mandato”, con pieni poteri. Tuttavia, nel caso in cui questa “estensione” risultasse non contemplata dalla norma in quanto “scaduto”, ogni corresponsione della sua indennità (attuale o futura) potrebbe configurarsi, a parere della scrivente, come danno erariale e, conseguentemente, indebito soggettivo ai sensi dell’art. 2036 del Codice Civile".

 

Ultima modifica il Mercoledì, 22 Giugno 2022 10:02

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