Sabato, 16 Luglio 2016 11:04

Quali effetti per la convivenza tra coniugi?

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L'art. 143 del codice civile italiano stabilisce che "con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo di fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione". Il matrimonio concordatario, tuttavia, può essere dichiarato nullo se sono presenti uno di tali motivi: la mancanza del consenso di uno dei due coniugi (compresa la riserva mentale e simulazione di matrimonio); la circostanza che uno dei coniugi escluda una delle finalità del matrimonio religioso, quali la procreazione, la fedeltà ed indissolubilità del vincolo, l'errore sulla persona, violenza e timore, l'impotenza al rapporto sessuale ed infine il caso del matrimonio rato e non consumato.

Con sentenza n.18695 del 2015, la Cassazione affronta il tema della circolazione delle sentenze ecclesiastiche, relative all'accertamento dell'invalidità del matrimonio concordatario, in quanto al Giudice italiano spettano soltanto le valutazioni sugli effetti civili, mentre conosce della nullità dell'atto matrimoniale in concorso con la giurisdizione ecclesiastica, conflitto che può essere risolto sul piano del criterio della prevenzione (cioè della giurisdizione adita per prima).

Nel caso di specie, la Corte di appello di Firenze aveva accolto la domanda di riconoscimento di una sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale, con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario. La parte soccombente ricorreva in Cassazione deducendo quale motivo, la violazione e falsa applicazione della L.121 del 1985, dell'art. 123 c.c. e dell'art. 29 Cost., poiché la Corte di secondo grado non aveva tenuto adeguatamente in considerazione il fatto che la convivenza si era protratta per ben sedici anni e quindi essa era ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica.

La Cassazione ritiene fondata tale doglianza sulla base di un orientamento consolidato che dà rilevanza di ordine pubblico alla durata del rapporto oltre il limite dei tre anni. Superato tale termine, il nucleo si connota di una complessità fattuale, connessa all'esercizio dei diritti, adempimento dei doveri ed assunzione di responsabilità di natura personalissima. In conclusione non può dichiararsi la nullità del vincolo matrimoniale se la convivenza perdura oltre i tre anni, ma tale limite non opera nell'ipotesi in cui vi sia una domanda di nullità congiunta dei coniugi.

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Letto 17719 volte Ultima modifica il Sabato, 16 Luglio 2016 11:14
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